La nuova disciplina del Falso in bilancio – I riflessi sulla “responsabilità 231” degli enti
Le modifiche al falso in bilancio (legge 27 maggio 2015 n. 69 (c.d. Legge Anticorruzione) impattano sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Nell’elenco dei reati presupposto contenuto nel citato decreto figura infatti anche l’art. 25-ter (Reati societari), che prevede l’applicazione esclusivamente delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione agli illeciti in materia societaria previsti dal codice civile.
In caso di condanna, per effetto delle modifiche operate dalla legge n. 69/2015, nei confronti dell’ente trovano dunque applicazione le seguenti sanzioni pecuniarie:
– da duecento a quattrocento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art
2621 c.c.;
– da cento a duecento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621-bis
c.c.;
– da quattrocento a seicento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art.
2622 c.c.
La modifica di maggior rilevo, tuttavia, concerne l’ambito applicativo della disposizione che, nella formulazione previgente, restringeva il novero ai reati societari commessi nell’interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo testo dell’art. 25-ter, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie del d.lgs. 231/2001, si limita invece a disporre l’applicazione delle sanzioni pecuniarie “in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile”, stabilendone l’entità.
Nella nuova formulazione, dunque, è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di
“interesse” della società, ……
Consulta tutto l’articolo contenuto in Alert 231
.