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Linea dura sulla responsabilità amministrativa delle società. I beni delle imprese che hanno percepito indebitamente dei finanziamenti pubblici sono sequestrabili ai sensi della «231»

Linea dura sulla responsabilità amministrativa delle società. I beni delle imprese che hanno percepito indebitamente dei finanziamenti pubblici sono sequestrabili ai sensi della «231». È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 29397 del 19 luglio 2012. In particolare la seconda sezione penale ha confermato un sequestro disposto dalle autorità di Enna sui beni di una srl, per un valore superiore ai due milioni di euro. E cioè una somma pari all’importo del finanziamento illecito che gli amministratori erano risusciti a ottenere grazie a un accordo truffaldino attuato con l’ente. Ad avviso del Collegio di legittimità il blocco totale dei beni deve scattare perché le norme contenute nell’articolo 50 del dlgs 231 del 2001, prevedono che l’impresa sia responsabile per aver permesso attività illecite ai vertici senza aver vigilato.
Sul punto in sentenza si legge che «la responsabilità patrimoniale della società in relazione al profitto dei reati consumati dai suoi amministratori è del tutto autonoma ed è insensibile alle vicende societarie successive alla consumazione dei reati. L’adeguamento dei modelli organizzativi societari all’ esigenza di prevenzione di ulteriori illeciti, è prevista infatti dall’art. l’art. 50 dlgs 231/2001, con riferimento alle sanzioni interdittive eventualmente disposte ai sensi del precedente art. 45, quando le correlative esigenze cautelari risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti (non tipizzati dalla norma), ovvero in presenza delle ipotesi previste dall’art. 17». Quanto all’eccesso del sequestro preventivo rispetto all’obbligazione garantita, il tribunale rileva correttamente che la misura di cautela reale fu disposta fino alla concorrenza dell’importo dei contributi indebitamente percepiti, e d’altra parte le deduzioni del ricorrente fanno riferimento al valore degli immobili risultante da iscrizioni contabili societarie di cui resta del tutto incerta la stessa acquisizione processuale e che non trovano alcun riferimento nel provvedimento impugnato, a prescindere dalla controvertibilità dei valori contabilizzati rispetto alla valutazione di mercato degli immobili a causa dell’eterogeneità dei rispettivi criteri di stima.

Fonte: Compliancenet

Categorie:Legale
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