Via libera definitivo della Camera alla legge sul whistleblowing. Tutelati i dipendenti pubblici e privati per le segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro. La legge si avvia ad essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
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Business judgment rule e modelli 231: è ora di cambiare registro?
Il diritto attuale ha trasformato la naturale necessità imprenditoriale di darsi un’organizzazione in un dovere legale. L’imprenditore «deve» predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili, è onerato di articolare un modello 231 ed è tenuto a dotarsi di misure tecniche, logiche e organizzative di data protection e cybersecurity.
Fissato l’obbligo, il legislatore però lascia solo l’imprenditore nel determinare il quomodo e lo abbandona con un precetto vago: regole e strumenti organizzativi devono essere «adeguati». Fatalmente, con il «senno di poi», in sede giudicante è quasi irresistibile la tentazione d’attribuire qualsiasi problema sopraggiunto nell’impresa a una sua pretesa originaria inadeguatezza organizzativa.
L’esperienza applicativa di 20 anni di 231 ha visto numerosi e continui dibattiti. La giurisprudenza e la casistica hanno portato alla formulazione di regole astratte, ampiamente condivisibili in principio, ma sfuggenti nella loro declinazione pratica. È forse possibile tentare oggi un approccio nuovo, che non colpevolizzi sempre e comunque il ceto imprenditoriale. Il Tribunale di Roma ha recentemente tracciato un solco.
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Atti Webinar AODV231 Gli effetti dell’entrata in vigore parziale del Codice della crisi d’impresa nonché dei Decreti Cura Italia e Liquidità sulla compliance aziendale di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e sul relativo sistema di responsabilità degli Enti ai tempi dell’emergenza Covid-19
Pubblichiamo le slides presentate il 3 dicembre scorso in occasione del Webinar “Gli effetti dell’entrata in vigore parziale del Codice della crisi d’impresa nonché dei Decreti Cura Italia e Liquidità sulla compliance aziendale di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e sul relativo sistema di responsabilità degli Enti ai tempi dell’emergenza Covid-19”
Strumenti e limiti della rilevazione tecnica della crisi d’impresa
(Prof.ssa Patrizia Tettamanzi)L’implementazione della compliance 231 per la prudente e responsabile gestione dei rischi di reato allocati nell’erogazione del credito (garantito) a favore delle imprese(Avv. Gino Bottiglioni) – A BREVE DISPONIBILEAdempimenti fiscali e cooperative tax compliance per la neutralizzazione dei reati presupposto di cui all’art. 25-quinquiesdecies(Prof. Avv. Daniele Vicoli)Fonte: AODV231
Aggiornamento reati tributari modelli 231: le funzioni aziendali coinvolte
L’aggiornamento del Modello 231 ai reati tributari richiede un approccio integrato in cui devono essere presi in considerazione sia il Sistema dei Controlli Interni e sia il sistema gestione del rischio fiscale sviluppato.
Le funzioni aziendali di controllo sono le componenti principali del Sistema dei controlli interni. Le possiamo così individuare.
Il Dirigente Preposto
Il Tax Compliance Officer (se presente)
La Funzione Compliance
L’organismo di vigilanza 231
La funzione Antiriciclaggio
In generale è indispensabile per la prevenzione dei reati societari e tributari, il coordinamento con il Dirigente Preposto.
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Un caro saluto!
Dr. Matteo Rapparini
CEO Edirama
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Whistleblowing: sì definitivo alla tutela del dipendente che segnala illeciti
La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001
di Avv. Carlo Cavallo
Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017).
È noto, che il D. lgs. n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (o para-penale) degli enti giuridici, prende in considerazione società (e, più in generale, enti e persone giuridiche) individualmente considerate: ogni ente, dunque, risponde per sé, vale a dire per quegli illeciti realizzati nel suo interesse o a suo vantaggio da uno dei soggetti (apicali o sottoposti) indicati all’art. 5 del decreto medesimo. Ciò che il decreto non sembra prendere in considerazione è il fenomeno – pure espressamente disciplinato dal diritto societario (artt. 2497 e seguenti del codice civile) – dei gruppi societari, ovvero di quelle concentrazioni di una pluralità di società sotto la direzione ed il controllo di una c.d. capogruppo (o holding).
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Dallo studio è emerso che il 67% delle organizzazioni in Europa (76% in Italia) ritiene di essere ben informata sul Gdpr e sul suo impatto in relazione alle modalità di gestione dei dati dei clienti; un miglioramento rispetto al 55% dello scorso anno, quando venne posta la stessa domanda. Del 94% di aziende statunitensi che possiedono dati di clienti europei, l’88% sostiene di conoscere il Gdpr e il relativo impatto sul modo in cui vengono gestiti tali dati; un aumento significativo rispetto al 73% che ha risposto affermativamente alla stessa domanda lo scorso anno.
Solo il 38% di tutti gli intervistati (28% in Italia), rimarca la ricerca, ha però in atto un piano completo per garantire la conformità con il Gdpr, mentre la maggioranza è a rischio di sanzioni per non conformità. Si tratta solo di un lieve miglioramento rispetto al 33% dello scorso anno. Tuttavia, i risultati mostrano che le organizzazioni statunitensi sono meglio preparate a recepire il Gdpr rispetto alle controparti europee. Il 60% delle aziende statunitensi intervistate che possiedono dati di clienti europei ha dichiarato di avere un piano dettagliato e di ampia portata, facendo registrare un lieve aumento rispetto al 56% dello scorso anno. Le aziende del Regno Unito sono risultate le meno preparate, con solo il 19% di organizzazioni dotate di un piano dettagliato in atto, un lievissimo aumento dal 18% dello scorso anno.
Nell’indicare le aree di maggiore criticità, il 56% degli intervistati ha dichiarato che la complessità e la qualità dei dati sono i due principali ostacoli che dovranno essere superati per ottenere la conformità con il Gdpr. Un dato che in Italia raggiunge solo il 32%, il più basso dei Paesi intervistati. I costi per l’implementazione sono invece il principale ostacolo per il nostro Paese, con ben il 64%.
Inoltre, il 75% delle organizzazioni (56% in Italia) ha dichiarato che la complessità dei moderni servizi IT implica il fatto che non sempre è possibile sapere dove risiedono i dati di tutti i clienti, mentre solo poco più della metà (53%) – 40% in Italia – sostiene di poter individuare rapidamente tutti i dati di una persona, come sarà necessario per rispettare il “diritto all’oblio” previsto dal Gdpr. L’aspetto più preoccupante è che quasi un terzo (31% in Europa e Usa – 36% in Italia) ha ammesso di non poter garantire di riuscire a trovare tutti i dati di un cliente.
(Fonte: Cyber Affairs)
Approfindimento: La responsabilità dell’ente quando il reato è commesso da autore non identificato
Pubblicato in Alert 231 un articolo di approfondimento: La responsabilità dell’ente quando il reato è commesso da autore non identificato.
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Corruzione tra privati e procedibilità a querela
Autore: Avv. Arena
Il d.lg. 38/2017 conserva, come è noto, il regime di procedibilità su querela di parte per la corruzione tra privati (1) (art 2635 c.c.):
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Ai sensi del comma 5, pertanto, il pubblico ministero potrà procedere d’ufficio per tale reato solo nell’ipotesi in cui dal fatto sia derivata una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi.
Nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso da un amministratore, il diritto di querela spetta all’assemblea; se invece il reato è commesso dagli altri soggetti, il diritto di querela compete al legale rappresentante o all’organo di amministrazione.
La nozione di distorsione della concorrenza
In relazione al testo previgente si riteneva, prevalentemente, che la distorsione alla concorrenza dovesse derivare dal “fatto di reato” complessivamente inteso, vale a dire dalla condotta corruttiva da cui fosse derivato causalmente il nocumento alla società; non, insomma, dalla sola condotta corruttiva (2).
Con il venir meno, dalla struttura della fattispecie, del “nocumento alla società” (alla quale appartiene il soggetto corrotto) la questione non ha più ragion d’essere: la distorsione della concorrenza può derivare, eventualmente, da un accordo corruttivo, punito in quanto tale.
Come è stato ben rilevato (3), la distorsione della concorrenza presuppone l’esecuzione dell’accordo corruttivo, cioè l’effettivo compimento o l’omissione dell’atto in violazione dei doveri o degli obblighi di fedeltà, mentre il nuovo testo dell’art. 2635 c.c. non richiede l’integrazione di un tale requisito.
Incisivamente è stato aggiunto – in relazione al testo previgente – che “sarebbe assai arduo, se non impossibile, dimostrare che un singolo fatto di corruzione privata abbia addirittura inciso negativamente sulla concorrenzialità di un intero settore di mercato. Un simile risultato offensivo può derivare solo da un insieme di condotte seriali e pervasive” (4).
Altra questione di rilievo: quale estensione deve avere la menzionata distorsione della concorrenza?
E’ chiaro che la norma potrebbe avere una sua apprezzabile sfera di operatività solo ove non si facesse riferimento alla concorrenza all’interno di un singolo mercato, ma a quella nell’ambito di una specifica operazione economica.
In ogni caso la potenzialità lesiva dell’atto corruttivo potrebbe essere esclusa, ad esempio (5), nel caso in cui il corruttore sia l’unico fornitore sul mercato oppure allorchè l’offerta del corruttore risulti già ex ante la migliore in termini competitivi.
Il principio di indivisibilità della querela
Ai sensi dell’art. 123 c.p. la querela sporta nei confronti di un solo soggetto si estende di diritto anche agli altri concorrenti nel reato.
Il delitto di corruzione tra privati è qualificabile come reato a concorso necessario (o plurisoggettivo) – secondo lo schema tipico dei delitti di corruzione – ed è pertanto interessato dalla disposizione menzionata.
Di conseguenza nessuna improcedibilità deriva dal fatto che la persona offesa (id est: la società del corrotto) abbia sporto querela soltanto contro uno degli autori del reato (il soggetto qualificato corrotto), escludendone gli altri, poiché la querela dispiega ope legis i propri effetti nei confronti del concorrente nel reato (il corruttore), anche senza (6) la volontà del querelante.
Un esempio di procedibilità “derivata” nei confronti del corruttore e della sua società ai sensi del d.lg. 231/2001
Si faccia il caso di una società offesa ai sensi dell’art 2635 c.c. e si ipotizzi che la stessa proponga querela esclusivamente nei confronti del suo amministratore corrotto.
Ebbene, una simile querela consentirà comunque al pubblico ministero di procedere anche nei confronti del soggetto corruttore (in ipotesi appartenente ad altra società).
Se poi quest’ultimo avesse agito nell’interesse della sua società, lo stesso PM potrebbe procedere anche nei confronti di quest’ultima ai sensi del d.lg. 231.
In altri termini non sussisterebbe alcuna improcedibilità ai sensi dell’art 37 del d.lg. 231 (ai sensi del quale “Non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”).
Maurizio Arena è un avvocato penalista con competenze di diritto penale societario, responsabilità da reato degli enti ex d.lg. 231/2001, normativa antiriciclaggio e normativa anticorruzione. Cura dal 2001 la Rivista online “I Reati societari” ed è Presidente dell’Osservatorio 231 Farmaceutiche.
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La responsabilità amministrativa e la colpa in organizzazione
Atti (formato pdf 172 pagine) di un convegno in cui sono affrontate le delicate questioni interpretative ed applicative della disciplina della prevenzione del rischio all’interno di organizzazioni complesse, come le società di capitali. In particolare sono affrontate le problematiche legate all’individuazione delle posizioni di garanzia ed è posto anche l’accento sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e sull’applicazione nelle società di capitali dei principali istituti del D.Lgs. 81/2008.
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