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Archive for the ‘Quesiti’ Category

Le nuove linee Guida di Confindustria 231 – Guida rapida alle novità

Dopo 7 anni sono state pubblicate le nuove  Linee Guida di Confindustria per realizzare i modelli 231.
Si tratta di un’interessante e corposa pubblicazione (270 pagine) , di cui in questo articolo riassumiamo le principali novità.

CAP – 1 – I lineamenti della responsabilità da reato dell’ente In questa sezione Linee Guida evidenziano che il principio di tassatività dei reati presupposto potrebbe essere messo in discussione, a causa dell’introduzione della fattispecie di autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.) (pagina. 6)
Sempre nello stesso capitolo a pagina 7 le Linee Guida richiamano la più recente giurisprudenza di legittimità inerente il dibattito sulla corretta interpretazione dei concetti di interesse e di vantaggio dell’ente.

A pagina 14 l’aggiornamento riguarda le sanzioni interdittive, in considerazione delle modifiche apportate dalla legge 3/2019 (cd. Spazzacorrotti) che prevede per determinate fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione, una differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale (nel qual caso la durata della sanzione sarà compresa tra i quattro e i sette anni) o da un soggetto subordinato (tra due e quattro anni)

CAP – 2 – Individuazione dei rischi e protocolli
In questo capitolo viene introdotto un nuovo paragrafo che ha lo scopo di  valorizzare i sistemi integrati di gestione (pagina 42).
“…. Ė ormai dato acquisito che il rischio di compliance, ossia di non conformità alle norme, comporta per le imprese il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative,
perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali in conseguenza di violazioni di norme imperative14 ovvero di autoregolamentazione, molte delle quali rientrano nel novero dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.
Ciò posto, la gestione dei numerosi obblighi di compliance, secondo un approccio tradizionale, può risultare connotata da una pluralità di processi, informazioni potenzialmente incoerenti, controlli potenzialmente non ottimizzati, con conseguente ridondanza nelle attività.
Il passaggio ad una compliance integrata potrebbe permettere invece agli Enti di:
• razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.);
• migliorare l’efficacia ed efficienza delle attività di compliance;
• facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle
diverse esigenze di compliance, anche attraverso l’esecuzione di risk assessment congiunti, e la manutenzione periodica dei programmi di compliance (ivi incluse le modalità di gestione delle risorse finanziarie, in quanto rilevanti ed idonee ad
impedire la commissione di molti dei reati espressamente previsti come fondanti la responsabilità degli enti)…” Segue un secondo paragrafo molto interessante Sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale a pagina 43
“… Nell’ottica dell’approccio integrato appena descritto, ai fini dell’adeguamento ai reati tributari, di cui all’art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001, sarebbe auspicabile far leva su quanto già implementato dalle imprese ai fini: (i) della mitigazione del rischio fiscale, derivante dall’adeguamento a quanto previsto dalla normativa in materia (c.d. “compliance fiscale”); (ii) dell’adeguamento ad altre normative. In particolare, si fa riferimento a quelle disposizioni15 che richiedono l’implementazione di contromisure finalizzate a ottenere la ragionevole certezza in merito all’attendibilità delle informazioni economico-finanziarie prodotte dall’azienda. Tale approccio consentirebbe di integrare il sistema di controllo interno e minimizzare l’impatto derivante dall’adeguamento ai reati fiscali. La presenza, infatti, di uno o entrambi i modelli di controllo, eventualmente ed opportunamente aggiornati con quanto previsto dall’art. 25-quinquiesdecies e integrati nei meccanismi di funzionamento, potrebbero consentire di creare efficienze e sinergie tra i vari sistemi di controllo. ..”

Confindustria richiama gli strumenti volti a garantire una mitigazione del rischio fiscale.

Come noto, il d. lgs. 128/2015 – rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente” – ha introdotto un regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), con la dichiarata finalità di promuovere un rinnovato rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuente, con conseguente aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è stato perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente “virtuoso” su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, per consentire l’individuazione di situazioni di potenziale rischio in ambito tributario. (Fonte: Dirittobancario.it)

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A pagina 60 è aggiornato anche il capitolo dedicato al Whistleblowing dove viene evidenziato di disciplinare le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle segnalazioni,  adottando una procedura specifica.

A pagina 64 viene introdotto un nuovo capitolo La comunicazione delle informazioni non finanziarie.

” … Il D. Lgs. n. 254/2016 ha recepito la Direttiva 95/2014/UE e prevede che talune grandi imprese redigano la dichiarazione di carattere non finanziario – c.d. DNF – che contiene informazioni sui temi rilevanti in materia ambientale, sociale, attinente al personale, al rispetto dei diritti umani, all’anticorruzione, nella misura necessaria a comprendere l’andamento, i risultati e l’impatto dell’attività di impresa e, in ogni caso, fornendo alcune informazioni minime predeterminate (art. 1, co. 1 e 2). La nuova disciplina mira quindi a rafforzare la trasparenza delle informazioni
sull’attività di impresa. ..”

A pagina 77 (capitolo 4 L’organismo di vigilanza) nelle nuove Linee Guida di Confindustria viene sottolineata l’importanza dell’autonomia anche finanziari dell’ODV, con definizione chiara di un budget annuale.

A pagina 83 viene introdotto un nuovo paragrafo: L’articolo 6, comma 4-bis: la devoluzione delle funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale.
“… È sempre più evidente la necessità di una stretta collaborazione tra i due organi e dell’attivazione di flussi informativi, di riunioni e confronti periodici, nel rispetto dell’autonomia ed indipendenza di entrambi e nell’insindacabilità nel merito dell’attività svolta.
Al riguardo, la legge n. 183 del 2011 (cd. Legge di stabilità per il 2012), inserendo un nuovo comma 4-bis nell’articolo 6, ha rimesso alla discrezionalità delle società di capitali la scelta di affidare al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di vigilanza. 
Questa norma arricchisce le possibilità organizzative a disposizione dell’impresa che intenda allinearsi alle prescrizioni del decreto 231. Infatti, il conferimento di funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale si aggiunge alle altre opzioni già praticabili, quali   l’attribuzione del medesimo ruolo al Comitato controllo e rischi, all’internal audit o a un organismo istituito ad hoc.
Sul punto, da ultimo, il Codice di Corporate Governance39, che raccoglie le best practice e le migliori soluzioni organizzative per un più compiuto adeguamento ai principi di corporate governance, nelle Raccomandazioni relative al sistema di
controllo interno e di gestione dei rischi40, prevede l’attribuzione all’organo di controllo o a un organismo appositamente costituito delle funzioni di vigilanza di cui al Decreto n. 231/2001. Inoltre, prevede che, qualora l’organismo non coincida con l’organo di controllo, quello di amministrazione debba valutare l’opportunità di nominare all’interno
dell’organismo almeno un amministratore non esecutivo e/o un membro dell’organo di controllo e/o il titolare di funzioni legali o di controllo della società, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Infine, la società deve fornire nella relazione sul governo societario le motivazioni delle scelte effettuate in merito alla composizione dell’organismo di vigilanza.
Pertanto, rispetto alla precedente versione del Codice, che affidava alla valutazione discrezionale delle società la sola opportunità di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al collegio sindacale “nell’ambito di una razionalizzazione delle funzioni di controllo”, nella nuova si contempla anche la diversa ipotesi di un OdV che non coincida con il Collegio sindacale, raccomandando, in tale ipotesi, di valutarne una composizione mista che garantisca la presenza anche di soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi…”

Autore:
Dr. Matteo Rapparini

www.consulenza231.org
Autore di software per creare i modelli 231 e gestire l’attività dell’Organismo di Vigilanza 231, corsi on line sul D.lgs 231/01 – Dal 2007, oltre 6.000 clienti attivi
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Scarica le linee Guida Confindustria 231

Reati tributari 231 e sequestro denaro conto aziendale

Quesito: Il denaro presente sul conto dell’azienda può sempre essere sequestrato in caso di commissione di reati tributari?

Disponibile il nuovo Corso on line Aggiornamento 2020 consulente e ODV D.lgs 231/01.

Risposta. La risposta è contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione – III Sez. Penale del  24 giugno 2020 n. 19113/2020 : il denaro presente sul conto dell’azienda può sempre essere sequestrato in caso di commissione di reati tributari, l’unico rimedio per la persona giuridica consiste nella richiesta al G.I.P. La  società non può infatti ritenersi soggetto estraneo al reato.

Quesito – QUALIFICAZIONE SOGGETTIVA DELL’ODV A FINI PRIVACY

Ai fini privacy, l’ODV è autonomo titolare trattamento dei dati o responsabile del trattamento?

Disponibile il nuovo Corso on line Aggiornamento 2020 consulente e ODV D.lgs 231/01.

Risposta: No, non può essere considerato
autonomo titolare del trattamento (art. 4, n. 7 del Regolamento),
considerato che i compiti di iniziativa e controllo propri dell’OdV non
sono determinati dall’organismo stesso, bensì dalla legge che ne
indica i compiti e dall’organo dirigente che nel modello di
organizzazione e gestione definisce gli aspetti relativi al
funzionamento compresa l’attribuzione delle risorse, i mezzi e le
misure di sicurezza;
e nemmeno responsabile del trattamento inteso come soggetto chiamato ad
effettuare un trattamento “per conto del titolare”, ovverosia una
“persona giuridicamente distinta dal Titolare, ma che agisce per
conto di quest’ultimo” secondo le istruzioni impartite dal titolare (art.
28 del Regolamento).

Fonte: ODCEC Milano

Aggiornato Alert231.it

I reati più sensibili in ambito D.lgs 231 e le relative misure di prevenzione

Autore: Dr. Matteo Rapparini – Tel. 051-35.38.38
Dr. Matteo Rapparini – autore software e corsi on line D.lgs 231/01 portale  – https://consulenza231.wordpress.com

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I reati presupposto previsti dal D.lgs 231/01 sono numerosi, ma tra quelli più sensibili e più diffusi si annoverano i reati societari delle aree contabilità, amministrazione e finanza.

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Nella costruzione del modello 231 occorre quindi concentrarsi particolarmente in tale ambito, senza ovviamente trascurare le altre aree a rischio.

Il problema pratico è quello di creare un “ombrello protettivo” che tuteli l’azienda da comportamenti illeciti. Vediamo alcune soluzioni.

1) Evitare di utilizzare modelli standardizzati, ma realizzare una valutazione dei rischi reale, specifica, una sorta di “vestito sartoriale” specifico per l’azienda.

2) Enfatizzare nel modello la tracciabilità di ogni operazione: chi coinvolge, le modalità operative, le deleghe

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3) Evitare che un intero processo aziendale sia gestibile in autonomia

4) Dedicare spazio alla descrizione dei reati da evitare

5) Maggiore attenzione alla prevenzione del reato “corruzione tra privati”

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Qual’è il compenso per ricoprire il ruolo di ODV 231?

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In genere il compenso per ricoprire il ruolo di membro Organismo di Vigilanza fa riferimento, per il calcolo, alla tariffa dei dottori commercialisti per quanto concerne la funzione di componente collegi sindacale.

Il compenso dei componenti dell’Odv, se non è stabilito dalla legge o dallo statuto, è determinato dall’organo amministrativo all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.

La valutazione del compenso proposto non può prescindere dalla considerazione dei livelli di rischio e delle responsabilità assunte dall’Odv.

Nella delibera di nomina si deve prevedere la possibilità di un adeguamento del compenso inizialmente stabilito qualora aumenti il grado di complessità delle attività di vigilanza da svolgere,

In caso in cui l’ Odv coincida con il collegio sindacale deve essere riconsociuto un compenso separato ed ulteriore per lo svolgimento di tale funzione. In modo più particolare i compensi per la funzione di Odv svolta dal collegio sindacale possono essere determinati facendo riferimento al tempo impiegato.

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Come scegliere il consulente 231

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La consulenza in ambito D.lgs 231/01 è un’attivià multidisciplinare, in quanto gli aspetti da considerare nella realizzazione e gestione del modello 231, sono di natura molto diversa.Pensiamo ai reati di carattere amministrativo che richiedono un professionista con un profilo similare al commercialista, oppure ai reati ambientali o della sicurezza del lavoro che invece meglio possono essere gestiti da un profilo tecnico come un ingegnere, agronomo, consulente ambientale..ecc.

Ovviamente più complessa e ampia è la struttura aziendale, maggiore sarà la necessità di avvalersi di un team multidisciplinare in cui vi siano competenze specifiche e allo stesso tempo integrate e integrabili l’une con le altre.

La scelta del consulente o dei consulenti 231, deve avvenire cercando di valutare attentamente i precedenti incarichi svolti, che devono essere il più possibile affini alla propria realtà aziendale.
E’ consigliabile quindi farsi fornire un elenco delle aziende a cui il consulente/team di consulenti ha realizzato il modello 231 e se possibile contattarle per raccogliere un feedback sul lavoro svolto.

Un altro aspetto molto importante è relativo ai preventivi ricevuti.
Consiglio di richiedere almeno 5 preventivi, scartare quelli con l’importo più basso e più alto, e prendere in considerazione i tre rimasti.
Di questi tre è bene scartare quello che appare generico, quello in cui non sono quotate tutte le fasi di consulenza e le eventuali extra attività che possono essere necessarie per completare l’elaborazione del modello 231.

A questo punto la scelta del consulente/consulenti 231 dovrebbe essere corretta!

Dr. Matteo Rapparini

Quesito – Quali sono le verifiche necessarie dell’ODV per i reati contro la pubblica amministrazione?

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L’ODV ai fini della verifica periodica dei reati contro la Pubblica Amministrazione, deve realizzare le seguenti attività:
– acquisizione e verifica di documenti attestanti le ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione;
– acquisizione e verifica di documenti attestanti la partecipazione a gare e/o bandi pub- blici, e la richiesta di finanziamenti pubblici;
– acquisizione e verifica delle comunicazioni per mezzo posta, mail o altro tra la Pubblica Amministrazione e la Societa` ;
– acquisizione e verifica degli eventuali registri della corrispondenza tra Pubblica Amministrazione e l’azienda;
– acquisizione e verifica di verbali di resoconto degli incontri tra Pubblici Ufficiali e i funzionari dell’azienda;
– acquisizione e verifica di documenti attestanti il versamento di liquidita` nei confronti della Pubblica Amministrazione;
– acquisizione e verifica di documenti attestanti la corretta ripartizione di poteri e deleghe

Quesito – In quale caso può essere revocato l’incarico a un membro ODV e determinare la Sua decadenza?

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Quesito
In quale caso può essere revocato l’incarico a un membro ODV e determinare la Sua decadenza?

Risponde: Dr. Matteo Rapparini – autore software area D.lgs 231/01  – http://www.sicurezzapratica.it

La revoca dell’incarico a membro ODV o dell’intero ODV può essere emanata dall’organo amministrativo aziendale (salvo il caso in cui lo stesso ODV corrisponda al collegio sindacale).
Il singolo membro dell’ODV può essere revocato nel caso in cui perda uno dei seguenti requisiti: autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità.
E’ consigliabile inserire nel modello 231 le indicazioni per revocare l’incarico come membro ODV e per definire la decadenza.

Quesito risolto 231 – Come è possibile applicare un modello 231 in un’azienda senza dipendenti?

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Quesito risolto 231 – Come è possibile applicare un modello 231 in un’azienda senza dipendenti?
Risposta a cura del Dr. Matteo Rapparini autore software area 231http://www.sicurezzapratica.it

Questa tipologia di casistica si presenta quando le attività dell’azienda vengono svolte da dipendenti di altre aziende del gruppo.
Dal punto di vista formale non vi è alcuna differenza nelle fasi di implementazione, rispetto a un’azienda con dipendenti.
Maggiori attenzioni dovranno essere poste ai contratti di appalto, che regolano le procedure lavorative affidate alla società esterna. Devono cioè essere rese obbligatorie contrattualmente l’osservanza e il rispetto dei protocolli del MOG 231, e definite le sanzioni contrattuali in caso di inosservanza permettendo all’Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie attività anche vigilando sulla corretta applicazione del modello da parte dell’altra società.