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I potenziali elementi esimenti dei modelli 231 non sempre sono sufficienti
Non sempre i “potenziali elementi esimenti” sono sufficienti per evitare la responsabilità amministrativa. Per dimostrarlo portiamo un caso reale (fonte: puntosicuro.it) , di una realtà produttiva in cui si sono verificati 2 infortuni che hanno determinato gravi lesioni (amputazione di più dita della mano) in due diversi lavoratori, operanti nel medesimo reparto, a distanza di meno di 2 mesi l’uno dall’altro”.
In questo caso ci sono i potenziali elementi esimenti: “presenza di un MOG ex D. Lgs. 231/01 (costituito da codice etico, protocolli/procedure, sistema sanzionatorio); realtà strutturata; presenza di un Organismo di Vigilanza; previsione di procedere a certificare il SGSSL implementato in conformità alla norma BS OHSAS 18001:07”
Nelle indagini a seguito degli infortuni il PM chiede al CTU di valutare se:
– “il MOG adottato è idoneo a prevenire i reati verificatisi;
– il MOG è efficacemente attuato anche in relazione ai poteri di disposizione, controllo e spesa desumibili dall’art. 30 del D. Lgs. 81/08 e dei requisiti richiesti da quest’ultima norma in relazione alla registrazione, le verifiche, l’articolazione di funzioni, idoneo sistema di controllo e quant’altro espressamente richiamato dalle disposizioni indicate;
– la presenza di interesse/risparmio di spesa”.
Il relatore descrive nel dettaglio l’approccio operativo del CTU, gli elementi ricercati e quelli trovati in questo specifico caso ( codice etico, alcune procedure, OdV, sistema sanzionatorio, …).
Tuttavia nella valutazione di diverse procedure si rileva in un caso “una incompleta attività di informazione e formazione del personale relativamente alle procedure relative alla gestione delle specifiche linee di produzione, peraltro risultate incomplete nei loro contenuti, in relazione alle evidenze emerse con gli infortuni”. In un altro caso si rileva “un’incompleta attività di analisi delle cause (richiamo al lavoratore e non intervento sulla causa radice nel primo evento) o peggio un’autodenuncia…(a protezioni installate, dopo il secondo evento, considerazioni sull’ostacolo alla produzione). In entrambi i casi, analisi eseguita violando le tempistiche imposte dalla procedura”.
Insomma vi sono “insufficienti evidenze dell’avvenuta adozione ed efficace attuazione di un piano di formazione dei lavoratori in grado di rendere edotti i lavoratori sui rischi residui presenti e sui contenuti delle correlate specifiche procedure aziendali” e si ricorda, come indicato nell’articolo 30 del TU, che il MOG per avere efficacia esimente deve, ad esempio, “assicurare un idoneo sistema aziendale per adempiere agli obblighi giuridici di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti”.
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