Corruzione tra privati e procedibilità a querela

Autore: Avv. Arena

Il d.lg. 38/2017 conserva, come è noto, il regime di procedibilità su querela di parte per la corruzione tra privati (1) (art 2635 c.c.):

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Ai sensi del comma 5, pertanto, il pubblico ministero potrà procedere d’ufficio per tale reato solo nell’ipotesi in cui dal fatto sia derivata una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi.

Nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso da un amministratore, il diritto di querela spetta all’assemblea; se invece il reato è commesso dagli altri soggetti, il diritto di querela compete al legale rappresentante o all’organo di amministrazione.

La nozione di distorsione della concorrenza 

In relazione al testo previgente si riteneva, prevalentemente, che la distorsione alla concorrenza dovesse derivare dal “fatto di reato” complessivamente inteso, vale a dire dalla condotta corruttiva da cui fosse derivato causalmente il nocumento alla società; non, insomma, dalla sola condotta corruttiva (2).

Con il venir meno, dalla struttura della fattispecie, del “nocumento alla società” (alla quale appartiene il soggetto corrotto) la questione non ha più ragion d’essere: la distorsione della concorrenza può derivare, eventualmente, da un accordo corruttivo, punito in quanto tale.

Come è stato ben rilevato (3), la distorsione della concorrenza presuppone l’esecuzione dell’accordo corruttivo, cioè l’effettivo compimento o l’omissione dell’atto in violazione dei doveri o degli obblighi di fedeltà, mentre il nuovo testo dell’art. 2635 c.c. non richiede l’integrazione di un tale requisito.

Incisivamente è stato aggiunto – in relazione al testo previgente – che “sarebbe assai arduo, se non impossibile, dimostrare che un singolo fatto di corruzione privata abbia addirittura inciso negativamente sulla concorrenzialità di un intero settore di mercato. Un simile risultato offensivo può derivare solo da un insieme di condotte seriali e pervasive” (4).

Altra questione di rilievo: quale estensione deve avere la menzionata distorsione della concorrenza?

E’ chiaro che la norma potrebbe avere una sua apprezzabile sfera di operatività solo ove non si facesse riferimento alla concorrenza all’interno di un singolo mercato, ma a quella nell’ambito di una specifica operazione economica.

In ogni caso la potenzialità lesiva dell’atto corruttivo potrebbe essere esclusa, ad esempio (5), nel caso in cui il corruttore sia l’unico fornitore sul mercato oppure allorchè l’offerta del corruttore risulti già ex ante la migliore in termini competitivi.

Il principio di indivisibilità della querela

Ai sensi dell’art. 123 c.p. la querela sporta nei confronti di un solo soggetto si estende di diritto anche agli altri concorrenti nel reato.

Il delitto di corruzione tra privati è qualificabile come reato a concorso necessario (o plurisoggettivo) – secondo lo schema tipico dei delitti di corruzione – ed è pertanto interessato dalla disposizione menzionata.

Di conseguenza nessuna improcedibilità deriva dal fatto che la persona offesa (id est: la società del corrotto) abbia sporto querela soltanto contro uno degli autori del reato (il soggetto qualificato corrotto), escludendone gli altri, poiché la querela dispiega ope legis i propri effetti nei confronti del concorrente nel reato (il corruttore), anche senza (6) la volontà del querelante.

Un esempio di procedibilità “derivata” nei confronti del corruttore e della sua società ai sensi del d.lg. 231/2001

Si faccia il caso di una società offesa ai sensi dell’art 2635 c.c. e si ipotizzi che la stessa proponga querela esclusivamente nei confronti del suo amministratore corrotto.

Ebbene, una simile querela consentirà comunque al pubblico ministero di procedere anche nei confronti del soggetto corruttore (in ipotesi appartenente ad altra società).

Se poi quest’ultimo avesse agito nell’interesse della sua società, lo stesso PM potrebbe procedere anche nei confronti di quest’ultima ai sensi del d.lg. 231.

In altri termini non sussisterebbe alcuna improcedibilità ai sensi dell’art 37 del d.lg. 231 (ai sensi del quale “Non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”).

Maurizio Arena è un avvocato penalista con competenze di diritto penale societario, responsabilità da reato degli enti ex d.lg. 231/2001, normativa antiriciclaggio e normativa anticorruzione. Cura dal 2001 la Rivista online “I Reati societari” ed è Presidente dell’Osservatorio 231 Farmaceutiche.

Introdotta anche in Spagna la certificazione dei modelli organizzativi

 

Il 17 maggio scorso, l’AENOR – ente spagnolo di normazione, assimilabile al nostro UNI – ha pubblicato la norma 19601 “Sistema de gestion de compliance penal. Requisito con orientaciòn para su uso”.

La norma permette di certificare i modelli organizzativi ex articolo 31-bis, Código Penal: disposizione che riprende quasi letteralmente l’articolo 6 del Decreto 231.

A pochi mesi dalle linee guida della Procura Generale iberica, pubblicate per favorire la valutazione dei modelli da parte dei magistrati inquirenti, si assiste quindi all’iniziativa – quasi speculare – dell’AENOR, che offre alle imprese un riconoscimento circa l’idoneità dei modelli adottati, valutando precisi requisiti.

La certificazione rilasciata da questo ente terzo e indipendente sarà concessa in relazione a quei modelli che:

– identifichino e valutino il rischio di commissione dei reati;

– predispongano misure e controlli per mitigare gli eventuali rischi rilevati;

– prevedano meccanismi di gestione delle finanze idonei a prevenire i reati;

– contemplino flussi informativi obbligatori verso un organismo di vigilanza;

– istituiscano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le irregolarità;

– impongano una revisione periodica dei modelli;

– creino una cultura etica integrata nel sistema complessivo di compliance dell’impresa.

In base alle citate linee guida, ottenere la certificazione non esimerà in automatico da un’eventuale responsabilità penale: potrà tuttavia apprezzarsi «como un elemento adicional más de su observancia», anche se non sarà sostitutivo della valutazione «que de manera exclusiva compete al órgano Judicial».

Fonte: http://www.aodv231.it/

L’Organismo di vigilanza non può essere giudice di se stesso

Il ruolo dell’Organismo di vigilanza secondo il D.Lgs. 231/2001 nei modelli di organizzazione e di gestione. I poteri di controllo dell’Organismo sono effettivi se si può escludere la subordinazione del controllante al controllato.

Urbino, 26 Mag – I poteri di iniziativa e controllo dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ex D.Lgs. 231/2001 – “organismo” che concorre a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto e contribuisce all’efficace attuazione dei modelli organizzativi – sono “effettivi, e non meramente ‘cartolari’, se si può escludere la subordinazione del controllante al controllato”.


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Ad affrontare in questi termini il tema dei poteri dell’ Organismo di vigilanza e altri aspetti correlati alle sue funzionalità è un contributo al convegno di studi su «La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali» (Università di Urbino, 14 novembre 2014). Un contributo raccolto, insieme agli altri atti del convegno, nel Working Paper, pubblicato da Olympus nel mese di dicembre 2015, dal titolo “ La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali – Atti del Convegno di Studi – Urbino – 14 novembre 2014” e a cura di Piera Campanella e Paolo Pascucci (professori ordinari di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo).

In relazione al tema del rapporto tra controllante e controllato e alla necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza dell’Organismo, l’intervento si sofferma sulle Linee guida di Confindustria, nell’aggiornamento del 2014.

Si indica che nonostante tali Linee Guida “abbiano affermato chiaramente che i componenti dell’Organismo non devono svolgere ‘compiti operativi’ nell’ambito dell’ente o dei soggetti da questo controllati o che lo controllano (Parte Generale, par. 2.2.), le medesime Linee guida (par. 2.3.3.) affermano che le funzioni ispettive di controllo tipiche dell’Internal Auditing renderebbero quest’ultimo idoneo a comporre l’Organismo”. Le linee guida ricordano che tale funzione è richiamata da più norma, ad esempio dal D.Lgs. 58/1998 che prevede la figura di ‘colui che è preposto ai controlli interni’.
Tuttavia – ricorda il relatore – secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite penali (ad esempio Cass. pen., S.U., n. 38343/2014 che riprende Corte di Assise di Appello di Torino, 22 maggio 2013) il modello organizzativo (M.O.G.) “non può ritenersi efficacemente attuato se l’Organismo, o anche un suo solo componente, è chiamato ad essere giudice di se stesso”.

L’intervento ricorda poi che in giurisprudenza “si è affermato quanto segue:
– GIP Tribunale di Roma, ordinanza 4 aprile 2003: ‘Al fine di garantire efficienza e funzionalità l’organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe delle decisioni dell’attività dell’ente, potrebbe pregiudicarne la serenità di giudizio al momento delle verifiche’;
– Tribunale di Torino, Seconda Corte di Assise, 14 novembre 2011 – caso ThyssenKrupp: ‘non è necessario spendere ulteriori parole sulla autonomia del controllore quando è la stessa persona fisica del controllato: Tale organismo deve essere dotato, secondo l’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo’;
– Corte di Assise di Appello di Torino, 28 febbraio 2013 – caso ThyssenKrupp: ‘La composizione dell’O.d.v. è essenziale perché lo stesso modello possa ritenersi efficacemente attuato (art. 6, lett. a). A sua volta l’O.d.V. deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, lett. b). Ciò significa che deve sempre essere garantita l’autonomia dell’iniziativa di controllo dell’O.d.V. da ogni forma di interferenza e o di condizionamento da parte di qualunque componente dell’ente. (omissis) l’autonomia dovrà in primo luogo sussistere rispetto all’organo dirigente (ed) è altrettanto indispensabile che all’O.d.V. non siano attribuiti compiti operativi’.

L’intervento, che si sofferma anche sull’autonomia dell’eventuale Organismo di vigilanza monocratico (“mai totale nel caso di soggetto ‘dipendente’ della società”), ricorda poi che “l’attribuzione delle funzioni dell’Organismo al collegio sindacale o ai suoi singoli componenti presenta diversi profili di criticità, nonostante l’espressa previsione legislativa” dell’art. 6, comma 4-bis del D.Lgs. 231/2001:
– “non si può escludere il conflitto di interessi tra componente del collegio sindacale, nominato dall’assemblea e responsabile verso di essa, e componente dell’ Organismo di vigilanza, nominato dal consiglio di amministrazione e responsabile verso quest’ultimo: nell’ipotesi di coincidenza, il collegio sindacale è chiamato a controllare il consiglio di amministrazione, al quale, tuttavia, si rapporta anche in qualità di organismo di vigilanza”;
– in qualità di componenti dell’Organismo, “i sindaci esercitano il controllo su ‘fatti’, che potrebbero avere contribuito a commettere a titolo di concorso: in tal caso si configurerebbe un conflitto di interessi, determinato dalla sovrapposizione del controllante con il controllato”.

Inoltre altre perplessità sono suscitate dal fatto che il collegio sindacale “può essere chiamato a svolgere compiti operativi ai sensi dell’art. 2406 c.c.”. E “alla luce della dell’orientamento dominante in dottrina (in assenza di pronunce giurisprudenziali), ai componenti dell’Organismo non è estensibile la responsabilità penale per omissione ai sensi dell’art. 40, comma 2 c.p. per carenza di poteri impeditivi. Ci si chiede allora se tale responsabilità, scaturente dagli obblighi di controllo attribuiti ai sindaci (secondo la giurisprudenza prevalente, soprattutto in tema di bancarotta fraudolenta societaria) possa estendersi alla loro attività in funzione di componenti dell’Organismo di vigilanza”. Ampliando “la sfera di azione del collegio sindacale nella direzione della prevenzione dei reati, mediante l’attribuzione allo stesso delle funzioni di O.d.V., si rischia di far sorgere in capo ai sindaci una responsabilità penale per tutte le fattispecie di reato la cui realizzazione non sia stata impedita”.

Rimandiamo alla lettura integrale dell’intervento, che riporta ulteriori argomentazioni e dettagli sul tema, e concludiamo segnalando che il relatore si sofferma anche sugli atti che regolamentano l’attività dell’ Organismo di vigilanza.
Atti che “secondo la dottrina e le Linee guida di Confindustria, sono lo statuto e il regolamento”:
– statuto: “redatto dal consiglio di amministrazione ed inserito nel modello”, comprende vari elementi (la composizione dell’Organismo; “le modalità di nomina e revoca dei componenti; la durata in carica ed i requisiti soggettivi degli stessi; la definizione dei compiti dell’Organismo; l’attribuzione del potere relativi);
– regolamento: “approvato dall’Organismo di vigilanza e comunicato al consiglio di amministrazione, disciplina le modalità di funzionamento dell’Organismo stesso; i criteri di verbalizzazione delle riunioni; la verbalizzazione delle attività degli incontri; la determinazione dei flussi informativi; l’individuazione dei criteri delle procedure di analisi; la richiesta del budget di spesa al consiglio di amministrazione; la previsione del coordinamento con gli organi sociali”.

Fonte: puntosicuro.it

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Reati associativi e 231: una novità giurisprudenziale

Uno spunto interessante (e preoccupante) sulla responsabilità dell’ente per reati associativi è rinvenibile nell’ordinanza della Corte d’Assise di Taranto del 4 ottobre 2016.

Tale provvedimento è stato già segnalato nelle riviste specializzate perché sembra riaprire la questione dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato, che sembrava ormai chiusa (in quanto esclusa dalla prevalente giurisprudenza e, in particolare, da Cass., sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251 ).

Voglio invece evidenziare che la medesima ordinanza, seppur in maniera estremamente sintetica (e, appunto, in relazione alle eccezioni difensive sulle richieste di costituzione di parte civile), si discosta da altra sentenza relativa al procedimento ILVA (Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2014 n. 3635) secondo cui la rilevanza di fattispecie non previste dal d.lg. 231 non può essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo contestato,

 

 

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poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all’articolo 416 c.p. – essa, sì, inserita nell’elenco dei reati-presupposto ex cit. Decreto Legislativo, articolo 24 ter, a seguito della modifica apportata dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, articolo 2 – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato Decreto Legislativo, articolo 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione.

Ebbene, l’ordinanza in commento si pone in dissenso con la precedente sentenza, in quanto, a suo parere

una tale interpretazione contrasterebbe con il dettato normativo dell’art 24-ter (…) che stabilisce, appunto, come in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, senza ulteriormente specificare che i reati-fine dell’associazione debbano ricondursi a quelli di cui al catalogo dei reati-presupposto già inseriti nel d.lgs. 231/2001.

Secondo l’ordinanza tale interpretazione va seguita,

atteso che, come è noto, il delitto di associazione per delinquere è esso stesso un delitto che lede un bene giuridico ben definito, ossia l’ordine pubblico che nelle accezioni più moderne ed accreditate può e deve essere inteso anche nel senso economico.

Insomma, il tema del reato associativo – o meglio del perimetro della sua imputabilità ad un ente collettivo – resta ancora aperto: aspettiamoci novità…

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Qui il testo dell’ordinanza con nota di commento di Riccardi.

Fonte: Avv. Maurizio Arena

DLgs 81 e DLgs 231: sistema di controllo e organismo di vigilanza

Un intervento mette a confronto il D.Lgs. 231/2001 e il D.Lgs. 81/2008. I due decreti fanno riferimento a due diverse tipologie di modelli organizzativi? E in che relazione si trovano l’Organismo di vigilanza e il sistema di controllo?

Urbino, 9 Mag – Come indicato all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 il modello di organizzazione e di gestione (M.O.G.) per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato. E il modello organizzativo (comma 4 dell’articolo 30) deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Ed il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

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Per affrontare il tema del sistema di controllo, del modello di organizzazione, con riferimento alla relazione tra D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008, riprendiamo a parlare di un intervento che si è tenuto al convegno di studi su «La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali» (Università di Urbino, 14 novembre 2014). Un contributo raccolto, insieme agli altri atti del convegno, nel Working Paper, pubblicato da Olympus nel mese di dicembre 2015, dal titolo “ La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali – Atti del Convegno di Studi – Urbino – 14 novembre 2014” e a cura di Piera Campanella e Paolo Pascucci (professori ordinari di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo).

Nell’intervento “Il ruolo dell’organismo di vigilanza nei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro”, a cura di Umberto Poli (Kore Audit s.r.l.), si segnala e sottolinea l’interazione tra il D.Lgs. 231/2001 e il D.Lgs. 81/2008, che “mantengono ambiti applicativi distinti, sebbene in parte sovrapponibili. L’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, infatti, richiama espressamente l’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001”.

Ed entrambi i decreti fanno riferimento a modelli organizzativi: “l’uno, previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001; l’altro, descritto dall’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008”.

I due decreti trattano di un unico modello o di differenti modelli?

Infatti il rinvio dell’art. 2, lett. dd, D.Lgs. 81/2008 al modello ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 “non pare esaustivo”. E “avuto riguardo al tessuto normativo del d.lgs. n. 231/2001 e quello del d.lgs. n. 81/2008, è possibile ipotizzare diverse alternative”:

– “si può pensare ad un modello ex art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 che integri il modello ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, introducendo specifici ‘obblighi giuridici’, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

– “secondo una diversa tesi, il modello di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 si sostituisce al modello ex art. 6, nella parte corrispondente, costituendo norma speciale rispetto a quella generale prevista dal d.lgs. n. 231/2001”;

– una terza soluzione prevede che “il modello di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 si aggiunga a quello previsto dall’art. 6, conservando la propria autonomia e specificità: in questa ipotesi, i modelli organizzativi sono (almeno) due”.

E in ogni caso entrambi i modelli “richiamano la funzione di controllo”:

– l’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 fa riferimento all’ Organismo di vigilanza (O.d.V.);

– l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, al ‘sistema di controllo’.

E in che relazione si trovano l’Organismo di vigilanza e il “sistema di controllo”?

Per rispondere a questa domanda il relatore sottolinea che “significativo sul punto può rivelarsi l’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, secondo cui ‘la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza il capo al datore di lavoro in ordine corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4’.

E l’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta anche la versione del comma 3 precedente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 109/2009 mostrando un’evoluzione normativa che “conferma una evidente propensione del legislatore per il rafforzamento delle previsioni dell’art. 30, comma 4 in materia di verifica e controllo”.

E si indica che “a fronte del parallelismo stretto tra l’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 e l’art. 6, lett. a, d.lgs. n. 231/2001, si registra un simmetrico parallelismo sostanziale tra l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81/2008 e l’art. 6, lett. b, d.lgs. n. 231/2001”.

L’intervento segnala che rimangono alcune perplessità sul concetto di “sistema di controllo sull’attuazione” del modello.

Si indica che “qualche indizio interpretativo circa il significato da attribuire alla locuzione ‘sistema di controllo’ può ricavarsi dalla circolare del Ministero del lavoro dell’11 luglio 2011. Essa prevede che, nell’ambito del Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, rappresenta sistema ‘idoneo’ la combinazione dei processi di monitoraggio/audit interno (anche relativamente all’effettiva applicazione del sistema disciplinare) e del riesame della direzione, che ‘prevedano il ruolo attivo e documentato’ dei soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza e dell’alta direzione (cioè i più alti livelli direzionali dell’organizzazione ex par. 4.2. BS OHSAS 18002:2008)”.

E un “ulteriore indice di valutazione può trarsi dal decreto del ministero del lavoro del 13 febbraio 2014, relativo alle procedure semplificate per l’adozione dei modelli organizzativi nelle piccole medie imprese, secondo cui il sistema di controllo è idoneo in presenza delle condizioni previste dalla circolare del Ministero del lavoro dell’11 luglio 2011, oppure in caso di nomina di un Organismo di vigilanza, che sia monocratico e coincida con l’organo dirigente, secondo la previsione dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 231/2001”.

Tuttavia è evidente – continua il relatore – che il D.Lgs. 231/2001 ed il D.Lgs. 81/2008 prevedano “disposizioni diverse in materia di controllo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”:

– “il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e l’attività di vigilanza dell’Organismo devono avere come punto di riferimento gli illeciti che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 25-septies”;

– “il d.lgs. n. 81/2008 ed il relativo ‘sistema di controllo’ hanno per oggetto tutte le violazioni di  disposizioni relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche non configuranti alcuno dei reati richiamati dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001”.

E dunque riguardo ai rapporti tra Organismo di vigilanza e “sistema di controllo” ex art. 30, D.Lgs. 81/2008, “si possono ipotizzare diverse soluzioni, speculari alle alternative che si pongono in ordine al rapporto tra M.O.G. di cui al d.lgs. n. 231/2001 e “modello organizzativo” ex d.lgs. n. 81/2008”. E viene infatti da chiedersi se l’Organismo di vigilanza “coincida con il ‘sistema di controllo’ ex art. 30, comma 4, per la parte corrispondente; se l’Organismo di vigilanza sia parte del ‘sistema di controllo’ ex art. 30, comma 4; se, infine, il ‘sistema di controllo’ svolga la funzione dell’Organismo di vigilanza (sostituendosi a questo), con efficacia esimente rispetto ai reati-presupposto di cui all’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001”.

In conclusione di questa interessante riflessione sui rapporti tra D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008, il relatore indica che “alla luce della tesi che pare più ragionevole, si deve ritenere che l’ Organismo di vigilanza eserciti un controllo di secondo livello: in questa prospettiva, esso non coincide con il ‘sistema di controllo’ ex art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, ma ne verifica la idoneità ed attuazione limitatamente alle proprie funzioni, così come stabilite dal d.lgs. n. 231/2001, e nell’ambito del perimetro definito dallo stesso, con conseguente necessità di flussi informativi biunivoci”.

Fonte: puntosicuro.it

Indagine su modelli organizzativi 231 e anticorruzione

La sezione documenti di Alert 231 è stata integrata con un nuovo interessante report che riporta i risultati di un’ indagine condotta in collaborazione fra Confindustria e TIM, in materia di adozione del modello di organizzazione e di gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 nelle piccole e medie imprese, e dell’effettiva diffusione di tale strumento anche ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi.

Puoi scaricarla dall’area riservata agli abbonati.
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Seminario gratuito 231

Il modello 231 per gli enti no profit

Il modello 231 per gli Enti No Profit alla luce della riforma del terzo settore e delle Linee Guida ANAC”. A questo tema è dedicato il seminario gratuito che si terrà venerdì 12 maggio a Firenze presso CIS Coop, in Via Fiume 5, a partire dalle 9.30, promosso da Pegaso NetworkDnv Gl e Icie – Istituto cooperativo per l’innvoazione.

La mattinata prevede gli interventi di Cristiano Rigoli (Ufficio Legale & Compliance ICIE) e di Flavia Lepore (Food & Beverage KCM Italy, DNV GL, Business Assurance).

Gli aspetti che verranno approfonditi nel corso del seminario sono:

  • Obbligatorietà del Modello 231: Adempimento o opportunità?”;
  • La gestione del rischio: implicazioni e vantaggi nei Modelli Organizzativi e nella nuova norma ISO 9001;
  • La norma ISO 37001 a garanzia di un sistema di gestione anticorruzione.

Per iscriversi: Http://bit.ly/SeminarioModello231 (il seminario si terrà al raggiungimento della quota minima di iscritti).

Usura ed estorsione nel d.lg. 231?

In questo interessante articolo l’Avv. Arena sviluppa alcune riflessioni sulla possibilità di inserire i reati usura ed estorsione nel D.lgs 231/01.

L’Atto Senato 1735 si propone di inserire nel decreto legislativo 231/2001 l’art 25-decies.1. (Usura ed estorsione).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 644 del codice penale, si applicano all’ente la sanzione pecuniaria da 200 ad 800 quote nonché le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro mesi e non superiore a un anno.

2. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 629 del codice penale, si applicano all’ente la sanzione pecuniaria da 300 ad 800 quote nonché le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

I delitti richiamati sono i seguenti:

Usura (art 644 c.p.), che punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari; e chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Estorsione (art 629 c.p.), che punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La prima fattispecie riguarderebbe soprattutto banche ed intermediari finanziari; la seconda potrebbe trovare applicazione, ad esempio, nei rapporti contrattuali tra società o ai rapporti tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.

Il d.lg. 231 prevede già – tra i delitti di criminalità organizzata (art 24-ter) – il sequestro di persona a scopo di estorsione.

Nella Presentazione del progetto di legge si evidenzia che l’articolato legislativo vuole recepire una parte significativa della proposta della Commissione Greco, incaricata dal Ministro della giustizia con decreto 23 maggio 2007.

La menzionata Commissione aveva proposto la sanzione pecuniaria tra 200 e 800 quote, per l’usura, e tra 300 e 1000 quote per l’estorsione; le sanzioni pecuniarie di durata compresa tra 4 e 12 mesi, per l’usura, e tra 6 e 24 mesi, per l’estorsione.

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