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Il compenso dell’ODV 231 – Una sentenza interessante

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L’attività di componente di un organismo di vigilanza dà senza dubbio diritto a un compenso. Ma non può trattarsi di un’attività puramente testimoniale. La vigilanza deve essere effettiva e il controllo effettuato in concreto. Lo precisa il tribunale di Milano, sezione V Civile, con sentenza 9528 del 2012, la prima che prende posizione sulla questione della corresponsione del compenso al professionista chiamato a svolgere l’incarico di componente dell’organismo previsto dal decreto 231 del 2001.
Il caso sottoposto ai giudici milanesi vedeva contestare il mancato pagamento del compenso a favore di un ragioniere che era stato nominato nell’organismo di vigilanza di una società a responsabilità limitata controllata da una Spa.
La sentenza innanzitutto chiarisce che l’organismo di vigilanza costituisce un soggetto indipendente dalla società della cui vigilanza è incaricato e, quindi, non può avere natura di organo sociale. L’onerosità dell’incarico è fuori discussione, visto che la gratuità non favorirebbe la massima diligenza nello svolgimento dell’incarico.
La sentenza che ha respinto la domanda del professionista sottolinea l’effettività del contributo del componente dell’ente di vigilanza e a supporto chiama anche l’opinione espressa nel 2009 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che faceva riferimento al fattore tempo come elemento determinante per la determinazione della cifra da pagare da parte della società: compenso cioè definito in relazione al tempo impiegato per lo svolgimento dell’incarico.
«Ciò significa – ricorda la pronuncia – che soltanto in caso di effettivo espletamento dell’incarico i componenti dell’organismo di vigilanza maturano il diritto a essere compensati». Ma il punto è che il professionista non ha fornito ai giudici alcun elemento per provare l’effettivo svolgimento dell’incarico.
«Una sentenza condivisibile – commenta Iole Anna Savini componente del direttivo dell’associazione tra i componenti degli Odv – la vigilanza, la sua effettività, è un elemento sempre più cruciale anche nella valutazione dell’autorità giudiziaria».

Fonte: iusletter.com

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