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Errori ODV 231 – Inadeguata frequenza dei controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza
Uno degli elementi fondamentali del D.Lgs. 231/01 è l’attività di controllo periodica dell’Organismo di Vigilanza (OdV) sull’efficacia e l’aggiornamento del Modello Organizzativo. Tuttavia, un errore comune che può compromettere l’intero sistema di prevenzione aziendale è la frequenza insufficiente o irregolare dei controlli. Il monitoraggio deve essere costante e pianificato in modo tale da prevenire tempestivamente qualsiasi criticità o violazione.
Un’adeguata frequenza dei controlli consente all’OdV di individuare i segnali di rischio, aggiornare il Modello Organizzativo in base a nuove normative o cambiamenti interni all’azienda, e verificare che tutte le misure preventive siano effettivamente applicate. La mancanza di una sorveglianza regolare rischia di vanificare gli sforzi aziendali nel mantenere un Modello Organizzativo conforme ed efficace.
L’importanza della regolarità nei controlli
L’OdV deve garantire una vigilanza continua e non sporadica. Il D.Lgs. 231/01 non definisce una cadenza specifica per i controlli, ma si aspetta che questi siano proporzionati alla natura e alla complessità dell’azienda. Ecco alcuni principi che regolano la necessità di controlli regolari:
- Monitoraggio costante: L’OdV deve verificare con continuità il rispetto delle procedure e delle misure preventive, valutando periodicamente l’efficacia del Modello Organizzativo.
- Aggiornamento del Modello: I controlli periodici permettono di identificare eventuali aggiornamenti o modifiche da apportare al Modello Organizzativo in relazione ai cambiamenti normativi, tecnologici, o operativi dell’azienda.
- Prevenzione tempestiva: Un controllo frequente garantisce che eventuali criticità o violazioni vengano rilevate prima che possano causare danni significativi, limitando così i rischi di sanzioni e reputazionali.
Errori comuni nella frequenza dei controlli
- Controlli sporadici o saltati: In molte aziende, i controlli vengono svolti in maniera sporadica, spesso solo quando si avvicina una verifica esterna o in seguito a un incidente, piuttosto che su base regolare.
- Mancanza di pianificazione: Senza un piano di controllo definito e ben organizzato, l’OdV rischia di trascurare aree importanti dell’azienda, concentrandosi solo su aspetti superficiali o marginali.
- Sottovalutazione dei rischi emergenti: Controlli troppo distanziati nel tempo potrebbero non essere efficaci nel prevenire nuovi rischi emergenti, come l’introduzione di tecnologie innovative o l’apertura a nuovi mercati.
- Assenza di follow-up: Anche quando i controlli vengono effettuati, la mancanza di un follow-up efficace per verificare che le azioni correttive siano state adottate può vanificare l’intero processo di vigilanza.
Caso pratico
Un’azienda nel settore della logistica implementa il Modello Organizzativo 231, affidando all’OdV il compito di vigilare sulla sua corretta applicazione. Tuttavia, i controlli vengono effettuati solo una volta l’anno, in occasione del bilancio annuale, e si limitano a verificare la conformità documentale, senza ispezioni sui processi operativi. Nel frattempo, l’azienda decide di espandersi in nuovi mercati, senza aggiornare il Modello Organizzativo né adeguare i controlli alle nuove realtà commerciali. Dopo due anni, emerge un caso di corruzione relativo a fornitori esteri, che l’OdV non aveva rilevato. Durante l’inchiesta, si scopre che i controlli erano stati troppo rari e limitati, esponendo l’azienda a rischi non identificati.
Lezione appresa
Il caso dimostra come la mancanza di una sorveglianza regolare e mirata possa comportare l’insorgere di rischi imprevisti, soprattutto in aziende in espansione o in cambiamento. I controlli devono essere proporzionati alla complessità e alla crescita dell’azienda, con particolare attenzione ai rischi emergenti. L’OdV deve pianificare controlli periodici più frequenti e approfonditi, soprattutto in situazioni di cambiamento, per garantire che il Modello Organizzativo sia sempre aggiornato e operativo.
Come migliorare la frequenza dei controlli
- Pianificazione periodica: Definire un calendario di controlli regolari, che copra tutte le aree a rischio dell’azienda.
- Controlli mirati: Oltre ai controlli generali, prevedere verifiche specifiche su nuove attività, processi o aree che presentano un rischio maggiore.
- Monitoraggio continuo: Implementare strumenti di monitoraggio continuo per identificare in tempo reale potenziali criticità, soprattutto nei settori più a rischio.
- Follow-up sistematico: Verificare regolarmente che le azioni correttive individuate durante i controlli siano state effettivamente implementate.
L’efficacia del Modello 231 dipende in gran parte dalla regolarità e dall’adeguatezza dei controlli svolti dall’OdV. Pianificare e condurre controlli frequenti, mirati e completi permette all’azienda di prevenire rischi, mantenere il Modello aggiornato e limitare la possibilità di violazioni. La frequenza dei controlli non deve mai essere sottovalutata: un monitoraggio sporadico o insufficiente può esporre l’azienda a sanzioni e danni reputazionali significativi.
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Implementazione del Modello 231 in un’azienda edile: Percorso, Sfide e Soluzioni Economiche
Il presente case history si propone di analizzare l’implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo le specifiche esigenze di un’azienda operante nel settore edile. Questa disamina prende in considerazione l’intero percorso di adozione del Modello 231, focalizzandosi su ogni fase del processo: dall’analisi preliminare alla piena attuazione, passando per la progettazione e la formazione, fino al monitoraggio continuo e all’aggiornamento periodico del modello stesso.
Attraverso questo studio di caso, si intende offrire una visione concreta dei passaggi operativi, delle sfide incontrate, delle strategie risolutive adottate e, non meno importante, dell’impatto economico sostenuto dall’azienda nel corso dell’implementazione. Questo esame mira non solo a evidenziare l’importanza di un approccio strutturato e consapevole alla compliance normativa in ambito di responsabilità amministrativa delle entità giuridiche, ma anche a sottolineare il valore aggiunto che un tale processo può apportare in termini di integrità aziendale, trasparenza e fiducia da parte dei stakeholder.
Con l’obiettivo di fornire uno spaccato quanto più possibile fedele e approfondito, il case history si articola in una serie di sezioni che tracciano il percorso seguito dall’azienda, evidenziando come le diverse fasi siano state strutturate, quali difficoltà siano emerse nel corso del lavoro e come queste siano state efficacemente superate. Inoltre, un capitolo dedicato alla parte economica permette di quantificare i costi diretti e indiretti legati all’adozione del Modello 231, offrendo così una panoramica completa che possa servire da guida e riferimento per altre realtà aziendali impegnate in percorsi simili di compliance e governance.
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Novità editoriale -> Report aggiornamento Aggiornamento modelli 231all’estensione del reato “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” art. 517 c.p., già reato presupposto art. 25-bis1. D. Lgs. 231/2001
Disponibile il report che guida aziende, consulenti #231 e #ODV 231 all’aggiornamento dei modelli 231 all’estensione del reato “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” art. 517 c.p., già #reatopresupposto art. 25-bis1. D. Lgs. 231/2001
Scarica l’estratto
Aggiornamento modelli 231all’estensione del reato “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” art. 517 c.p., già reato presupposto art. 25-bis1. D. Lgs. 231/2001
Su alert231.it abbiamo appena pubblicato un interessante contributo relativo all’aggiornamento richiesto dall’estensione del reato “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” art 517 c.p., in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 206/2023 in materia di “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”.
231 Pratica – Un case history relativo a reati tributari e modello 231. Elementi di esonero responsabilità ente
231 Pratica – Un case history relativa a reati tributari e modello 231.
Un’azienda ha contabilizzato inconsapevolmente operazioni inesistenti. Ai fini della responsabilità amministrativa D.lgs 231/01, occorre valutare:
_ presenza di alert di rischio
_ presenza di elementi di buona fede dell’acquirente.
Presenza di alert di rischio
Costituiscono precisi alert di rischio dell’operazione, i seguenti indicatori:
_ assenza di una sede effettiva del fornitore
_ assenza riscontrata di idonea organizzazione (uomini e mezzi)
_ assenza di documenti che comprovino il trasporto della merce
_ presenza di contatti commerciali totalmente estranei all’impresa fornitrice
_ presenza di pagamento in contanti o di pagamenti non tracciati
Presenza di elementi di buona fede dell’acquirente
…..[continua su www.alert231.it]
Alert231.it – aggiornamento D.lgs 231/01
Sono stati pubblicati su www.alert231.it due aggiornamenti inerenti il D:lgs 231/01








