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Aggiornamento D.lgs 231/01 – DL “Terra dei Fuochi” – reati ambientali – Perché aggiornare solo la Parte Speciale 231 è un errore fatale

L’entrata in vigore del Decreto “Terra dei Fuochi” (luglio 2025) ha introdotto nuovi reati ambientali nel catalogo 231. La reazione tipica di molti consulenti è stata: aggiornare la Parte Speciale del Modello 231 e archiviare la pratica.
Ma questo approccio rischia di trasformarsi in un errore fatale.


Il falso mito dell’aggiornamento “documentale”

La convinzione più diffusa è che un Modello 231 aggiornato sulla carta equivalga a un Modello efficace.
In realtà, limitarsi a integrare le nuove fattispecie di reato nella Parte Speciale significa:

  • non considerare l’impatto reale sui processi aziendali,
  • trascurare la necessità di nuovi flussi informativi,
  • lasciare scoperta l’attività di vigilanza dell’OdV.

Il vero rischio: i flussi informativi

I reati ambientali introdotti dal DL “Terra dei Fuochi” riguardano aspetti che spesso si annidano in attività quotidiane e trasversali (gestione rifiuti, appalti, subappalti, controlli interni).
Se i flussi informativi non vengono aggiornati, l’OdV rischia di non ricevere i segnali d’allarme necessari.
Risultato: Modello aggiornato “sulla carta” ma inefficace nella sostanza.


Cosa fare davvero (3 azioni pratiche)

📢 Settembre è alle porte: sei pronto con il tuo Modello 231 aggiornato?

Il DL “Terra dei Fuochi” (30/7/25, G.U. 9/8/25) ha introdotto nuovi reati ambientali che richiedono l’aggiornamento immediato dei Modelli 231.

👉 Se sei consulente, componente OdV o professionista 231, non aspettare settembre:
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Riforma dei reati ambientali: impatti sul D.lgs. 231/2001 e responsabilità dell’ente



Il Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2025 – recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi” – introduce rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001, incidendo in particolare sull’art. 25-undecies relativo ai reati ambientali.

1. Estensione dei reati-presupposto ambientali ex art. 25-undecies

Con la riforma, diventano reati-presupposto ai fini della responsabilità dell’ente:

Reati del Codice penale:

  • Art. 452-septies c.p. – Impedimento del controllo
  • Art. 452-terdecies c.p. – Omessa bonifica
  • Art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (modificato)

In particolare, il delitto di omessa bonifica si affianca alla preesistente contravvenzione di cui all’art. 257 del Codice dell’Ambiente, configurandosi come fattispecie più ampia e sanzionatoria anche nei casi di mancato ripristino ambientale o inosservanza di ordini giurisdizionali o legislativi.

2. Modifiche al Codice dell’Ambiente

Sono introdotti come nuovi reati-presupposto anche i seguenti articoli del D.lgs. 152/2006:

  • Art. 255-bis – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
  • Art. 255-ter – Abbandono di rifiuti pericolosi

Inoltre, il preesistente art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) – già incluso nel Codice dell’Ambiente – diviene formalmente reato-presupposto e subisce modifiche di contenuto.

3. Aggiornamento di articoli già rilevanti ex D.lgs. 231/01

Restano reati-presupposto, ma con modifiche strutturali:

  • Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
  • Art. 258 – Violazioni documentali (registri, formulari, comunicazioni)
  • Art. 259 – ora rubricato Spedizione illegale di rifiuti (in sostituzione di Traffico illecito)

4. Nuova aggravante per attività d’impresa (art. 259-bis)

Viene introdotto l’art. 259-bis, che prevede un aumento di pena fino a un terzo per i reati di cui agli artt. 256, 256-bis e 259 quando commessi nell’ambito dell’attività di impresa o altra attività organizzata. In tali casi, è prevista anche la responsabilità del titolare o del responsabile dell’attività per omessa vigilanza, con l’inattesa e contestabile estensione a tali soggetti delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 2, del D.lgs. 231/01, sebbene queste siano riferibili esclusivamente all’ente e non alla persona fisica.

5. Attenuanti per responsabilità colposa

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 25-undecies introduce un’attenuante per l’ente nei casi di responsabilità per colpa nei reati ex artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259, con riduzione delle sanzioni pecuniarie da un terzo a due terzi. Analoga attenuante è prevista anche per le persone fisiche.

6. Sanzioni pecuniarie e limiti massimi

Viene modificato il comma 7 dell’art. 25-undecies con riferimento alle sanzioni interdittive. Si segnala che in due ipotesi (art. 452-sexies e art. 256) la sanzione pecuniaria può giungere fino a 1.200 quote, superando il limite massimo di 1.000 quote previsto dall’art. 10 del D.lgs. 231/2001. Si tratta quindi di un evidente disallineamento normativo da chiarire in sede di conversione o revisione.

7. Estensione dell’amministrazione giudiziaria (art. 34 Codice Antimafia)

Viene esteso l’ambito applicativo delle misure di amministrazione giudiziaria agli enti coinvolti in reati ambientali gravi, includendo:

  • Artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p.
  • Artt. 255-ter, 256 (co. 1, 1-bis, 3 e 3-bis), 256-bis, 259 del Codice dell’Ambiente

Tali disposizioni rafforzano l’approccio repressivo nei confronti delle imprese coinvolte in attività criminali ambientali, prevedendo strumenti di controllo analoghi a quelli già applicabili in ambito antimafia.

Schema DL terra dei fuochi 29.07.2025 completo

Due nuove sentenze inerenti il D.lgs 231/01 – www.alert231.it

Pubblicati su www.alert231.it gli ultimi aggiornamenti inerenti il D.lgs 231/01