D.lgs 231/01, più difficile confiscare i beni

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al’art. 25-duodecies ”Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”
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La Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 34505 depositata il 10 settembre 2012, interviene sul sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs 231/01 e sul provvedimento di confisca previsto dall’art. 19 d.lg cit., sottolineando che per l’applicazione della misura del sequestro preventivo è richiesto un fumus delicti “allargato” che coincide con il presupposto di gravi indizi dì responsabilità dell’ente.

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Art 25-duodecies “Impiego di lavoratori irregolari” – C’è una “zona grigia”?

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Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”:
«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto “Testo unico dell’immigrazione”.

Resta, a parere di chi scrive, una “zona grigia” circa la responsabilità dell’ente per l’eventuale utilizzo di “caporali” per il reclutamento di alcune categorie di lavoratori stranieri che siano “regolari” (es. lavoratori immigrati licenziati, ma con ancora il permesso di soggiorno in corso di validità).

Infatti, ad una prima lettura, ed in attesa di intepretazioni giurisprudenziali, ferma restando la responsabilità penale delle persone (di certo l’intermediario e “forse” il datore di lavoro), sembra non rilevare ai fini della responsabilità dell’ente, il caso dell’utilizzo di lavoratori reclutati tramite intermediari non autorizzati, cosiddetti “caporali”, già soggiornanti in Italia, che siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Ad esempio, può considerarsi tale, oltre che il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno che abbia perso il lavoro (la validità del permesso è estesa fino ad un anno), il cittadino straniero munito di:

  • permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia ‘’carta di soggiorno ’’).
  • permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per ‘’assistenza minore’’, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.
  • ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
  • ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

In tale caso, la responsabilità amministrativa dell’ente si configurerà solo se viene riconosciuto il compimento del più grave reato di “Riduzione in schiavitù”, di cui all’art. 600 del Codice Penale e dell’art. 25-quinquies del Dlgs 231/01 (di non facile dimostrabilità, susistendo la necessità di dimostrare l’esercizio di un potere arbitrario e assoluto da parte di uno schiavista che considera le persone come meri “oggetti”) o dell’ulteriore reato di “Associazione per delinquere”, di cui all’art. 416 del Codice Penale e dell’art. 24-ter del Dlgs 231/01.

Fonte: Complianceaziendale.com

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Ampliati i reati 231 all’impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno

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Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell’ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”:

«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»

L’art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.”

Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.
Le condizioni di particolare fruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), “l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

In sintesi, l’ente che che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):
– in numero superiore a tre;
– minori in età non lavorativa;
– esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

L’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 entra in vigore il 9 agosto 2012.

Fonte: Compliance Aziendale

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I modelli di “compliance” nel settore della finanza consumer

E’ compito della governance di qualsivoglia impresa ideare sistemi di gestione e controllo, peculiarmente per tipologia d’intervento, dimensione organizzativa e
posizionamento competitivo, in modo da tracciare la carreggiata lungo la quale corrono le attività di pianificazione e controllo della performance sull’impronta del più esteso e minuzioso rispetto delle normative esistenti, anche di carattere procedurale e regolamentare interno.
A ben vedere, come si legge nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italia, una buona governance si contraddistingue per aver introdotto nei sistemi informativi un insieme di regole, procedure e presidi organizzativi volti a “[…] consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati […]”

I principali rischi di natura finanziaria ed economica, insiti nella generale alea d’impresa, hanno focalizzato per anni l’attenzione di studiosi e ricercatori, con eccellenti risultati sul fronte delle soluzioni offerte ai professionisti/manager in tema di pianificazione strategica e programmazione operativa, analisi dei mercati, contenimento dei costi, corretto dimensionamento del leverage, adeguato riferimento ai parametri di redditività strutturale settoriale ed orientamento al valore atteso dagli azionisti e dagli stakeolders.

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Autore: Dr. Tondi

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Linea dura sulla responsabilità amministrativa delle società. I beni delle imprese che hanno percepito indebitamente dei finanziamenti pubblici sono sequestrabili ai sensi della «231»

Linea dura sulla responsabilità amministrativa delle società. I beni delle imprese che hanno percepito indebitamente dei finanziamenti pubblici sono sequestrabili ai sensi della «231». È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 29397 del 19 luglio 2012. In particolare la seconda sezione penale ha confermato un sequestro disposto dalle autorità di Enna sui beni di una srl, per un valore superiore ai due milioni di euro. E cioè una somma pari all’importo del finanziamento illecito che gli amministratori erano risusciti a ottenere grazie a un accordo truffaldino attuato con l’ente. Ad avviso del Collegio di legittimità il blocco totale dei beni deve scattare perché le norme contenute nell’articolo 50 del dlgs 231 del 2001, prevedono che l’impresa sia responsabile per aver permesso attività illecite ai vertici senza aver vigilato.
Sul punto in sentenza si legge che «la responsabilità patrimoniale della società in relazione al profitto dei reati consumati dai suoi amministratori è del tutto autonoma ed è insensibile alle vicende societarie successive alla consumazione dei reati. L’adeguamento dei modelli organizzativi societari all’ esigenza di prevenzione di ulteriori illeciti, è prevista infatti dall’art. l’art. 50 dlgs 231/2001, con riferimento alle sanzioni interdittive eventualmente disposte ai sensi del precedente art. 45, quando le correlative esigenze cautelari risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti (non tipizzati dalla norma), ovvero in presenza delle ipotesi previste dall’art. 17». Quanto all’eccesso del sequestro preventivo rispetto all’obbligazione garantita, il tribunale rileva correttamente che la misura di cautela reale fu disposta fino alla concorrenza dell’importo dei contributi indebitamente percepiti, e d’altra parte le deduzioni del ricorrente fanno riferimento al valore degli immobili risultante da iscrizioni contabili societarie di cui resta del tutto incerta la stessa acquisizione processuale e che non trovano alcun riferimento nel provvedimento impugnato, a prescindere dalla controvertibilità dei valori contabilizzati rispetto alla valutazione di mercato degli immobili a causa dell’eterogeneità dei rispettivi criteri di stima.

Fonte: Compliancenet

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Reati ambientali e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

La Circolare Assonime n. 15 del 2012  esamina il provvedimento legislativo che ha dato luogo ad una ulteriore modifica al d. Lgs. 231/01, estendendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai principali reati ambientali (art. 25 undecies).

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D.Lgs. n. 231/2001: la Corte UE si pronuncia sull’inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale

Corte di giustizia UE, Sez. II, 12 luglio 2012, n. C-79/11

Con sentenza n. C-79/11 del 12 luglio 2012 la Corte di giustizia UE, adita dal pubblico ministero del Tribunale di Firenze, ha risposto in ordine al quesito se il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nel non prevedere “espressamente” la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale.

Sul punto la Corte riconosce come il D.Lgs. n. 231/2001 non detti espresse disposizioni riguardo alla possibilità di effettuare la costituzione di parte civile nei confronti di persone giuridiche chiamate a rispondere della responsabilità «amministrativa» da reato presa in considerazione dal summenzionato decreto. Altresì ricorda come la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione e di merito depone, in senso maggioritario, nel negare l’ammissibilità di siffatte domande di costituzione di parte civile.

Nel decidere la vertenza la Corte afferma come l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello di cui al D.Lgs. n. 231/2001, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell’ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato.

Fonte: Diritto Bancario.it

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Nelle coop collegi sindacali con la vigilanza sulla «231»

********** Gli strumenti per la gestione del D.lgs 231/01 ************
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  • Fonte: IusLetter

di Adriano Melchiori
Le cooperative beneficiano delle semplificazioni, in vigore dal 1° gennaio 2012, conseguenti all’introduzione del sindaco unico nelle Srl e alla possibilità di attribuire al collegio sindacale le funzioni dell’organismo di vigilanza 231. Con la conversione del Dl semplificazioni 5/2012, la nomina del sindaco unico diviene l’opzione principale per le coop-Srl, mentre è preclusa alle coop-Spa. La conferma arriva dallo studio 113-2012/I del Notariato che commenta i riflessi nelle cooperative della nuova disciplina del sindaco unico nelle srl.
La nomina dell’organo di controllo nelle cooperative è obbligatoria se emettono strumenti finanziari non partecipativi e al verificarsi di una delle condizioni previste dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477. Nonostante l’articolo 2543 faccia riferimento letterale al solo collegio sindacale, la disciplina dei controlli applicabile è quella delle società per azioni nelle coop-Spa e delle società a responsabilità limitata nelle coop-Srl, caratterizzate da un attivo non superiore a un milione di euro o da un numero di soci inferiori a 20.
Le coop-Spa nominano il collegio sindacale, sia in caso di attivazione obbligatoria che facoltativa, e il revisore legale, in ogni caso. Possono attribuire le funzioni di revisione al collegio sindacale, costituito da revisori iscritti, sempre che non redigano il bilancio consolidato e non siano enti di interesse pubblico. Per il Notariato, rimane controversa e non perseguibile, attualmente, la possibilità per le coop-Spa di ricorrere al sindaco unico.
Nelle coop-Srl la normativa di riferimento per la disciplina dei controlli è l’articolo 2477 e lo statuto diviene decisivo per stabilire l’assetto e il soggetto dei controlli. In concreto, la coop-Srl può attivare i controlli inerenti a legalità e gestione nominando un sindaco o il collegio sindacale. Per la revisione legale può incaricare un revisore esterno, oppure attribuire la funzione di revisione all’organo di controllo, monocratico o collegiale, composto da iscritti nel registro.

Nel silenzio dello statuto, nomina un sindaco unico scelto tra i revisori iscritti. I collegi sindacali nominati entro il 2011, in ogni caso, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato.
Dal 2012, inoltre, anche i collegi sindacali delle cooperative possono svolgere le funzioni di vigilanza 231. L’inclusione si giustifica per l’applicabilità alle cooperative delle disposizioni sulle società di capitali. Questa, infatti, si prefigge di ridurre gli oneri per le imprese e di escludere che possa essere aprioristicamente invocata l’incompatibilità delle funzioni se al collegio sindacale è assegnato il compito di organismo di vigilanza 231. Non avrebbe alcun senso escludere l’incompatibilità nelle società di capitali e non nelle coop che condividono la medesima struttura degli organi di governance.

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Aggiornato il software 231 Doc

231 Doc è il software per realizzare il sistema documentale D.lgs 231/01 ed è contenuto nel pacchetto Kit 231.

E’ da oggi disponibile la nuova versione di 231 DOC. E’ stato aggiornato il modulo Aree attività a rischio – L’aggiornamento consente di calcolare in automatico il livello di rischio partendo dalla probabilità e dal danno. Accedi alla presentazione dal seguente link

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D.lgs 231/01 – Concorso, sequestro preventivo anche sui beni personali del rappresentante della società

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Segnaliamo questa interessante sentenza.

Nel caso di concorso fra la responsabilità individuale dell’autore e quella ex Dlgs 231/2001, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha trovato vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 20976/2012.

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