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Il compenso professionale del consulente per aggiornare il Modello 231 ai nuovi reati ambientali del DL 116/2025 “Terra dei Fuochi”
La nuova sfida per i consulenti 231
Il Decreto Legge 116/2025– cosiddetto “Terra dei Fuochi” ha introdotto nuovi reati ambientali nel catalogo 231. Ogni impresa che abbia adottato un Modello di organizzazione e gestione (MOG 231) dovrà aggiornare la propria documentazione, la parte speciale ambientale e il sistema di controlli interni.
Per i consulenti si tratta di un’opportunità concreta: centinaia di aziende, dalle PMI alle grandi imprese industriali, saranno obbligate a richiedere l’aggiornamento.
Quanto tempo costa un aggiornamento “da zero”
Un consulente che prepara ex novo la parte speciale ambientale deve:
- analizzare i nuovi reati e i rischi correlati;
- mappare i processi aziendali coinvolti (smaltimento rifiuti, emissioni, scarichi, rifiuti pericolosi, ecc.);
- redigere procedure e protocolli di controllo;
- aggiornare il sistema disciplinare e il flusso informativo con l’OdV.
Tempo medio stimato: 30–40 ore di lavoro (tra studio, redazione e revisione).
Tariffa oraria media di un consulente 231: 80–120 €.
Costo complessivo per l’azienda: 2.400 – 4.800 € solo per l’aggiornamento ambientale.
Kit Aggiornamento Modello 231 – Reati Ambientali (DL 116/2025)
Il vantaggio del Kit Edirama
Per ridurre tempi e costi, Edirama ha sviluppato il Kit Aggiornamento Modello 231 – Reati ambientali (DL 116/2025 “Terra dei Fuochi”).
Il kit contiene:
- Parte speciale già aggiornata in formato Word, personalizzabile;
- Checklist operative per OdV e consulenti;
- Procedure tipo da integrare nel sistema aziendale;
- Guida all’implementazione passo passo.
Esempio numerico:
- Un consulente con 5 clienti deve aggiornare tutti i modelli.
- Preparare da zero ogni aggiornamento = 5 × 30 ore = 150 ore di lavoro.
- Con il kit, ogni aggiornamento richiede 6–8 ore di adattamento = 40 ore totali.
Risparmio: 110 ore di lavoro.
Valore economico: 110 ore × 100 €/h = 11.000 € di tempo liberato.
In pratica, il kit permette al consulente di seguire più clienti in meno tempo, aumentando i margini di guadagno e la competitività sul mercato.
Quanto chiedere per l’aggiornamento del Modello 231 – esempi pratici per 10 tipologie di aziende italiane
[Sezione riservata agli abbonati Alert231.it]
Modelli 231 bocciati dai giudici: ecco gli errori più gravi
Sempre più sentenze censurano i Modelli 231 perché standardizzati, non aggiornati o sconosciuti in azienda.
Tra le worst practice riscontrate:
Modelli “copia & incolla”
Assenza di risk assessment
Organismi di Vigilanza solo formali
Dipendenti mai formati sul Modello
Mancanza di protocolli e controlli specifici
Senza un modello vivo, personalizzato e condiviso, l’ente resta privo di protezione in caso di procedimento penale.

Leggi l’articolo completo con tutte le sentenze commentate su www.alert231.it
Aggiornamento D.lgs 231/01 – DL “Terra dei Fuochi” – reati ambientali – Perché aggiornare solo la Parte Speciale 231 è un errore fatale
L’entrata in vigore del Decreto “Terra dei Fuochi” (luglio 2025) ha introdotto nuovi reati ambientali nel catalogo 231. La reazione tipica di molti consulenti è stata: aggiornare la Parte Speciale del Modello 231 e archiviare la pratica.
Ma questo approccio rischia di trasformarsi in un errore fatale.
Il falso mito dell’aggiornamento “documentale”
La convinzione più diffusa è che un Modello 231 aggiornato sulla carta equivalga a un Modello efficace.
In realtà, limitarsi a integrare le nuove fattispecie di reato nella Parte Speciale significa:
- non considerare l’impatto reale sui processi aziendali,
- trascurare la necessità di nuovi flussi informativi,
- lasciare scoperta l’attività di vigilanza dell’OdV.
Il vero rischio: i flussi informativi
I reati ambientali introdotti dal DL “Terra dei Fuochi” riguardano aspetti che spesso si annidano in attività quotidiane e trasversali (gestione rifiuti, appalti, subappalti, controlli interni).
Se i flussi informativi non vengono aggiornati, l’OdV rischia di non ricevere i segnali d’allarme necessari.
Risultato: Modello aggiornato “sulla carta” ma inefficace nella sostanza.
Cosa fare davvero (3 azioni pratiche)

📢 Settembre è alle porte: sei pronto con il tuo Modello 231 aggiornato?
Il DL “Terra dei Fuochi” (30/7/25, G.U. 9/8/25) ha introdotto nuovi reati ambientali che richiedono l’aggiornamento immediato dei Modelli 231.
👉 Se sei consulente, componente OdV o professionista 231, non aspettare settembre:
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Aggiornamento urgente – Check list per ODV D.lgs 231/01: recepite le novità del DL “Terra dei Fuochi” (30/07/2025)
La raccolta Edirama di 30 Check List operative per l’Organismo di Vigilanza si arricchisce con 2 nuovi strumenti fondamentali per garantire la piena conformità alle modifiche introdotte dal DL Reati Ambientali:
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* Check-list Aggiornamento documentazione Modello 231 – per integrare i nuovi reati ambientali e adeguare subito il Modello
📌 Perché agire subito:
Il DL “Terra dei Fuochi” ha ampliato il catalogo dei reati ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01
L’OdV deve dimostrare di aver aggiornato procedure, controlli e documentazione
Le nuove check list ti guidano passo passo, riducendo tempi e margini di errore
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Riforma dei reati ambientali: impatti sul D.lgs. 231/2001 e responsabilità dell’ente
Il Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2025 – recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi” – introduce rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001, incidendo in particolare sull’art. 25-undecies relativo ai reati ambientali.
1. Estensione dei reati-presupposto ambientali ex art. 25-undecies
Con la riforma, diventano reati-presupposto ai fini della responsabilità dell’ente:
Reati del Codice penale:
- Art. 452-septies c.p. – Impedimento del controllo
- Art. 452-terdecies c.p. – Omessa bonifica
- Art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (modificato)
In particolare, il delitto di omessa bonifica si affianca alla preesistente contravvenzione di cui all’art. 257 del Codice dell’Ambiente, configurandosi come fattispecie più ampia e sanzionatoria anche nei casi di mancato ripristino ambientale o inosservanza di ordini giurisdizionali o legislativi.
2. Modifiche al Codice dell’Ambiente
Sono introdotti come nuovi reati-presupposto anche i seguenti articoli del D.lgs. 152/2006:
- Art. 255-bis – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
- Art. 255-ter – Abbandono di rifiuti pericolosi
Inoltre, il preesistente art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) – già incluso nel Codice dell’Ambiente – diviene formalmente reato-presupposto e subisce modifiche di contenuto.
3. Aggiornamento di articoli già rilevanti ex D.lgs. 231/01
Restano reati-presupposto, ma con modifiche strutturali:
- Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 258 – Violazioni documentali (registri, formulari, comunicazioni)
- Art. 259 – ora rubricato Spedizione illegale di rifiuti (in sostituzione di Traffico illecito)
4. Nuova aggravante per attività d’impresa (art. 259-bis)
Viene introdotto l’art. 259-bis, che prevede un aumento di pena fino a un terzo per i reati di cui agli artt. 256, 256-bis e 259 quando commessi nell’ambito dell’attività di impresa o altra attività organizzata. In tali casi, è prevista anche la responsabilità del titolare o del responsabile dell’attività per omessa vigilanza, con l’inattesa e contestabile estensione a tali soggetti delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 2, del D.lgs. 231/01, sebbene queste siano riferibili esclusivamente all’ente e non alla persona fisica.
5. Attenuanti per responsabilità colposa
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 25-undecies introduce un’attenuante per l’ente nei casi di responsabilità per colpa nei reati ex artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259, con riduzione delle sanzioni pecuniarie da un terzo a due terzi. Analoga attenuante è prevista anche per le persone fisiche.
6. Sanzioni pecuniarie e limiti massimi
Viene modificato il comma 7 dell’art. 25-undecies con riferimento alle sanzioni interdittive. Si segnala che in due ipotesi (art. 452-sexies e art. 256) la sanzione pecuniaria può giungere fino a 1.200 quote, superando il limite massimo di 1.000 quote previsto dall’art. 10 del D.lgs. 231/2001. Si tratta quindi di un evidente disallineamento normativo da chiarire in sede di conversione o revisione.
7. Estensione dell’amministrazione giudiziaria (art. 34 Codice Antimafia)
Viene esteso l’ambito applicativo delle misure di amministrazione giudiziaria agli enti coinvolti in reati ambientali gravi, includendo:
- Artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p.
- Artt. 255-ter, 256 (co. 1, 1-bis, 3 e 3-bis), 256-bis, 259 del Codice dell’Ambiente
Tali disposizioni rafforzano l’approccio repressivo nei confronti delle imprese coinvolte in attività criminali ambientali, prevedendo strumenti di controllo analoghi a quelli già applicabili in ambito antimafia.
www.alert231.it – Le ultime novità inerenti il D.lgs 231/01 pubblicate su www.alert231.it – 30/7/2025
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231 Tools – Checklist operativa OdV – Attività strategiche da svolgere nel mese di agosto
Cosa può fare un Presidente o Componente dell’Organismo di Vigilanza 231 nel mese di agosto?
Bando incarico ODV 231 – Sede ente: Nord Italia – Compenso: 60.000 euro
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