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LE INDAGINI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA SENZA VIOLARE LA PRIVACY: COME FARLE

LE INDAGINI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA SENZA VIOLARE LA PRIVACY: COME FARLE

L’Organismo di vigilanza 231 si trova nella Sua attività di indagine verifica/audit reati presupposto previsti dal D.lgs 231/01, ad affrontare frequentemente il tema privacy, dovendo mediare tra l’esigenza di ricercare informazioni (talvolta con accesso a dati personali) e la necessità di applicazione del principio della minimizzazione.

Nell’attività di indagine i membri dell’ODV vengono a conoscenza di informazioni “sensibili”, il cui vincolo di riservatezza è chiaramente riportato nel mandato di incarico e allo stesso tempo è garantita  la loro  indipendenza dall’Alta direzione, per svolgere le loro funzioni in modo corretto. Tale condizione è espressamente prevista nell’art.6 comma 2bis del D.lgs 231/01 in cui si parla di garantire la riservatezza dei dati del segnalante

Ma come deve trattare l’ODV i dati che si trova a gestire nella Sua attività? Quali misure preventive e di controllo deve applicare al fine di non violare i requisiti del Reg. Ue 2016/679?

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Categorie:GDPR

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GDPR e D.lgs 231/01 – I punti di contatto

Con l’introduzione del GDPR, anche la gestione dei modelli 231 ne viene, in alcuni aspetti, interessata.

1. Associazione per delinquere (art 24-ter d.lg. 231)

I delitti in tema di privacy (che non possono essere ascritti in quanto tali ad una persona giuridica) possono costituire reati-scopo di un’associazione per delinquere. In questo modo potrebbe essere contestato all’ente il delitto associativo finalizzato, ad esempio, al trattamento illecito di dati personali. Sto parlando di scenario possibile, tralasciando in questa sede il tema della fondatezza di tale addebito (come è noto parecchio osteggiata perché si risolverebbe nell’aggiramento del principio di tassatività dei reati-presupposto).

2. Riciclaggio/Autoriciclaggio (art 25-octies d.lg. 231)

Il trattamento illecito di dati personali può procurare un profitto o, almeno, un risparmio di spesa all’ente: tali proventi illeciti potrebbero essere impiegati in attività lecite. Di recente la Cassazione ha ritenuto configurabile a carico di un ente l’autoriciclaggio dei proventi di un’estorsione (altro reato non presupposto).

3. Prevenzione dei reati informatici (art 24-bis d.lg. 231)

Il sistema di organizzazione, gestione e controllo in tema di privacy rileva in modo importante sulla prevenzione dei reati informatici. Sotto questo profilo trattasi di sistema che va opportunamente richiamato nel (e coordinato con il) Modello organizzativo.

4. Trattamento di dati personali da parte dell’OdV.

Nello svolgimento delle proprie funzioni l’OdV tratta dati personali, in ipotesi anche sensibili. In particolare, ma non solo, nella gestione del whistleblowing.

5. Rapporti tra DPO e OdV

Il Data Protection Officer è interlocutore importante dell’OdV, alla stregua del RSPP e dei Responsabili dei sistemi di gestione aziendale. Problematico, invece, il suo inserimento nell’OdV alla luce dei compiti che gli spettano: costituisce punto di contatto con il Garante, è direttamente accessibile dagli interessati e, soprattutto, deve monitorare le modalità di trattamento da parte del Titolare e del Responsabile (e, quindi, dovrebbe monitorare anche il trattamento effettuato dall’OdV).

Fonte: Maurizio Area – http://www.reatisocietari.it