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Autoriciclaggio – una metodologia per aggiornare i modelli 231
Con l´articolo 3, comma 5 della L. 186 del 2014, l´autoriciclaggio viene introdotto nel novero delle fattispecie presupposto ex D.Lgs. 231/2001, estendendo ulteriormente il già nutrito elenco di reati la cui commissione da parte dei soggetti apicali della Società o dei sottoposti alla direzione degli stessi può far scaturire la responsabilità amministrativa dell´Ente. Il nuovo reato va ad integrare l´esistente articolo 25-octies del Decreto 231, che già prevedeva i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Come già era accaduto, seppur con diversa gradazione e peculiarità differenti, con l´inserimento del reato di “associazione per delinquere” nel novero delle fattispecie rilevanti ai fini del Decreto 231, l´introduzione del reato di autoriciclaggio sta generando alcuni dubbi, dal punto di vista logico e metodologico, agli Organismi di Vigilanza e ai Responsabili delle varie funzioni aziendali preposte, in merito alle modalità con cui procedere con il necessario aggiornamento dei vigenti Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.
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Come realizzare un modello 231
Per la predisposizione del modello organizzativo ai fini 231, le società richiedono solitamente
l’assistenza di consulenti esterni all’azienda. Negli ultimi 2/3 anni si sta diffondendo l’applicazione
della normativa in oggetto, e vede coinvolti avvocati, commercialisti, società di revisione, consulenti.
La realizzazionezione del modello 231 abbraccia sia l’ambito normativo sia quello gestionale: pertanto un team efficace di consulenti esterni deve possedere le necessarie competenze in termini giuridici e organizzativi, in modo tale che la società possa ritrovarsi a fine mandato con un modello organizzativo blindato dal punto di vista legale e con un netto miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei propri processi interni.
Il team del progetto 231 deve prevedere due figure interne all’azienda, una di carattere “direzionale”, che abbia poteri decisionali e che costituisca il principale referente dei consulenti esterni , e una invece di carattere operativo, che costituisce il raccordo tra consulenti e società .
Il progetto di implementazione del modello 231 si divide in due parti:
1) analisi del rischio in cui è coinvolto maggiormente il consulente in ambito gestionale
2) stesura della documentazione in cui entra in gioco il consulente legale/commercialista.
Seminario gratuito sul D.lgs 231/01
Il tema della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, sebbene introdotto con una norma del 2001, a tutt’oggi è scarsamente conosciuto dalle imprese cooperative, soprattutto in termini di conseguenze sanzionatorie pecuniarie e interdittive a carico della cooperativa, e di strumenti normativamente previsti che la medesima può adottare per governare al suo interno il rischio di reato. Se ne discuterà in Confcooperative Treviso venerdì mattina 23 ottobre 2015, dalle ore 9 alle 13, durante il seminario “D.Lgs. 231/01: La responsabilità amministrativa delle società e rating di legalità”. Analoga iniziativa sarà proposta il pomeriggio precedente, giovedì 22 ottobre, per le cooperative di Belluno.
Attraverso questo seminario, Irecoop Veneto approfondisce i punti qualificanti del D.Lgs. 231/01 con la disamina dei “reati presupposto” della responsabilità amministrativa, e indica gli strumenti previsti per invocare l’esonero da tale responsabilità. Presenta inoltre i percorsi di consulenza e formazione a disposizione delle cooperative per l’adozione del cosiddetto “modello organizzativo 231”.
Come realizzare la parte speciale del modello 231
Documento in pdf (41 pasgine) in cui è illustrato come realizzare la parte speciale del modello 231
Sommario del documento
3. Procedure minime e loro contenuti
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D.lgs 231/01: un caso pratico
In questo interessante documento di 30 pagine viene analizzata l’applicazione operativa del D.lgs 231/01 a un’azienda manufattiuriera, con illustrazione di check lists e questionari sul controllo interno applicabili ad uso dell’ODV.
Disponibile in Alert 231
Interessante sentenza inerente il D.lgs 231/01
In Alert 231 è stata pubblicata un’interessante sentenza in cui vi è il richiamo all’esigenza di concretezza nella valutazione degli indici impeditivi del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001.
I fatti contestati riguardano la disciplina delle sovvenzioni pubbliche.
Il legale rappresentante di un’azienda privata, nell’arco di alcuni anni, ha presentato numerose domande di sovvenzione al Ministero per lo Sviluppo Economico fornendo false informazioni circa l’ammontare del fatturato ed il numero di dipendenti impiegati, ottenendo un’elargizione di denaro significativamente maggiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto. Di qui la sua iscrizione nel registro degli indagati per i delitti di cui agli artt. 483 e 640 bis c.p. e la contestazione, nei confronti della società dal medesimo rappresentata, dell’illecito di cui all’art. 24, commi 1 e 2, d.lgs. 231/2001.
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I risvolti della legge 231 spaventano i manager
LE NORME SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PENALE DELL’IMPRESA SPAVENTANO PIÙ DEGLI ACCERTAMENTI DA PARTE DEL FISCO È la legge 231 sulla responsabilità amministrativa e penale d’impresa la grande paura delle imprese italiane. Addirittura più del fisco.
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Da uno studio realizzato da Das, compagnia controllata da Generali e specializzata nella tutela legale, emerge infatti che quasi il 40% degli interpellati sostiene che i problemi da cui vogliono cautelarsi le imprese italiane sono soprattutto quelli legati alla legge 231, mentre soltanto il 9% segnala la materia fiscale come ambito critico dal punto di vista delle possibili controversie di natura legale. Il fatto è che, per il 50% dei broker intervistati, l’introduzione di queste normative, specialmente la 231, ha fatto aumentare i costi legali delle aziende di almeno un terzo.
Affrontare un contenzioso legale può quindi diventare un fatto traumatico. “La paura nasce dai limiti culturali e da una scarsa abitudine alla valutazione dei rischi. Oggi in un’economia globale, sempre più discontinua e rapida nei cambiamenti, anche normativi e legislativi, non gestire l’organizzazione con tecniche manageriali alza inevitabilmente il rischio e genera incertezza”, spiega Mario Mantovani, vicepresidente di Manageritalia.
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“In Italia siamo ancora abbastanza indietro sia per scarsa cultura assicurativa sia perché manca una corretta percezione dei rischi a cui si va incontro”, aggiunge Roberto Grasso,dg e ad di Das Italia. “A fianco delle singole sanzioni individuali, l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche si sta rivelando il vero strumento sanzionatorio nei confronti delle imprese”, commenta Carlotta Campeis, socio dello Studio Campeis. Il novero dei reati si è progressivamente ampliato e comprende, ad oggi, fattispecie criminose di probabile commissione, dai delitti relativi alla sicurezza sul lavoro, alla materia ambientale, ai reati informatici e agli illeciti societari.
“L’impresa pertanto è obbligata ad attivarsi già in fase preventiva tramite l’adozione e attuazione di concreti ed efficaci modelli organizzativi”, prosegue Campeis. “Anche noi riscontriamo una crescente volontà delle imprese a investire energie e risorse in materia di compliance e, in particolare, sul potenziamento dei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal d.lgs. 231/01 e sullo sviluppo e rafforzamento delle relative procedure interne”, aggiunge Federico Busatta, socio dello studio legale Gop. (st. pesc.) Mario Mantovani, vicepresidente di Manageritalia
Fonte: Repubblica.it
Infortuni sul lavoro e responsabilità della società
Con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, il profitto che l’ente ricava da tale comportamento è costituito dalla mancata adozione dei necessari accorgimenti di natura cautelare o dallo svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto, e quindi – sotto il profilo quantitativo – il profitto va individuato nel risparmio di spesa conseguente la mancata adozione degli investimenti necessari per porre in sicurezza l’impianto oltre che nella prosecuzione dell’attività funzionale alla strategia aziendale ma non conforme ai canoni di sicurezza
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Costituzione dell’ente ed esercizio del diritto di difesa
Nell’ambito del processo verso un ente collettivo per la sua responsabilità da reato, deve ritenersi ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore di fiducia dell’ente, pur in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 D.Lgs. 231/01, sempre che, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l’informazione di garanzia prevista dall’articolo 57 dello stesso decreto legislativo
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Proporzione tra profitto dell’ente e valore dei beni sequestrati
La vicenda fattuale vedeva un provvedimento di sequestro conservativo di terreni e sequestro per equivalente di 36.000 euro nella disponibilità di una società, il cui amministratore era imputato di contravvenzioni ambientali di grave natura, segnatamente il reato di discarica abusiva (art. 256, comma 3, D. Lgs. 152/06) e di traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006).
Il Tribunale del Riesame di L’Aquila aveva annullato l’ordinanza di sequestro del G.I.P. limitatamente ai soli terreni, sui quali era però intervenuto un sequestro probatorio, ritenuto invece ammissibile per le esigenze di prova del processo penale in relazione al volume di rifiuti scaricato sull’area.
Il legale della società, a sua volta imputata ai sensi dell’art. 25-undecies D.Lgs. 231/01 per la responsabilità amministrativa da reato, ricorreva così per Cassazione avanzando due censure principali alle decisioni del Tribunale aquilano.
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