Come realizzare correttamente un preventivo consulenza D.lgs 231/01

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Come sappiamo la forma spesso è più importante della sostanza, per cui la presentazione di un preventivo di consulenza assume un’importanza fondamentale nel processo di “vendita” del servizio.

In particolare modo questo avviene quando il consulente propone un servizio di consulenza in ambito D.lgs 231/01, in cui spesso occorre confrontarsi con diversi profili aziendali, spesso a digiuno dell’argomento, ma palesemente attenti alla voce costi da sostenere.

In tale contesto la presentazione dell’offerta di consulenza deve essere curata nei dettagli.

Un preventivo di consulenza D.lgs 231/01 deve contenere uno schema delle fasi di lavoro previste, in modo tale da fornire al decisore essenziali elementi di valutazione.

La struttura di un preventivo di consulenza D.lgs 231/01 deve essere articolata nei seguenti argomenti:
_ Individuazione processi
_ Analisi rischi
_ Analisi procedure aziendali
_ Interviste funzioni apicali
_ Elaborazione documenti
_ Formazione
_ Istituzione ODV

Per ogni sezione è bene indicare un breve riassunto delle attività previste e del personale coinvolto e dei vantaggi che ricaverà l’azienda. Sarà inoltre importante stimare l’importo parziale previsto.

Per quanto concerne le modalità di pagamento è consigliabile definire un piano che sia parallelo all’avanzamento dell’attività di consulenza. In tal modo si dovrebbero evitare problematiche di insoluti, che ricordiamo bene, devono essere sempre evitati, anche a costo di interrompere l’attività di consulenza.

Con riferimento alle tariffe da applicare, la principale difficoltà è quella di stimare il tempo necessario per svolgere le varie attività.
Pertanto il preventivo deve essere redatto dopo avere effettuato un sopralluogo in azienda, consultato eventuale documentazione già presente (es. mansionario, organigramma, procedure, ecc) e avere parlato con i responsabili di funzione per verificarne la preparazione e la disponibilità.
Un preventivo serio non viene fatto a forfait ed è bene comunicarlo alla direzione aziendale, ricordando che spesso “chi meno spende più spende”, ovvero a fronte di preventivi concorrenti di importo più basso, si posso evidenziare nel proprio peculiarità quali l’analitica struttura e analisi e quindi una più reale aderenza ai costi effettivamente sostenibili.

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Le società partecipate degli enti locali, corruzione e adeguamento modelli 231

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Le società partecipate degli enti locali devono adempiere agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, adeguando o adottando ex novo il modello organizzativo-gestionale. Con la determinazione 8/2015e l’allegato sugli adempimenti l’Anac offre un dettagliato quadro applicativo evidenziando, soprattutto in tema di applicazione della normativa sulla trasparenza, i differenti oneri per le società in house, per le altre società in controllo pubblico e per le società partecipate ma non controllate.

Il modello 231
La prevenzione della corruzione deve essere attuata nelle società a controllo pubblico, secondo l’Anac, mediante l’adeguamento del modello adottato in base al Dlgs 231/2001 o, qualora la società non lo abbia, con la sua adozione. L’analisi dei rischi deve essere rapportata al concetto di corruzione inteso in senso ampio, come qualsiasi distorsione dell’attività che possa procurare vantaggi a fini privati. A questo fine il modello ex 231 deve contenere una sezione nella quale devono essere precisate le misure di prevenzione, secondo lo schema generale definito dal Pna, raccordata al sistema di controllo interno, che deve essere eventualmente adeguato.

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La nuova disciplina del Falso in bilancio – I riflessi sulla “responsabilità 231” degli enti

Le modifiche al falso in bilancio  (legge 27 maggio 2015 n. 69 (c.d. Legge Anticorruzione)  impattano sulla disciplina della responsabilità  amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Nell’elenco dei reati presupposto contenuto nel citato decreto figura infatti anche l’art. 25-ter (Reati societari), che prevede l’applicazione esclusivamente delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione agli illeciti in materia societaria previsti dal codice civile.

In caso di condanna, per effetto delle modifiche operate dalla legge n. 69/2015, nei confronti dell’ente trovano dunque applicazione le seguenti sanzioni pecuniarie:

– da duecento a quattrocento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art
2621 c.c.;

– da cento a duecento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621-bis
c.c.;

– da quattrocento a seicento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art.
2622 c.c.

La modifica di maggior rilevo, tuttavia, concerne l’ambito applicativo della disposizione che, nella formulazione previgente, restringeva il novero ai reati societari commessi nell’interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo testo dell’art. 25-ter, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie del d.lgs. 231/2001, si limita invece a disporre l’applicazione delle sanzioni pecuniarie “in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile”, stabilendone l’entità.

Nella nuova formulazione, dunque, è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di
“interesse” della società, ……
Consulta tutto l’articolo contenuto in Alert 231

 

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Aggiornamento Alert 231del 19/6/2015

Sono stati inserite le seguenti novità nel servizio Alert 231

 

Convegni
La professione di ingegnere e il D.lgs 231/01

Documenti
La Legge 68/2015 sugli ecoreati e le modifiche al D.Lgs. 231/01
La composizione e i requisiti dell’Organismo di vigilanza
I fondi pensione e il D.lgs. 231/01
Modello 231 per gli investitori previdenziali

Offerte di lavoro
Importante ente pubblico di Roma ricerca il presidente dell’ODV

 

 

Il compenso dell’ODV 231 – Una sentenza interessante

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L’attività di componente di un organismo di vigilanza dà senza dubbio diritto a un compenso. Ma non può trattarsi di un’attività puramente testimoniale. La vigilanza deve essere effettiva e il controllo effettuato in concreto. Lo precisa il tribunale di Milano, sezione V Civile, con sentenza 9528 del 2012, la prima che prende posizione sulla questione della corresponsione del compenso al professionista chiamato a svolgere l’incarico di componente dell’organismo previsto dal decreto 231 del 2001.
Il caso sottoposto ai giudici milanesi vedeva contestare il mancato pagamento del compenso a favore di un ragioniere che era stato nominato nell’organismo di vigilanza di una società a responsabilità limitata controllata da una Spa.
La sentenza innanzitutto chiarisce che l’organismo di vigilanza costituisce un soggetto indipendente dalla società della cui vigilanza è incaricato e, quindi, non può avere natura di organo sociale. L’onerosità dell’incarico è fuori discussione, visto che la gratuità non favorirebbe la massima diligenza nello svolgimento dell’incarico.
La sentenza che ha respinto la domanda del professionista sottolinea l’effettività del contributo del componente dell’ente di vigilanza e a supporto chiama anche l’opinione espressa nel 2009 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che faceva riferimento al fattore tempo come elemento determinante per la determinazione della cifra da pagare da parte della società: compenso cioè definito in relazione al tempo impiegato per lo svolgimento dell’incarico.
«Ciò significa – ricorda la pronuncia – che soltanto in caso di effettivo espletamento dell’incarico i componenti dell’organismo di vigilanza maturano il diritto a essere compensati». Ma il punto è che il professionista non ha fornito ai giudici alcun elemento per provare l’effettivo svolgimento dell’incarico.
«Una sentenza condivisibile – commenta Iole Anna Savini componente del direttivo dell’associazione tra i componenti degli Odv – la vigilanza, la sua effettività, è un elemento sempre più cruciale anche nella valutazione dell’autorità giudiziaria».

Fonte: iusletter.com

Il regolamento dell’ODV: alcune riflessioni

L’Organismo di Vigilanza viene nominato mediante delibera dell’organo amministrativo, che ne stabilisce contestualmente il numero e la qualifica dei componenti, siano essi interni od esterni, oltre che la durata dell’incarico conferito ed il compenso.

I compiti, i doveri ed i poteri, e le caratteristiche che l’OdV deve avere, sono contenute all’interno del Modello di Organizzazione. L’atto con il quale, poi, l’Organismo disciplina il suo funzionamento è il Regolamento.

Quindi, affinchè un OdV sia dotato di un proprio Regolamento, è necessario che il Modello contenga quanto meno le linee guida concernenti i criteri di nomina, le cause di decadenza ed ineleggibilità, le eventuali sostituzioni, le mansioni, i poteri, i doveri, le responsabilità, la composizione, la revoca e la cessazione, nonché la modalità di flusso di informazioni tra esso e gli altri organi societari.

Per meglio comprendere la portata di tale documento, il suo contenuto e l’iter approvativo che lo stesso debba seguire per la definitiva adozione, appare opportuno risalire alla fonte che ne ha determinato l’esistenza.
Il D.Lgs. 231/2001 nulla dice rispetto al Regolamento dell’OdV, l’esigua sezione relativa alla individuazione dell’Organismo, infatti, si sofferma solo su alcune caratteristiche che lo stesso debba possedere6. La prima menzione al Regolamento la troviamo nelle prime Linee Guida emanate da Confindustria
A tale proposito è opportuno che l’Organismo formuli un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

Non è, invece, opportuno che tale regolamento sia redatto ed approvato da organi societari diversi dall’Organismo di cui ci occupiamo giacché questo potrebbe far ritenere violata l’indipendenza dello stesso” che, all’interno del paragrafo riguardante la continuità d’azione, specifica che “la definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell’azione dell’Organismo, quali la calendarizzazione dell’attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all’Organismo, potrà essere rimessa allo stesso Organismo, il quale in questi casi dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.

(Estratto da Alert 231 – Il documento completo “Il Regolamento dell’organismo di vigilanza” è disponibile agli abbonati ad Alert 231, il servizio di aggiornamento inerente il D.lgs 231/01
Maggiori informazioni su Alert 231)

Aggiornamento Alert 231 06/06/2015

Aggiornamento Alert 231 29/5/2015

Pubblicato il nuovo software Integra ISO 9001 – 231

Integra ISO 9001 – 231 è il software che verifica la corretta integrazione tra il sistema ISO 9001 e il modello 231. Rispondendo a 20 domande (che analizzano 20 aspetti fondamentali dell’integrazione), il software consente di individuare le criticità dell’eventuale integrazione dei sistemi di gestione e i modelli 231 e propone le misure correttive da applicare.

In tale modo l’azienda o il consulente possono rapidamente integrare o correggere eventuali errori presenti nell’integrazione del sistema ISO 9001 e il modello 231. Tale strumento può essere utile anche all’Organismo di Vigilanza 231, in quanto permette di individuare eventuali punti critici del modello applicato in azienda.
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Quesito risolto – E’ obbligatorio redigere il regolamento dell’ODV 231?

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Risponde Dr. Matteo Rapparini
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Il regolamento non è necessario ma viene consigliato da più fonti come ad esempio nelle Linee Guida delle Associazioni di categoria.
Si può ritrovare nel Modello Organizzativo aziendale l’indicazione di redigere o meno il regolamento ODV.