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Nelle coop collegi sindacali con la vigilanza sulla «231»

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  • Fonte: IusLetter

di Adriano Melchiori
Le cooperative beneficiano delle semplificazioni, in vigore dal 1° gennaio 2012, conseguenti all’introduzione del sindaco unico nelle Srl e alla possibilità di attribuire al collegio sindacale le funzioni dell’organismo di vigilanza 231. Con la conversione del Dl semplificazioni 5/2012, la nomina del sindaco unico diviene l’opzione principale per le coop-Srl, mentre è preclusa alle coop-Spa. La conferma arriva dallo studio 113-2012/I del Notariato che commenta i riflessi nelle cooperative della nuova disciplina del sindaco unico nelle srl.
La nomina dell’organo di controllo nelle cooperative è obbligatoria se emettono strumenti finanziari non partecipativi e al verificarsi di una delle condizioni previste dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477. Nonostante l’articolo 2543 faccia riferimento letterale al solo collegio sindacale, la disciplina dei controlli applicabile è quella delle società per azioni nelle coop-Spa e delle società a responsabilità limitata nelle coop-Srl, caratterizzate da un attivo non superiore a un milione di euro o da un numero di soci inferiori a 20.
Le coop-Spa nominano il collegio sindacale, sia in caso di attivazione obbligatoria che facoltativa, e il revisore legale, in ogni caso. Possono attribuire le funzioni di revisione al collegio sindacale, costituito da revisori iscritti, sempre che non redigano il bilancio consolidato e non siano enti di interesse pubblico. Per il Notariato, rimane controversa e non perseguibile, attualmente, la possibilità per le coop-Spa di ricorrere al sindaco unico.
Nelle coop-Srl la normativa di riferimento per la disciplina dei controlli è l’articolo 2477 e lo statuto diviene decisivo per stabilire l’assetto e il soggetto dei controlli. In concreto, la coop-Srl può attivare i controlli inerenti a legalità e gestione nominando un sindaco o il collegio sindacale. Per la revisione legale può incaricare un revisore esterno, oppure attribuire la funzione di revisione all’organo di controllo, monocratico o collegiale, composto da iscritti nel registro.

Nel silenzio dello statuto, nomina un sindaco unico scelto tra i revisori iscritti. I collegi sindacali nominati entro il 2011, in ogni caso, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato.
Dal 2012, inoltre, anche i collegi sindacali delle cooperative possono svolgere le funzioni di vigilanza 231. L’inclusione si giustifica per l’applicabilità alle cooperative delle disposizioni sulle società di capitali. Questa, infatti, si prefigge di ridurre gli oneri per le imprese e di escludere che possa essere aprioristicamente invocata l’incompatibilità delle funzioni se al collegio sindacale è assegnato il compito di organismo di vigilanza 231. Non avrebbe alcun senso escludere l’incompatibilità nelle società di capitali e non nelle coop che condividono la medesima struttura degli organi di governance.

Categorie:Notizie
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