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Regione Lombardia approva le linee guida semplificazione obblighi compliance

Sono state approvate le “Linee guida per la semplificazione degli obblighi di compliance per gli enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale e accreditati ai servizi al lavoro”.

Costituiscono uno strumento di accompagnamento alle attività degli Enti accreditati e degli Organismi di Vigilanza (ODV).

L’innovazione consiste:

– nell’introduzione anche per gli enti pubblici territoriali e non economici del requisito obbligatorio ai fini dell’accreditamento dell’adeguamento al modello di compliance ex l. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, nonché l’obbligo del debito informativo;

– nella semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti connessi al flusso delle informazioni richieste da Regione Lombardia.

Le linee Guida riportano gli adempimenti da attuare in via semplificata da parte degli enti ,ponendo una sostanziale differenziazione tra gli enti soggetti alla compliance D.Lgs 213/01 rispetto agli enti soggetti alla compliance L. 190/2012 e quindi all’adozione del Piano di Prevenzione alla Corruzione previsto dall’ANAC (novità).
Per ciò che attiene agli adempimenti/debiti informativi, ogni ente è tenuto a:
• aggiornare la piattaforma regionale secondo i tempi e le modalità ivi stabilite e limitatamente alle informazioni essenziali richieste;
• aggiornamento/caricamento nella piattaforma regionale della documentazione e delle informazioni relative alla compliance richiesta (semplificazione – novità);
• compilare il questionario di self risk assessment;
• partecipare ai momenti formativi e informativi promossi dalla Direzione competente;
• comunicare tempestivamente le variazioni della natura giuridica dell’ente, le operazioni straordinarie, e ogni altro atto o fatto che possa interferire direttamente e indirettamente con la compliance;

Ruolo dell’OdV :

Destinatari delle Linee Guida oltre agli enti sono gli Organismi di Vigilanza nominati nell’ambito della compliance al D.Lgs.231/01. I compiti dell’OdV specificati dalle Linee guida, oltre a quelli già previsti dalla normativa, sono:
• redigere il Piano delle Attività su base annuale;
• redigere la Relazione finale su base annuale;
• partecipare ai momenti formativi e informativi promossi da R.L.;
• identificare una procedura per la gestione dei flussi informativi all’OdV (novità).

Sintesi – novità
Con l’approvazione delle nuove Linee Guida :
• si differenziano gli adempimenti in relazione alle normative applicabili agli enti (L.190/D.Lgs. 231/01);
• si semplificano gli adempimenti in termini di debito informativo (non sembra necessario caricare ad esempio i verbali dell’OdV in piattaforma regionale);
• si rafforza il ruolo dell’OdV per cui è richiesta una procedura di gestione dei flussi informativi.

(fonte: Cristina Ruffoni)

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Autoriciclaggio: come aggiornare i modelli 231

Commento alla circolare di Confindustria su come aggiornare i modelli 231 relativamente al reato autoriciclaggio.

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Sentenza Cassazione

Sentenza Cassazione 231 – Prescrizione nei procedimenti per responsabilità amministrativa delle società

Sentenza Cassazione – Responsabilità amministrativa della società per morte operaio

Sentenza Cassazione – Responsabilità amministrativa dell’impresa per il vantaggio ottenuto dal risparmio di spesa per il dispositivo di sicurezza mancante

Sentenza Cassazione – Responsabilità amministrativa dell’impresa per il vantaggio ottenuto dal risparmio di spesa per il dispositivo di sicurezza mancante

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Buon week-end,

Dr. Matteo Rapparini
Edirama
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Tel. 051-35.38.38 –
Diretto: 392-4660427

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I potenziali elementi esimenti dei modelli 231 non sempre sono sufficienti

Non sempre i “potenziali elementi esimenti” sono sufficienti per evitare la responsabilità amministrativa. Per dimostrarlo portiamo un caso reale (fonte: puntosicuro.it) , di una realtà produttiva in cui si sono verificati 2 infortuni che hanno determinato gravi lesioni (amputazione di più dita della mano) in due diversi lavoratori, operanti nel medesimo reparto, a distanza di meno di 2 mesi l’uno dall’altro”.

In questo caso ci sono i potenziali elementi esimenti: “presenza di un MOG ex D. Lgs. 231/01 (costituito da codice etico, protocolli/procedure, sistema sanzionatorio); realtà strutturata; presenza di un Organismo di Vigilanza; previsione di procedere a certificare il SGSSL implementato in conformità alla norma BS OHSAS 18001:07”
Nelle indagini a seguito degli infortuni il PM chiede al CTU di valutare se:
– “il MOG adottato è idoneo a prevenire i reati verificatisi;
– il MOG è efficacemente attuato anche in relazione ai poteri di disposizione, controllo e spesa desumibili dall’art. 30 del D. Lgs. 81/08 e dei requisiti richiesti da quest’ultima norma in relazione alla registrazione, le verifiche, l’articolazione di funzioni, idoneo sistema di controllo e quant’altro espressamente richiamato dalle disposizioni indicate;
– la presenza di interesse/risparmio di spesa”.
Il relatore descrive nel dettaglio l’approccio operativo del CTU, gli elementi ricercati e quelli trovati in questo specifico caso ( codice etico, alcune procedure, OdV, sistema sanzionatorio, …).
Tuttavia nella valutazione di diverse procedure si rileva in un caso “una incompleta attività di informazione e formazione del personale relativamente alle procedure relative alla gestione delle specifiche linee di produzione, peraltro risultate incomplete nei loro contenuti, in relazione alle evidenze emerse con gli infortuni”. In un altro caso si rileva “un’incompleta attività di analisi delle cause (richiamo al lavoratore e non intervento sulla causa radice nel primo evento) o peggio un’autodenuncia…(a protezioni installate, dopo il secondo evento, considerazioni sull’ostacolo alla produzione). In entrambi i casi, analisi eseguita violando le tempistiche imposte dalla procedura”.
Insomma vi sono “insufficienti evidenze dell’avvenuta adozione ed efficace attuazione di un piano di formazione dei lavoratori in grado di rendere edotti i lavoratori sui rischi residui presenti e sui contenuti delle correlate specifiche procedure aziendali” e si ricorda, come indicato nell’articolo 30 del TU, che il MOG per avere efficacia esimente deve, ad esempio, “assicurare un idoneo sistema aziendale per adempiere agli obblighi giuridici di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti”.
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