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Archive for the ‘Aspetti pratici’ Category

Nuovi ecoreati 231 le implicazioni operative secondo Confindustria

Infortuni sul lavoro e D.lgs 231/01

In questo documento viene analizzato il rapporto tra il D.lgs 231/01 e la disciplina relativa agli infortuni sul lavoro
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D.LGS. 231/2001: la colpa di organizzazione

Cosa si intende per responsabilità amministrativa degli enti? Chi sono i soggetti convolti? Cosa significa “reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”?

La responsabilità amministrativa da reato
Il Legislatore ha inteso aggiungere alla responsabilità penale della persona fisica che materialmente consuma il reato espressamente previsto dalla Legge (ex artt. 24-25 duodecies), una responsabilità in capo alla complessiva organizzazione aziendale, distinta da quella degli individui che la compongono, denominata <<colpa di organizzazione>>, ascrivibile all’ente (cioè all’azienda, società, associazione, fondazione, ecc.) per il reato commesso da un soggetto apicale o da un suo sottoposto.
Così, l’art. 5 del D.lgs. n. 231/01 prevede che l’ente sia responsabile per i reati commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio” da persone che rivestono il ruolo di soggetti in posizione apicale all’interno dell’ente ovvero da soggetti subalterni ai primi. Sono da considerarsi soggetti apicali (secondo la previsione della lett. a) dell’art. 5 citato), le persone che rivestono “funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nonché “persone che esercitino anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso”. Generalmente si considerano figure apicali i rappresentanti ex lege della società nonché i rappresentanti muniti di procura; gli amministratori, delegati e non, anche se dipendenti della società; i direttori generali; i soggetti delegati ad esempio per lo svolgimento delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ex art. 16 D.lgs. n. 81/2008, sempre che assumano, in concreto, un pieno ed effettivo potere decisionale ed organizzativo. Sono, invece, da considerarsi soggetti sottoposti alle figure apicali, con rilievo ai fini dell’applicazione della disciplina, ex art. 5, lett. b), le “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza” dei c.d. soggetti apicali.

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Autoriciclaggio – una metodologia per aggiornare i modelli 231

Con l´articolo 3, comma 5 della L. 186 del 2014, l´autoriciclaggio viene introdotto nel novero delle fattispecie presupposto ex D.Lgs. 231/2001, estendendo ulteriormente il già nutrito elenco di reati la cui commissione da parte dei soggetti apicali della Società o dei sottoposti alla direzione degli stessi può far scaturire la responsabilità amministrativa dell´Ente. Il nuovo reato va ad integrare l´esistente articolo 25-octies del Decreto 231, che già prevedeva i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

 Come già era accaduto, seppur con diversa gradazione e peculiarità differenti, con l´inserimento del reato di “associazione per delinquere” nel novero delle fattispecie rilevanti ai fini del Decreto 231, l´introduzione del reato di autoriciclaggio sta generando alcuni dubbi, dal punto di vista logico e metodologico, agli Organismi di Vigilanza e ai Responsabili delle varie funzioni aziendali preposte, in merito alle modalità con cui procedere con il necessario aggiornamento dei vigenti Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

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Come realizzare un modello 231

Per la predisposizione del modello organizzativo ai fini 231, le società richiedono solitamente
l’assistenza di consulenti esterni all’azienda. Negli ultimi 2/3 anni si sta diffondendo l’applicazione
della normativa in oggetto, e vede coinvolti avvocati, commercialisti, società di revisione, consulenti.
La realizzazionezione del modello 231 abbraccia sia l’ambito normativo sia quello gestionale: pertanto un team efficace di consulenti esterni deve possedere le necessarie competenze in termini giuridici e organizzativi, in modo tale che la società possa ritrovarsi a fine mandato con un modello organizzativo blindato dal punto di vista legale e con un netto miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei propri processi interni.

Il team del progetto 231 deve prevedere  due figure interne all’azienda, una di carattere “direzionale”, che abbia poteri decisionali e che costituisca il principale referente dei consulenti esterni , e una invece di carattere operativo, che costituisce il raccordo tra consulenti e società .
Il progetto di implementazione del modello 231 si divide in due parti:
1) analisi del rischio in cui è coinvolto maggiormente il consulente in ambito gestionale
2) stesura della documentazione in cui entra in gioco il consulente legale/commercialista.

L’articolo continua in Alert 231

I risvolti della legge 231 spaventano i manager

LE NORME SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PENALE DELL’IMPRESA SPAVENTANO PIÙ DEGLI ACCERTAMENTI DA PARTE DEL FISCO È la legge 231 sulla responsabilità amministrativa e penale d’impresa la grande paura delle imprese italiane. Addirittura più del fisco.

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Da uno studio realizzato da Das, compagnia controllata da Generali e specializzata nella tutela legale, emerge infatti che quasi il 40% degli interpellati sostiene che i problemi da cui vogliono cautelarsi le imprese italiane sono soprattutto quelli legati alla legge 231, mentre soltanto il 9% segnala la materia fiscale come ambito critico dal punto di vista delle possibili controversie di natura legale. Il fatto è che, per il 50% dei broker intervistati, l’introduzione di queste normative, specialmente la 231, ha fatto aumentare i costi legali delle aziende di almeno un terzo.

Affrontare un contenzioso legale può quindi diventare un fatto traumatico. “La paura nasce dai limiti culturali e da una scarsa abitudine alla valutazione dei rischi. Oggi in un’economia globale, sempre più discontinua e rapida nei cambiamenti, anche normativi e legislativi, non gestire l’organizzazione con tecniche manageriali alza inevitabilmente il rischio e genera incertezza”, spiega Mario Mantovani, vicepresidente di Manageritalia.

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“In Italia siamo ancora abbastanza indietro sia per scarsa cultura assicurativa sia perché manca una corretta percezione dei rischi a cui si va incontro”, aggiunge Roberto Grasso,dg e ad di Das Italia. “A fianco delle singole sanzioni individuali, l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche si sta rivelando il vero strumento sanzionatorio nei confronti delle imprese”, commenta Carlotta Campeis, socio dello Studio Campeis. Il novero dei reati si è progressivamente ampliato e comprende, ad oggi, fattispecie criminose di probabile commissione, dai delitti relativi alla sicurezza sul lavoro, alla materia ambientale, ai reati informatici e agli illeciti societari.

“L’impresa pertanto è obbligata ad attivarsi già in fase preventiva tramite l’adozione e attuazione di concreti ed efficaci modelli organizzativi”, prosegue Campeis. “Anche noi riscontriamo una crescente volontà delle imprese a investire energie e risorse in materia di compliance e, in particolare, sul potenziamento dei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal d.lgs. 231/01 e sullo sviluppo e rafforzamento delle relative procedure interne”, aggiunge Federico Busatta, socio dello studio legale Gop. (st. pesc.) Mario Mantovani, vicepresidente di Manageritalia

Fonte: Repubblica.it

Modello organizzativo 231 di una banca – Un caso pratico

Riportiamo l’estratto di un nuovo documento pubblicato in Alert 231 e disponibile agli abbonati, inerente l’attività e l’organizzazione dell’attività dell’organismo di vigilanza di un Istituto di credito.

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Il MOG della Banca è strutturato in base ai seguenti principali contenuti:
—descrizione del modello di governo societario della Banca in termini di configurazione organizzativa, organi amministrativi, unità organizzative e comitati;
—finalità e struttura del Modello realizzato, adottato e comunicato;
—approccio metodologico impiegato per le attività di individuazione delle aree sensibili, delle potenziali condotte illecite e dei reati associati, di valutazione dei controlli e di determinazione degli interventi correttivi da adottare per l’eliminazione delle criticità emerse attraverso il miglioramento del sistema di controllo interno della Banca;
—rappresentazione del sistema delle deleghe e firme autorizzate di cui si è dotata la banca;
—descrizione del sistema disciplinare applicabile in caso di mancato rispetto del Modello adottato;
—presentazione del piano di formazione e comunicazione del Modello, sia nei confronti dei dipendenti, sia verso le terze parti che intrattengono rapporti con la Banca;
—composizione, funzione e operatività dell’Organismo di Vigilanza incaricato, inclusi i flussi informativi e le modalità di adeguamento e aggiornamento del MOG;
—descrizione degli strumenti e della documentazione di supporto impiegati e da impiegare per la costruzione del MOG e per il suo efficace mantenimento, aggiornamento e funzionamento nel tempo.

L’Organismo di Vigilanza della banca è un organo dotato di tutti i più ampi poteri necessari a svolgere la seguente missione:
—vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’efficace attuazione del MOG;
—garantire l’aggiornamento del MOG in funzione delle evoluzioni organizzative della Banca, nonché della normativa in vigore;
—segnalare e riportare segnalazioni di condotte illecite o potenzialmente tali.
L’Organismo, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, effettua specifiche attività di controllo al fine di vigilare costantemente sull’osservanza del MOG da parte dei soggetti interni interessati e delle terze parti che intrattengono rapporti con la Banca. Tali attività comprendono:
—controlli periodici mirati alle attività aziendali sensibili ovvero ritenute a rischio di reato ex D.Lgs.231/01, nonché al sistema di controllo interno in essere;
—indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni del MOG a seguito di eventuali segnalazioni ricevute o di rilevazioni dirette di comportamenti sospetti o di situazioni anomale.
L’Organismo ha il dovere di riferire in merito all’attuazione del MOG, all’emersione di aspetti critici e alla necessità di interventi modificativi, su base continuativa direttamente al Presidente e al Direttore Generale e su base periodica, almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione con la presenza del Collegio Sindacale.
La durata in carica dell’Organismo è triennale, con scadenza fissata alla data in cui l’Assemblea viene chiamata ad approvare il rinnovo delle cariche sociali.

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Le risorse umane e il D.lgs 231/01

La corretta gestione del “Modello 231” è un potente strumento di comunicazione interna ed esterna, ma può essere inteso anche come un modo per gestire il personale, poiché, con la sua attuazione, contribuisce alla creazione di una cultura interna all’azienda con azioni di tipo:

  • Top Down: l’azienda e la Direzione Risorse Umane strutturano insieme il “Modello 231” disegnando la strategia aziendale che muoverà l’impresa negli anni a seguire anche nella gestione delle Risorse Umane. Questo tipo di azioni ha ripercussioni sulla vision, sulla mission, sulla carta dei valori e sui modelli gestionali che riguardano il personale. L’impresa che adotta strumenti di questo tipo, mostra di avere un occhio di riguardo verso il dipendente, un atteggiamento che diventa fonte di attrazione dei talenti. Palesando i contenuti del “Modello 231” l’azienda attua un cambiamento interno che si riflette nella cultura aziendale di impresa, fortificandola;

    Accedi all’articolo completo da Alert 231http://www.consulenza231.org

 

 

Modello D.lgs 231/01 – Analisi vantaggi e svantaggi – Un caso reale

Regione Lombardia approva le linee guida semplificazione obblighi compliance

Sono state approvate le “Linee guida per la semplificazione degli obblighi di compliance per gli enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale e accreditati ai servizi al lavoro”.

Costituiscono uno strumento di accompagnamento alle attività degli Enti accreditati e degli Organismi di Vigilanza (ODV).

L’innovazione consiste:

– nell’introduzione anche per gli enti pubblici territoriali e non economici del requisito obbligatorio ai fini dell’accreditamento dell’adeguamento al modello di compliance ex l. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, nonché l’obbligo del debito informativo;

– nella semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti connessi al flusso delle informazioni richieste da Regione Lombardia.

Le linee Guida riportano gli adempimenti da attuare in via semplificata da parte degli enti ,ponendo una sostanziale differenziazione tra gli enti soggetti alla compliance D.Lgs 213/01 rispetto agli enti soggetti alla compliance L. 190/2012 e quindi all’adozione del Piano di Prevenzione alla Corruzione previsto dall’ANAC (novità).
Per ciò che attiene agli adempimenti/debiti informativi, ogni ente è tenuto a:
• aggiornare la piattaforma regionale secondo i tempi e le modalità ivi stabilite e limitatamente alle informazioni essenziali richieste;
• aggiornamento/caricamento nella piattaforma regionale della documentazione e delle informazioni relative alla compliance richiesta (semplificazione – novità);
• compilare il questionario di self risk assessment;
• partecipare ai momenti formativi e informativi promossi dalla Direzione competente;
• comunicare tempestivamente le variazioni della natura giuridica dell’ente, le operazioni straordinarie, e ogni altro atto o fatto che possa interferire direttamente e indirettamente con la compliance;

Ruolo dell’OdV :

Destinatari delle Linee Guida oltre agli enti sono gli Organismi di Vigilanza nominati nell’ambito della compliance al D.Lgs.231/01. I compiti dell’OdV specificati dalle Linee guida, oltre a quelli già previsti dalla normativa, sono:
• redigere il Piano delle Attività su base annuale;
• redigere la Relazione finale su base annuale;
• partecipare ai momenti formativi e informativi promossi da R.L.;
• identificare una procedura per la gestione dei flussi informativi all’OdV (novità).

Sintesi – novità
Con l’approvazione delle nuove Linee Guida :
• si differenziano gli adempimenti in relazione alle normative applicabili agli enti (L.190/D.Lgs. 231/01);
• si semplificano gli adempimenti in termini di debito informativo (non sembra necessario caricare ad esempio i verbali dell’OdV in piattaforma regionale);
• si rafforza il ruolo dell’OdV per cui è richiesta una procedura di gestione dei flussi informativi.

(fonte: Cristina Ruffoni)

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