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Come realizzare i modelli 231 con Kit 231: guida pratica e simulazione

Realizzare un Modello Organizzativo 231 non è mai un compito banale: richiede competenze giuridiche, capacità di analisi e un metodo strutturato. Molti consulenti si trovano a dover gestire interviste, valutazioni dei rischi, procedure, mansionari, audit e aggiornamenti normativi senza uno strumento integrato che semplifichi il lavoro.

Per questo nasce Kit 231, la suite di 7 software che copre tutte le fasi di costruzione e aggiornamento dei modelli 231. Un ecosistema già utilizzato da centinaia di professionisti in Italia, che consente di risparmiare tempo, ridurre gli errori e garantire ai clienti un risultato professionale e riconosciuto.


Cosa include Kit 231

La suite comprende 7 software, ognuno dedicato a un tassello del sistema documentale:

  • 231 Doc – analisi e mappatura rischi, procedure, deleghe, modello, codice etico.
  • Interviste 231 – gestione strutturata delle interviste ai responsabili di funzione.
  • Audit 231 – programmazione e gestione audit di conformità.
  • Mansionario 231 – redazione del mansionario con tracciabilità delle responsabilità.
  • Autovalutazione Modelli 231 – verifica di efficacia e correzione criticità.
  • Kit aggiornamento reati fiscali – adeguamento dei modelli alle novità sui reati tributari.
  • Project 231 – gestione e monitoraggio dei progetti di realizzazione modelli 231.

Simulazione: un incarico reale con Kit 231

Immaginiamo un consulente incaricato di predisporre un Modello 231 per una media azienda sanitaria privata con 200 dipendenti.

Fase 1 – Avvio del progetto

Con Project 231 il consulente pianifica le fasi: analisi iniziale, interviste, redazione documenti, approvazione e formazione. Il cliente riceve un cronoprogramma chiaro e condiviso.

Fase 2 – Analisi dei rischi

Attraverso 231 Doc, il consulente mappa i processi aziendali (es. gestione appalti, forniture sanitarie, privacy, sicurezza sul lavoro). Il software genera automaticamente matrici dei rischi collegati ai reati presupposto.

Fase 3 – Interviste ai responsabili

Con Interviste 231, il consulente somministra questionari guidati ai responsabili di funzione (es. Direttore sanitario, Responsabile acquisti, HR). Le risposte vengono raccolte e ordinate in report già pronti per alimentare l’analisi dei rischi.

Fase 4 – Mansionario e procedure

Grazie a Mansionario 231, viene predisposto un documento che assegna responsabilità chiare a ciascun ruolo. Parallelamente, in 231 Doc vengono redatte procedure specifiche (es. gestione fornitori, tracciabilità acquisti).

Fase 5 – Audit di conformità

Con Audit 231 vengono pianificati audit periodici per verificare che le procedure siano rispettate. Il software genera check list e report per l’Organismo di Vigilanza.

Fase 6 – Autovalutazione

Prima della consegna, il consulente utilizza Autovalutazione Modelli 231: il software evidenzia punti critici o mancanti (es. scarsa tracciabilità di alcune deleghe) e propone correzioni.

Fase 7 – Aggiornamenti normativi

Poiché l’azienda gestisce anche pratiche fiscali complesse, il consulente integra il modello con il Kit aggiornamento reati fiscali, predisponendo la parte speciale relativa ai reati tributari.


Il risultato

Grazie a Kit 231, in poche settimane il consulente consegna un Modello 231 completo, strutturato e aggiornato, corredato di:

  • Analisi rischi documentata
  • Procedure operative e mansionario
  • Codice etico
  • Piano audit
  • Documentazione di autovalutazione

L’azienda riceve un sistema pronto da approvare in CDA e operativo per l’Organismo di Vigilanza.

Legge 132/2025, Intelligenza Artificiale: Road Map per aggiornare i modelli 231

Legge 132/2025, Intelligenza Artificiale: Road Map per aggiornare i modelli 231

#modello231 #acn #intelligenzaartificiale

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L’entrata in vigore della Legge n. 132/2025 rende necessario l’aggiornamento dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/01.

L’impatto dell’IA non riguarda solo l’adozione di nuove tecnologie, ma ridefinisce i presidi di controllo sul piano organizzativo, giuridico e gestionale.

La Legge introduce principi generali che devono trovare concreta applicazione nei modelli 231:

🍒Diritti fondamentali: trasparenza, proporzionalità, accuratezza, sostenibilità, parità di genere.

🍒Protezione dati personali: correttezza e liceità nel trattamento, allineamento al GDPR.

🍒Sviluppo economico: uso dell’IA come leva di competitività e sovranità tecnologica.

▶️IA e reati presupposto nel Modello 231-> continua qui

Alert231.it – Le ultime novità inerenti il D.lgs 231/01 – 13/10/2025

Alert231.it – Le ultime novità inerenti il D.lgs 231/01 – 10/10/2025

Modelli 231 bocciati dai giudici: ecco gli errori più gravi

Sempre più sentenze censurano i Modelli 231 perché standardizzati, non aggiornati o sconosciuti in azienda.
Tra le worst practice riscontrate:
 Modelli “copia & incolla”
Assenza di risk assessment
 Organismi di Vigilanza solo formali
 Dipendenti mai formati sul Modello
 Mancanza di protocolli e controlli specifici

Senza un modello vivo, personalizzato e condiviso, l’ente resta privo di protezione in caso di procedimento penale.

Leggi l’articolo completo con tutte le sentenze commentate su www.alert231.it

Riforma dei reati ambientali: impatti sul D.lgs. 231/2001 e responsabilità dell’ente



Il Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2025 – recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi” – introduce rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001, incidendo in particolare sull’art. 25-undecies relativo ai reati ambientali.

1. Estensione dei reati-presupposto ambientali ex art. 25-undecies

Con la riforma, diventano reati-presupposto ai fini della responsabilità dell’ente:

Reati del Codice penale:

  • Art. 452-septies c.p. – Impedimento del controllo
  • Art. 452-terdecies c.p. – Omessa bonifica
  • Art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (modificato)

In particolare, il delitto di omessa bonifica si affianca alla preesistente contravvenzione di cui all’art. 257 del Codice dell’Ambiente, configurandosi come fattispecie più ampia e sanzionatoria anche nei casi di mancato ripristino ambientale o inosservanza di ordini giurisdizionali o legislativi.

2. Modifiche al Codice dell’Ambiente

Sono introdotti come nuovi reati-presupposto anche i seguenti articoli del D.lgs. 152/2006:

  • Art. 255-bis – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
  • Art. 255-ter – Abbandono di rifiuti pericolosi

Inoltre, il preesistente art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) – già incluso nel Codice dell’Ambiente – diviene formalmente reato-presupposto e subisce modifiche di contenuto.

3. Aggiornamento di articoli già rilevanti ex D.lgs. 231/01

Restano reati-presupposto, ma con modifiche strutturali:

  • Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
  • Art. 258 – Violazioni documentali (registri, formulari, comunicazioni)
  • Art. 259 – ora rubricato Spedizione illegale di rifiuti (in sostituzione di Traffico illecito)

4. Nuova aggravante per attività d’impresa (art. 259-bis)

Viene introdotto l’art. 259-bis, che prevede un aumento di pena fino a un terzo per i reati di cui agli artt. 256, 256-bis e 259 quando commessi nell’ambito dell’attività di impresa o altra attività organizzata. In tali casi, è prevista anche la responsabilità del titolare o del responsabile dell’attività per omessa vigilanza, con l’inattesa e contestabile estensione a tali soggetti delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 2, del D.lgs. 231/01, sebbene queste siano riferibili esclusivamente all’ente e non alla persona fisica.

5. Attenuanti per responsabilità colposa

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 25-undecies introduce un’attenuante per l’ente nei casi di responsabilità per colpa nei reati ex artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259, con riduzione delle sanzioni pecuniarie da un terzo a due terzi. Analoga attenuante è prevista anche per le persone fisiche.

6. Sanzioni pecuniarie e limiti massimi

Viene modificato il comma 7 dell’art. 25-undecies con riferimento alle sanzioni interdittive. Si segnala che in due ipotesi (art. 452-sexies e art. 256) la sanzione pecuniaria può giungere fino a 1.200 quote, superando il limite massimo di 1.000 quote previsto dall’art. 10 del D.lgs. 231/2001. Si tratta quindi di un evidente disallineamento normativo da chiarire in sede di conversione o revisione.

7. Estensione dell’amministrazione giudiziaria (art. 34 Codice Antimafia)

Viene esteso l’ambito applicativo delle misure di amministrazione giudiziaria agli enti coinvolti in reati ambientali gravi, includendo:

  • Artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p.
  • Artt. 255-ter, 256 (co. 1, 1-bis, 3 e 3-bis), 256-bis, 259 del Codice dell’Ambiente

Tali disposizioni rafforzano l’approccio repressivo nei confronti delle imprese coinvolte in attività criminali ambientali, prevedendo strumenti di controllo analoghi a quelli già applicabili in ambito antimafia.

Schema DL terra dei fuochi 29.07.2025 completo

Errori ODV 231 – Inadeguata frequenza dei controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza

Kit ODV 231 nuova versione 9

Uno degli elementi fondamentali del D.Lgs. 231/01 è l’attività di controllo periodica dell’Organismo di Vigilanza (OdV) sull’efficacia e l’aggiornamento del Modello Organizzativo. Tuttavia, un errore comune che può compromettere l’intero sistema di prevenzione aziendale è la frequenza insufficiente o irregolare dei controlli. Il monitoraggio deve essere costante e pianificato in modo tale da prevenire tempestivamente qualsiasi criticità o violazione.

Un’adeguata frequenza dei controlli consente all’OdV di individuare i segnali di rischio, aggiornare il Modello Organizzativo in base a nuove normative o cambiamenti interni all’azienda, e verificare che tutte le misure preventive siano effettivamente applicate. La mancanza di una sorveglianza regolare rischia di vanificare gli sforzi aziendali nel mantenere un Modello Organizzativo conforme ed efficace.

L’importanza della regolarità nei controlli

L’OdV deve garantire una vigilanza continua e non sporadica. Il D.Lgs. 231/01 non definisce una cadenza specifica per i controlli, ma si aspetta che questi siano proporzionati alla natura e alla complessità dell’azienda. Ecco alcuni principi che regolano la necessità di controlli regolari:

  • Monitoraggio costante: L’OdV deve verificare con continuità il rispetto delle procedure e delle misure preventive, valutando periodicamente l’efficacia del Modello Organizzativo.
  • Aggiornamento del Modello: I controlli periodici permettono di identificare eventuali aggiornamenti o modifiche da apportare al Modello Organizzativo in relazione ai cambiamenti normativi, tecnologici, o operativi dell’azienda.
  • Prevenzione tempestiva: Un controllo frequente garantisce che eventuali criticità o violazioni vengano rilevate prima che possano causare danni significativi, limitando così i rischi di sanzioni e reputazionali.

Errori comuni nella frequenza dei controlli

  1. Controlli sporadici o saltati: In molte aziende, i controlli vengono svolti in maniera sporadica, spesso solo quando si avvicina una verifica esterna o in seguito a un incidente, piuttosto che su base regolare.
  2. Mancanza di pianificazione: Senza un piano di controllo definito e ben organizzato, l’OdV rischia di trascurare aree importanti dell’azienda, concentrandosi solo su aspetti superficiali o marginali.
  3. Sottovalutazione dei rischi emergenti: Controlli troppo distanziati nel tempo potrebbero non essere efficaci nel prevenire nuovi rischi emergenti, come l’introduzione di tecnologie innovative o l’apertura a nuovi mercati.
  4. Assenza di follow-up: Anche quando i controlli vengono effettuati, la mancanza di un follow-up efficace per verificare che le azioni correttive siano state adottate può vanificare l’intero processo di vigilanza.

Caso pratico

Un’azienda nel settore della logistica implementa il Modello Organizzativo 231, affidando all’OdV il compito di vigilare sulla sua corretta applicazione. Tuttavia, i controlli vengono effettuati solo una volta l’anno, in occasione del bilancio annuale, e si limitano a verificare la conformità documentale, senza ispezioni sui processi operativi. Nel frattempo, l’azienda decide di espandersi in nuovi mercati, senza aggiornare il Modello Organizzativo né adeguare i controlli alle nuove realtà commerciali. Dopo due anni, emerge un caso di corruzione relativo a fornitori esteri, che l’OdV non aveva rilevato. Durante l’inchiesta, si scopre che i controlli erano stati troppo rari e limitati, esponendo l’azienda a rischi non identificati.

Lezione appresa

Il caso dimostra come la mancanza di una sorveglianza regolare e mirata possa comportare l’insorgere di rischi imprevisti, soprattutto in aziende in espansione o in cambiamento. I controlli devono essere proporzionati alla complessità e alla crescita dell’azienda, con particolare attenzione ai rischi emergenti. L’OdV deve pianificare controlli periodici più frequenti e approfonditi, soprattutto in situazioni di cambiamento, per garantire che il Modello Organizzativo sia sempre aggiornato e operativo.

Kit ODV 231 nuova versione 9

Come migliorare la frequenza dei controlli

  • Pianificazione periodica: Definire un calendario di controlli regolari, che copra tutte le aree a rischio dell’azienda.
  • Controlli mirati: Oltre ai controlli generali, prevedere verifiche specifiche su nuove attività, processi o aree che presentano un rischio maggiore.
  • Monitoraggio continuo: Implementare strumenti di monitoraggio continuo per identificare in tempo reale potenziali criticità, soprattutto nei settori più a rischio.
  • Follow-up sistematico: Verificare regolarmente che le azioni correttive individuate durante i controlli siano state effettivamente implementate.

L’efficacia del Modello 231 dipende in gran parte dalla regolarità e dall’adeguatezza dei controlli svolti dall’OdV. Pianificare e condurre controlli frequenti, mirati e completi permette all’azienda di prevenire rischi, mantenere il Modello aggiornato e limitare la possibilità di violazioni. La frequenza dei controlli non deve mai essere sottovalutata: un monitoraggio sporadico o insufficiente può esporre l’azienda a sanzioni e danni reputazionali significativi.

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