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Collegio sindacale e Odv: incroci sì, ma con cautela (Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 2014)
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Fonte: Il Sole 24 Ore
Dal 2012 i due soggetti possono coincidere ma la scelta deve essere ponderata caso per caso
- di Luca Bicocchi e Davide Rossetti
Torna al centro dell’attenzione la possibile coincidenza tra organismo di vigilanza (Odv) e collegio sindacale. A riproporre la questione sono le linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi in base al Dlgs 231/2011, approvate dal ministero della Giustizia ex articolo 6, comma 3 dello stesso decreto.
La legge 183/2011 ha comportato l’inserimento nell’articolo 6 del Dlgs 231 di un nuovo comma 4-bis in base al quale, dal 1° gennaio 2012, nelle società di capitali il collegio sindacale può svolgere le funzioni dell’Odv.
Una modifica in controtendenza rispetto all’orientamento dottrinale che si stava formando e che ha generato posizioni diverse tra gli interpreti.
Le posizioni
Contro l’ipotesi della coincidenza si è da sempre schierata l’Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza (principalmente per il possibile conflitto di interessi tra due organi con diverse finalità, funzioni e referenti), ma di posizione analoga si trova traccia nella circolare della Guardia di Finanza n. 83607 del marzo 2012 che rileva come «si è concluso pacificamente che l’Odv non possa essere rappresentato dal collegio sindacale»; con l’annotazione aggiuntiva che «occorrerà valutare con attenzione la nomina di alcuno dei sindaci quale membro dell’Odv, anche se nella prassi tale attribuzione è sempre più frequente».
Con ben maggiore apertura si esprime invece il codice di autodisciplina delle società quotate che – anche nell’ultimo aggiornamento, reso pubblico il 15 luglio 2014 – affida la scelta alle società stesse.
Anche il Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), nel proprio documento del settembre 2012 prende atto che la nuova formulazione dell’articolo 6 «pone fine all’annosa questione relativa alla possibilità per il collegio sindacale di svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza» ma invita comunque gli iscritti a tenere sempre ben presenti le sostanziali differenze tra le due figure (da ultimo evidenziando «che, anche per il singolo sindaco, in relazione ad alcuni dei reati elencati dal decreto si ripropone il problema dell’incompatibilità tra la funzione di controllore e quella di controllato»).
Di seguito l’istituto di ricerca di categoria (Irdcec) con il documento n. 18 del maggio 2013 sottolinea i vantaggi connessi alla coincidenza tra i due organi, a partire dalla «migliore diffusione e maggiore tempestività» dei flussi informativi.
Posizione più marcata ha assunto la Banca d’Italia che nell’aggiornamento del 2 luglio 2013 della circolare n. 263/2006 afferma che «l’organo con funzione di controllo svolge, di norma, la funzione dell’Odv (…) Le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione».
Senza dimenticare la Cassazione (sentenza a Sezioni unite 38343/2014), secondo cui «le innovazioni normative in ordine alla composizione dell’Odv (…) non mettono in crisi la primaria istanza di indipendenza dell’organo».
In questo scenario l’ultima versione delle linee guida di Confindustria segnala «l’opportunità organizzativa offerta dal legislatore» ed evidenzia «che l’attribuzione di tale duplice ruolo deve essere oggetto di attenta valutazione, per evitare in concreto l’insorgere di possibili conflitti d’interesse o di carenze del sistema dei controlli».
Da ultimo, rileva che «probabilmente saranno inclini a percorrere tale opzione organizzativa soprattutto le imprese caratterizzate da una minore complessità strutturale» (quindi realtà lontane dagli enti cui Banca d’Italia si rivolge).
Valutazione caso per caso
In conclusione, si possono fare due osservazioni:
• non esistono soluzioni precostituite: serve una valutazione caso per caso sulla composizione e fisionomia degli organismi, concretamente riferita agli elementi oggettivi e soggettivi del singolo contesto;
• nel ponderare i principi di autonomia e indipendenza in caso di coincidenza tra collegio sindacale e Odv è bene non perdere di vista la necessaria “distanza” tra management e collegio sindacale, prevista dal Codice civile. Il collegio, infatti, è nominato dall’assemblea, che ne determina i compensi, e risponde idealmente ai soci; mentre, come si ritiene generalmente, l’Odv viene nominato e vede determinato dallo stesso Cda il proprio compenso.
La circolare Abi 1-11 gennaio 2012 prevede che l’assegnazione delle funzioni di Odv al collegio sindacale può essere deliberata dal Cda senza necessità di modifiche statutarie, avendo sostanzialmente natura di mandato/incarico professionale e non di integrazione/estensione del mandato legale del collegio sindacale.
A parere di chi scrive, tuttavia, per preservare al meglio l’indipendenza del collegio sindacale rispetto al management – se una società intende optare strutturalmente per la coincidenza tra collegio e Odv – è preferibile che la scelta venga codificata e portata a regime statutariamente, con nomina e determinazione dei compensi affidata all’assemblea.
Qual’è il compenso per ricoprire il ruolo di ODV 231?
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In genere il compenso per ricoprire il ruolo di membro Organismo di Vigilanza fa riferimento, per il calcolo, alla tariffa dei dottori commercialisti per quanto concerne la funzione di componente collegi sindacale.
Il compenso dei componenti dell’Odv, se non è stabilito dalla legge o dallo statuto, è determinato dall’organo amministrativo all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.
La valutazione del compenso proposto non può prescindere dalla considerazione dei livelli di rischio e delle responsabilità assunte dall’Odv.
Nella delibera di nomina si deve prevedere la possibilità di un adeguamento del compenso inizialmente stabilito qualora aumenti il grado di complessità delle attività di vigilanza da svolgere,
In caso in cui l’ Odv coincida con il collegio sindacale deve essere riconsociuto un compenso separato ed ulteriore per lo svolgimento di tale funzione. In modo più particolare i compensi per la funzione di Odv svolta dal collegio sindacale possono essere determinati facendo riferimento al tempo impiegato.
Macchina non sicura e responsabilità dell’infortunio – sentenza Cassazione
Interessante sentenza della Cassazione che individua nel datore di lavoro e nel costruttore i responsabili di un grave infortunio accorso a una lavoratrice.
Perché la Cassazione ha riconosciuto la colpa del datore di lavoro? Perché ha confermato il parere del giudice di merito, per il quale lo stesso ddl “era ben a conoscenza della situazione ed anche del fatto che frequentemente la macchina andava fuori fase” e quindi avrebbe dovuto intervenire con misure di sicurezza, né la lavoratrice aveva ricevuto dal datore di lavoro una formazione conforme per la tipologia dell’operazione.
E il costruttore? La sua responsabilità, secondo la Corte d’appello, si è concretizzata sia nella realizzazione della macchina (senza la dovuta protezione e segregazione della zona in questione) e sia nell’omissione del controllo della sua funzionalità prima della consegna al datore di lavoro.
La sentenza della Cassazione ha rilevato, a proposito della responsabilità del datore di lavoro che:
- “la semplicità dell’operazione manuale posta in essere dalla lavoratrice non esclude la necessità della prescritta segregazione degli organi in movimento”;
- nel caso non v’è stato, da parte dell’operaia infortunata, un comportamento abnorme, e cioè “ imprudente … consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.
Nei confronti della ditta costruttrice, la Cassazione, anche qui confermando il giudizio della Corte d’appello, ne ha riconosciuto la responsabilità perché “sarebbe stata necessaria la predisposizione di un sistema che consentisse in caso di contatto il rapido arresto dei rulli, sì da garantire in ogni caso la sicurezza del lavoratore”.
* Sezione IV penale, Sentenza 23 settembre 2014 n. 38955.
Fonte: quotidianosicurezza.it
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All’esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gesone e controllo ai sensi del D. Lgs. n.
231/2001.
La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislave, giurisprudenziali e della prassi applicava nel frattempo intervenute, mantenendo la disnzione tra le due Par, generale e speciale.
In parcolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamen della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei rea presupposto; il sistema disciplinare e i
meccanismi sanzionatori; l’organismo di vigilanza, con parcolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.
La Parte speciale, dedicata all’approfondimento dei rea presupposto a&raverso apposi case study, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schemaco e di più facile fruibilità per gli operatori interessa.
Come previsto dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, co. 3), il documento è stato so&oposto al vaglio del Ministero della Giustizia che lo scorso 21 luglio ne ha comunicato l’approvazione definiva.
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Linea Guida 231 Confindustria
Parte generale
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L’attività di formazione, informazione e comunicazione rivolta a tutto il personale aziendale è fondamentale per la prevenzione dei reati D.lgs 231/01.
L’efficace applicazione del modello organizzativo esige che tutti i soggetti dell’azienda/ente, siano informati di tutta una serie di aspetti del modello medesimo, degli elementi e dei contenuti che lo compongono e infine delle finalità della sua applicazione e introduzione in azienda.
La comunicazione riguarda la trasmissione delle informazioni generali del modello a tutto il personale dell’ente, con l’obiettivo che i destinatari acquisiscano piena consapevolezza dell’esistenza, caratterisitche e finalità del modello.
Altresì importante è il flusso informativo che giunge dal personale dell’ente all’organismo di vigilanza.
La formazione deve essere indirizzata ai soggetti delle aree a rischio, ragione per cui è importante prevedere un programma didattico diversificato in base ai destinatari, ai livelli di responsabilità e al livello/tipo di rischio di ognuno.
Quesito risolto – Che tipo di reportistica deve redigere l’Organismo di Vigilanza?
L’ODV tipicamente deve redigere tre tipologie di documentazione:
1) Verbali di ogni riunione generalmente trimestrale da cui si evince la continuità d’azione della sua attività.
2) Relazioni specifiche relative a situazioni gravi in cui vi possono essere violazioni previste dal D.lgs 231/01
3) Relazione periodica annuale o semestrale in cui sono illustrate le attività svolte, le misure correttive da adottare a fronte di criticità emerse.

Contributi adozione modello 231 in provincia di Vicenza
Bando di concorso “CONTRIBUTI ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI PREVISTI DAL D.LGS 231/2001 SULLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA'”
Termini presentazione domanda dal 15/05/2014 al 30/06/2014
Delibera n. 71 del 30/04/2014
chi può usufruirne
Sono ammesse a contributo tutte le imprese, con esclusione di quelle operanti nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza.
Sono ammesse a contributo le imprese che:
a) hanno sede legale e/o Unità Locale operativa nella provincia di Vicenza; sono iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza e hanno versato tutti i diritti camerali dovuti, o li versino entro 30 gg. dal ricevimento dell’invito a versarli;
b) all’atto della presentazione della domanda e dell’erogazione del contributo sono in stato di attività, non sono sottoposte a procedure concorsuali, né a procedure di liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
Non sono ammesse le imprese già fornitrici della Camera di Commercio di Vicenza alla data di presentazione della domanda ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione con modificazioni del D.L. 6 luglio 2013, n. 95)
spese per le quali è possibile ottenere il contributo
Sono ammesse a contributo camerale le spese di consulenza esterna di seguito indicate:
a) prima implementazione di un modello organizzativo secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001;
b) estensione del modello organizzativo di cui al punto precedente alle nuove fattispecie di reati sulla responsabilità amministrativa delle società introdotte a partire dall’anno 2011;
Le consulenze ammesse devono essere svolte da Professionisti ed Esperti o da Società in possesso dei seguenti requisiti:
1) I Professionisti: devono avere pregressa esperienza legata a precedenti prestazioni in materia, in quanto devono aver effettuato almeno cinque interventi in diverse aziende nelle materie oggetto della consulenza, con particolare riferimento alle attività necessarie alla redazione e all’implementazione dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
Tale requisito di pregressa esperienza va dichiarato nel curriculum vitae di cui all’art. 6 del presente bando.
2) Le Società: devono designare un responsabile di intervento che possieda gli stessi requisiti richiesti ai professionisti ed esperti, che assuma la supervisione delle attività e assicuri la presenza in azienda nelle diverse fasi del programma di intervento.
spese per le quali non è possibile ottenere il contributo
Non sono ammessi a contributo:
a) l’IVA, le altre imposte, tasse, tributi e spese notarili, i costi interni dell’impresa, le spese di consulenza fiscale e legale ordinarie e le spese di pubblicità;
b) le spese di aggiornamento di modelli organizzativi già adottati, salvo la maggiore estensione degli stessi alle nuove fattispecie di reati sulla responsabilità amministrativa delle società introdotte a partire dall’anno 2011;
c) i compensi spettanti ai Professionisti ed Esperti o Società in qualità di Organismo di Vigilanza (OdV) indicato nel Modello Organizzativo secondo il D. Lgs. 231/2001.
entità del contributo
Sono ammesse a contributo le spese effettivamente sostenute e pagate dalla data di presentazione della domanda fino al 1 GIUGNO 2015 (termine perentorio). Non sono ammesse a contributo le spese risultanti da fatture o da altri documenti che rechino data anteriore a quella di presentazione della domanda.
La misura del contributo è del 40%, con il limite dell’ammontare di € 4 mila per ciascuna impresa. L’ammontare degli investimenti non deve essere inferiore a € 2 mila.
I contributi saranno erogati alle imprese nell’ordine risultante dalla graduatoria indicata all’art. 7 del Bando e fino all’esaurimento della somma stanziata di € 100.000,00.
Gli investimenti ammessi al contributo camerale riguardano sedi e unità locali situate in provincia di Vicenza, che per gli stessi investimenti non hanno ricevuto, né riceveranno altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura, anche di fonte comunitaria, dalla stessa Camera di Commercio di Vicenza, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici, anche per il tramite di enti privati
note
I contributi si intendono erogati in regime de minimis.
ufficio referente
Ufficio Promozione
Via Montale 27 – 36100 Vicenza
tel. 0444 994.891 – 994.889 – 994.829
PEC: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
e-mail: promozione@vi.camcom.it
ALLEGATI
Bando di concorso contributivo alle imprese a sostegno dei modelli organizzativi D.lgs 231/01
Domanda di contributo [modulo da usare obbligatoriamente]
Dichiarazione aiuti di stato “de minimis”
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La vendita dei servizi di consulenza relativi al D.lgs 231/01, costituisce un’ottima opportunità professionale per le società di consulenza che abitualmente propongono servizi inerenti la certificazione e la sicurezza del lavoro.
Infatti la presenza di reati afferenti la prevenzione dei rischi e l’ambiente rendono quasi naturale, la realizzazione di sistema documentale 231 sull’onda dell’ordinaria consulenza professionale.
Occorre ricordare che la consulenza che per comodità definirò “231”, rappresenta oggi un’interessante occasione professionale per gli importi economici ritraibili e per il lavoro continuativo che spesso segue la realizzazione del modello 231.
Il problema da cui voglio partire è quello relativo a come acquisire clienti potenzialmente interessati al modello 213.
Tale adempimento pur non essendo esplicitamente obbligatorio, nella realtà lo diviene nel momento in cui assume carattere esimente per le eventuali responsabilità in capo all’azienda, per reati come i sopraindicati reati sicurezza del lavoro (lesioni gravi o morte in seguito a infortunio).
Pertanto il primo obiettivo di un consulente è quello di verificare tra le società che segue quali siano quelle maggiormente esposte a questi reati, e proporre l’ombrello protettivo 231, come la soluzione ottimale di fronte a eventi infortunistici gravi.
Successivamente consiglio di orientare la propria ricerca di potenziali clienti a quelle aziende che operano in ambito appalti pubblici. Questo perchè le recenti norme contro la corruzione nel settore pubblico, hanno determinato la crescente richiesta delle stazioni appaltanti, dei modelli 231 come requisito inderogabile per partecipare ai bandi di gara.
In tale contesto il consulente deve preferibilmente ricercare competenze professionali in ambito legale, con un’esperienza significativa nell’area prevezione corruzione e quindi rivolgersi a un avvocato con il quale costituire un team di lavoro completo.
L’integrazione delle relative e specifiche competenze costituisce un’ottima chiave d’ingresso nelle aziende ove la partecipazione a bandi pubblici costituisce il core business.
E’ utile pertanto verificare quali siano le stazioni appaltanti e i relativi recenti bandi in cui il requisito 231 è stato richiesto, individuare le aziende che hanno partecipato a tali bandi per capire quali siano le realtà analoghe (leggi concorrenti) che hanno probabilmente necessità di sviluppare il modello 231.
La prossima settimana pubblicherò un’ulteriore contributo su tale importante argomento!
Se vuoi contattarmi scrivi a info@edirama.org
Come ridurre la responsabilità dei membri dell’Organismo di Vigilanza 231
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Circa il delicato profilo della tutela dei componenti dell’Organismo di Vigilanza contro le responsabilità derivanti dallo svolgimento di tali funzioni, il sistema di controlli realizzato con il modello 231 può presentare alcune lacune. La pratica aziendalistica insegna infatti che un sistema efficiente di gestione dei rischi (quale appunto quello che il legislatore mirava ad attuare con la disciplina introdotta dal D.Lgs 231/2001 e dal D.Lgs 6/2003 di riforma del diritto societario) presuppone che anche il margine di rischio che sfugge al controllo possa essere gestito, ricorren- do al rimedio assicurativo1. In merito si rileva che mentre la prassi conosce ed impiega una vasta gamma di polizze volte ad assicurare la responsabilità di amministratori, sindaci e revisori legali, a tutt’oggi sono molto limitati sia i casi di inserimento nelle normali polizze di RC professionale dei rischi derivanti dall’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza sia di specifici prodotti assi- curativi volti a coprire in via esclusiva i suddetti rischi.
Peraltro, le riflessioni e gli approfondimenti svolti in precedenza sub 6 e 7, hanno consentito di ricostruire la responsabilità dei componenti dell’OdV nell’ambito della responsabilità professionale, individuandone i confini.
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D’altra parte si è già avuto modo di osservare come il fatto che il D.Lgs 231/2001 non attribuisca all’Organismo di Vigilanza una posizione di garanzia né conferisca poteri di intervento ai fini della prevenzione/ impedimento di comportamenti irregolari o illeciti da parte degli amministratori o degli altri destinatari del Modello, ma si limiti ad indicare le modalità organizzative e le condizioni in pre- senza delle quali la società può andare esente da responsabilità amministrativa, consente di affer- mare che il perimetro dei danni risarcibili è molto più ristretto di quello entro il quale sono chiamati a rispondere i componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo: nel senso che tale perimetro risulta circoscritto al solo pregiudizio subito dall’ente a seguito delle sanzioni (pecuniarie ed interdittive) applicate di fronte alla commissione del reato presupposto: poiché solo tale pregiu- dizio si pone in correlazione causale immediata e diretta con inadempimento.
A ciò aggiungasi che tale responsabilità non potrà mai essere attribuita su basi puramente og- gettive, ma dovrà essere fondata, da un lato, sull’accertamento di un inadempimento (consistente in una violazione dell’obbligo di diligenza nello svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui i com- ponenti dell’Organismo di Vigilanza sono contrattualmente investiti), e d’altro lato sull’accertamento della sussistenza di un nesso di correlazione causale tra l’inadempimento ed il danno.
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Inoltre, la responsabilità dei componenti dell’Organismo di Vigilanza non potrà mai essere affer- mata sulla base di una valutazione di inadeguatezza o di inefficacia del Modello Organizzativo ef- fettuata nel giudizio penale, ma potrà essere accertata e dichiarata solo all’esito di un giudizio civile promosso dall’ente nei loro confronti, e sempreché in tale giudizio l’ente dia la prova dell’inadempi- mento dei componenti dell’Organismo di Vigilanza ai loro obblighi e della sussistenza del nesso di consequenzialità causale tra l’inadempimento ed il danno (consistente, quest’ultimo, nella sanzione applicata dal giudice penale).
Alla luce delle considerazioni che precedono sembra pertanto ragionevole concludere che, seb- bene ai componenti dell’Organismo di Vigilanza sia imposto un elevato grado di diligenza nell’ese- cuzione della prestazione (in ragione della natura professionale dell’incarico), nella pratica la di- mostrazione dell’inadempimento (e cioè della violazione dell’obbligo di diligenza) e della sua cor- relazione causale con il danno non saranno così agevoli. Con la conseguenza che le ipotesi di attribuzione di una responsabilità risarcitoria in capo ai componenti dell’Organismo di Vigilanza dovrebbero rimanere necessariamente (e ragionevolmente) circoscritte ai soli casi in cui siano ac- certate gravi negligenze, e a tali negligenze si possano ragionevolmente imputare l’inadeguatezza o la mancata attuazione del Modello Organizzativo.
Ciononostante, si è già rilevato come, ad oggi, le compagnie assicurative non offrano prodotti specifici volti ad assicurare la responsabilità dei componenti dell’Organo di Vigilanza.
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Dunque nel caso in cui le funzioni di Organismo di Vigilanza siano affidate a soggetti legati alla società/ente da un rapporto di lavoro subordinato ovvero siano affidati a consulenti esterni, legati all’ente da un rapporto di prestazione d’opera professionale2, poiché il rischio derivante da tale atti- vità non rientra normalmente nella descrizione dei rischi assicurati contenuta nelle consuete polizze di assicurazione della responsabilità professionale e della responsabilità dei lavoratori autonomi e subordinati, la soluzione oggi preferibile pare essere quella di ricorrere alla stipulazione di una poliz- za D&O3, integrata – nelle condizioni particolari – con l’inclusione della copertura dei rischi derivanti dalla funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza4.
In ogni caso si suggerisce ai professionisti componenti di OdV di valutare l’inserimento nella propria RC professionale dei rischi derivanti dai suddetti incarichi con una clausola del tipo: “…la compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civil- mente responsabile a sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un comportamento colposo, cioè qualsiasi atto od omissione, errore, imperizia, negligenza o imprudenza commessi dall’assicurato stesso nel- lo svolgimento dell’attività di componente dell’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6, 1° co. lett.b, D.Lgs 231/2001, nonché per spese legali e costi di difesa…”5.
Fonte: ODC Torino
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La consulenza in ambito D.lgs 231/01 è un’attivià multidisciplinare, in quanto gli aspetti da considerare nella realizzazione e gestione del modello 231, sono di natura molto diversa.Pensiamo ai reati di carattere amministrativo che richiedono un professionista con un profilo similare al commercialista, oppure ai reati ambientali o della sicurezza del lavoro che invece meglio possono essere gestiti da un profilo tecnico come un ingegnere, agronomo, consulente ambientale..ecc.
Ovviamente più complessa e ampia è la struttura aziendale, maggiore sarà la necessità di avvalersi di un team multidisciplinare in cui vi siano competenze specifiche e allo stesso tempo integrate e integrabili l’une con le altre.
La scelta del consulente o dei consulenti 231, deve avvenire cercando di valutare attentamente i precedenti incarichi svolti, che devono essere il più possibile affini alla propria realtà aziendale.
E’ consigliabile quindi farsi fornire un elenco delle aziende a cui il consulente/team di consulenti ha realizzato il modello 231 e se possibile contattarle per raccogliere un feedback sul lavoro svolto.
Un altro aspetto molto importante è relativo ai preventivi ricevuti.
Consiglio di richiedere almeno 5 preventivi, scartare quelli con l’importo più basso e più alto, e prendere in considerazione i tre rimasti.
Di questi tre è bene scartare quello che appare generico, quello in cui non sono quotate tutte le fasi di consulenza e le eventuali extra attività che possono essere necessarie per completare l’elaborazione del modello 231.
A questo punto la scelta del consulente/consulenti 231 dovrebbe essere corretta!
Dr. Matteo Rapparini








