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Responsabilità 231 anche alle società “pubbliche”
La società pubblica non può delinquere. È questo il principio che sembra, ad una prima lettura, sotteso al Dlgs 231/2001, che, nel sancire che anche gli enti “possono delinquere” esclude lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni costituzionali. Eppure, disegno contrario appare la giurisprudenza penale, che ha aperto all’applicazione del decreto alle società pubbliche.
Pubblicato il nuovo manuale operativo della Guardia di finanza per il contrasto all’evasione fiscale
In tale documento vi sono aspetti operativi che possono interessare il D.Lgs. 231/2001 e i reati tributari.
“Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione fiscale e alle frodi fiscali”
Intercettazioni estese agli illeciti amministrativi degli enti, Bocciati i modelli ISO UNI EN ISO 9001
Le disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni valgono anche per gli enti, secondo quanto desumibile dagli artt. 34 e 35 D.Lgs. 231/2001 che prevedono per l’appunto, l’uno, la generale applicabilità, nei procedimenti relativi agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, delle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili; l’altro, l’applicabilità all’ente delle disposizioni processuali relative all’imputato.
Ciò posto, può pacificamente affermarsi che i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati di cui all’art. 266 c.p.p., sono utilizzabili anche con riferimento ad altri reati che emergano dall’attività di captazione, ancorché per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, purché tra il contenuto dell’originaria notizia di reato alla base dell’autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separatamente, vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, così che il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo.
Intercettazioni per il reato presupposto, utilizzabili per accertare la responsabilità dell’ente
Alla luce di tali premesse, sembra dunque ragionevole concludere che i risultati desumibili dalle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ordinate per il reato presupposto, siano comunque utilizzabili anche per accertare la responsabilità dell’ente. E ciò, anche se il procedimento relativo a quest’ultimo sia stato formalmente separato per vicende successive.
Reato presupposto ed illecito amministrativo: stretta connessione probatoria
Invero, pure a voler sottolineare che altro è il reato presupposto ed altro è l’illecito amministrativo, è innegabile l’esistenza di una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico tra il contenuto dell’originaria notizia di reato alla base dell’autorizzazione e quello dell’illecito amministrativo dipendente da reato. Questa conclusione, inoltre, non appare suscettibile di differenziazione per il fatto che si proceda separatamente per il reato presupposto e per l’illecito amministrativo conseguente, posto che la “scissione” non è di certo determinata dalla eterogeneità delle ipotesi di illecito.
E’ tutto quanto si legge nella sentenza n. 41768 resa dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, il 13 settembre 2017.
Bocciati i modelli ISO UNI EN ISO 9001 e “Deloitte”
Nel medesimo provvedimento, inoltre, la Corte Suprema richiama entrambe le società al centro della vicenda, per non essersi dotate del modello organizzativo e di gestione richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001, concludendo che a tale categoria non può ricondursi l’adottato modello aziendale ISO UNI EN ISO 9001 (né il modello c.d. “Deloitte”), in quanto non contente l’individuazione degli illeciti da prevenire unitamente alla specificazione del sistema sanzionatorio per la violazione del modello.
Autore: Eleonora Mattioli – Fonte:
https://www.edotto.com/articolo/intercettazioni-estese-agli-illeciti-amministrativi-degli-enti
Usura ed estorsione nel d.lg. 231?
In questo interessante articolo l’Avv. Arena sviluppa alcune riflessioni sulla possibilità di inserire i reati usura ed estorsione nel D.lgs 231/01.
L’Atto Senato 1735 si propone di inserire nel decreto legislativo 231/2001 l’art 25-decies.1. (Usura ed estorsione).
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 644 del codice penale, si applicano all’ente la sanzione pecuniaria da 200 ad 800 quote nonché le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro mesi e non superiore a un anno.
2. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 629 del codice penale, si applicano all’ente la sanzione pecuniaria da 300 ad 800 quote nonché le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.
I delitti richiamati sono i seguenti:
Usura (art 644 c.p.), che punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari; e chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
Estorsione (art 629 c.p.), che punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
La prima fattispecie riguarderebbe soprattutto banche ed intermediari finanziari; la seconda potrebbe trovare applicazione, ad esempio, nei rapporti contrattuali tra società o ai rapporti tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
Il d.lg. 231 prevede già – tra i delitti di criminalità organizzata (art 24-ter) – il sequestro di persona a scopo di estorsione.
Nella Presentazione del progetto di legge si evidenzia che l’articolato legislativo vuole recepire una parte significativa della proposta della Commissione Greco, incaricata dal Ministro della giustizia con decreto 23 maggio 2007.
La menzionata Commissione aveva proposto la sanzione pecuniaria tra 200 e 800 quote, per l’usura, e tra 300 e 1000 quote per l’estorsione; le sanzioni pecuniarie di durata compresa tra 4 e 12 mesi, per l’usura, e tra 6 e 24 mesi, per l’estorsione.
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Lo sfruttamento della manodopera inserito nel d.lgs 231/2001
E’ stato approvato in via definitiva in data 18 ottobre il d.d.l. C 4008, che verrà promulgato e pubblicato nei prossimi giorni.
L’articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 603-bis. – (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
<<<<….. continua in Alert 231 ……>>>>
Modifica art. 25-bis del D. Lgs. 231 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)
Lo scorso 27 luglio è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 – Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell´euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.
Il summenzionato Decreto ha apportato modifiche agli articoli del Codice Penale relativi ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, di cui all’art. 25-bis del D. Lgs. 231 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).
In particolare:
– ha aggiunto il secondo e terzo comma all’art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), estendendo la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità;
– ha modificato il testo dell’art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), inserendo espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Viene anche precisato che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.
Fonte: asso231
Reati tributari, 231, e rischio fiscale
La responsabilità amministrativa e la colpa in organizzazione
Atti (formato pdf 172 pagine) di un convegno in cui sono affrontate le delicate questioni interpretative ed applicative della disciplina della prevenzione del rischio all’interno di organizzazioni complesse, come le società di capitali. In particolare sono affrontate le problematiche legate all’individuazione delle posizioni di garanzia ed è posto anche l’accento sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e sull’applicazione nelle società di capitali dei principali istituti del D.Lgs. 81/2008.
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