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Archive for the ‘ODV’ Category

Note sugli organismi di vigilanza … che non vigilano

Tutti coloro che spiegano il d.lgs. 231/2001 fra le cose su cui più insistono scelgono l’importanza della esistenza dell’ organismo di vigilanza. L’organismo deve essere correttamente nominato (la nomina è un requisito solo apparentemente formale, in verità sostanziale perché chiarisce chi è il destinatario delle informazioni provenienti dall’ODV) e avere una condizione di indipendenza dalla azienda.
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Gli strumenti software per gli organismi di vigilanza
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Io aggiungo un terzo elemento che spesso viene sottovalutato: l’ODV deve vigilare … per davvero.

Ora è ovvio che molti ODV svolgono egregiamente il loro lavoro, ma la mia provocazione non è così fuori luogo come potrebbe apparire. Considerate che io nella vita mi occupo di salute e sicurezza sul lavoro, e marginalmente di ambiente e di qualità. E mi capita di essere cooptato come perito per la difesa in diversi processi penali per infortuni sul lavoro. È da queste esperienze che ho iniziato ad avere i primi dubbi.

Mi spiego: meglio: quando in una azienda accade in infortunio, fra le cose che verifico subito in qualità di perito di parte, c’è l’esistenza di un modello esimente ex D.lgs. 231/2001 riferito all’articolo 25 septies; in subordine verifico anche l’eventuale esistenza di un sistema di gestione certificato secondo OHSAS 18001:2007. Se ricevo risposta affermativa alla prima domanda, o a entrambe, mi aspetterei (dovrei aspettarmi, meglio) di trovare che almeno gli aspetti organizzativi rilevanti in materia di salute e sicurezza sono perfettamente gestiti. Invece in molti casi trovo il caos; attenzione! Non sto dicendo che non trovo nessun elemento di organizzazione pertinente in materia di salute e sicurezza, dico invece che tali elementi sono scollegati e lasciano aree scoperte più o meno ampie.

Tornerò su questo “disordine”, e su come correggerlo, in un prossimo articolo.

Voglio qui trasformarlo in uno spunto sull’operato di alcuni ODV, e sul delicato tema delle competenze complessive che un ODV deve avere (a mio avviso).

Il modello organizzativo è, evidentemente, un elemento di organizzazione aziendale che deve, nel caso del 25 septies, prevenire gli infortuni e le malattie professionali e, al tempo stesso, dimostrare la diligenza (organizzativa) aziendale che in caso di eventi negativi consentirà di accedere all’effetto esimente. Per accedere all’esimente si dovrà poter dimostrare che, tramite specifiche regole interne, l’azienda controllava i rischi residui, e che solo tramite un comportamento in violazione delle regole aziendali l’evento negativo si è potuto verificare. Insomma, il modello deve avere una valenza anche (ma non solo) estremamente pratica.

Evidentemente questo è ciò che serve a tutelare l’azienda, e che il management richiede. Ebbene, un management non specializzato sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro, come può verificare se “il modello va bene ed è sufficiente”? L’ODV deve svolgere questa funzione a garanzia della azienda, quindi prima di tutto della proprietà.

Io ritengo però che un sistema, anche ampio ma “disorganizzato” evidenzi anche un imperfetto operato dell’ODV. Ma come può succedere una cosa del genere viste tutte le prerogative dell’ODV richieste dalla legislazione pertinente.

Prima di entrare in aspetti di dettaglio mi sento di dovere spendere sue parole sulla “storia degli ODV”. Nel 2001, quando la prima “versione” del D.lgs. 231/2001 è entrata in vigore, i reati per cui si introduceva la responsabilità amministrativa degli enti erano pochi, e tutti legati in qualche maniera alle attività ammnistrative. Per verificare la correttezza della conduzione amministrativa di un ente è necessaria, primariamente, una verifica documentale estremamente accurata; solo se si riscontrano carenze, diventano necessari approfondimenti con le persone che per un ODV si svolgono principalmente tramite interviste. Alla fine l’iter appare al profano non dissimile da quello seguito da un revisore dei conti. Quindi ci si mette in sala riunioni con una pila di carte o di registrazioni informatiche, si studiano le carte e, ove necessario, si ragiona con le persone interessate all’area amministrativa.

È del tutto comprensibile che le aziende che avevano già adottato il modello prima del2007, o che comunque hanno scelto di dare la precedenza ad altri reati rispetto a quelli del 25 septies, avendo un ODV che operava con una certa metodologia abbiano percepito l’estensione del loro modello ai reati connessi con la salute e la sicurezza sul lavoro come l’occasione di estendere e non di modificare il modo di operare dell’ODV, lasciandosi sfuggire alcuni dettagli giuridici fondamentali. E lo stesso dicasi per gli ODV, che come le aziende hanno immaginato una estensione del proprio operato a nuove materie, peraltro in apparenza piuttosto intuitive. Pensate a un ODV in cui siede un penalista che già in passato, più di ina volta, ha difeso propri clienti per reati connessi a violazioni della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; chi meglio di lui può occuparsi di tali argomenti all’interno di quell’ODV di cui già è parte?

C’è un grosso equivoco, comprensibile ma davvero delicato in specie per le aziende; le cause fondamentali dell’equivoco sono due:

-Viene dato poco rilievo al fatto che gli articoli 589 e 590 del cpp sono colposi, ovvero si tratta di reati che non vengono percepiti come tali da chi l commette, che al compimento dell’atto che causa il danno è assolutamente sicuro (nella sua mente) che nessuno si farà male.

-Viene dato troppo poco peso al fatto che si tratta di reati che possono essere commessi da non apicali che pure operano per garantire alla azienda in interesse o un vantaggio.

Queste due considerazioni da sole devono (dovrebbero) fare emergere la necessità di un nuovo e diverso modo di operare dell’ODV. È naturale che se parliamo di falso in bilancio, commesso per dare alla azienda un interesse o un vantaggio, vi chiedo: quante persone possono compiere tale reato in una azienda industriale padronale che impiega 400 dipendenti. Se arrivano a 5, e quasi sempre fra loro in concorso, sono tante. Nella stessa azienda in reato di omicidio colposo o lesioni colpose gravi l gravissime, con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza, e finalizzato all’interesse o al vantaggio della azienda, quel reato lo possono compiere 400 persone (giusto per non contare gli esterni), e se lo dovessero compire non sarebbero nemmeno preliminarmente coscienti delle conseguenze delle loro azioni (altrimenti il reato non sarebbe colposo).

La composizione dell’ODV

Le questioni da considerare sono due:

-Le competenze dell’ODV

-Il modo di operare dell’ODV

Partiamo dalle competenze, ovvero dalla composizione dell’ODV. Vorrei qui chiarire che mio riferimento mentale sono le industrie, questo per un banale motivo di esperienza. Nelle industrie la possibilità di un infortunio, anche grave, non può essere esclusa a priori; anzi è una eventualità probabile, poco sperabilmente, ma probabile. Partendo da questo presupposto non si può sottovalutare la possibilità che l’azienda si trovi ad affrontare una “contestazione 231” a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. Quindi il modello esimente deve essere ben robusto perché facilmente verrà “utilizzato”. E dunque il contributo dell’ODV diventa qualcosa di fondamentale per la tutela della azienda.

Per vigilare sulla

-Adozione

-Idoneità

-Efficace attuazione

del modello (vedasi l’articolo 30 del D.lgs. 81/2008) l’ODV ha bisogno di riconoscere facilmente le situazioni che possono condurre a un infortunio o a una malattia professionale, deve riuscire a capire se tali situazioni derivano dal mancato rispetto di disposizioni tecniche di legge, e deve, infine, sapere valutare l’idoneità delle misure organizzative adottate per tenere sotto controllo i rischi residui. E poi, ancora, dovrebbe controllare che le idonee disposizioni organizzative siano concretamente attuate dal personale aziendale.

A fronte di un pericolo presente in azienda, e controllato tramite l’adozione di un DPI, l’ODV è chiamato a rispondere a queste domande:

-Davvero non esistevano misure di protezione collettive atte ad eliminare il rischio?

-Il DPI scelto è idoneo a ridurre il rischio ad un livello che, per quella azienda, in virtù delle scelte del datore di lavoro, è nullo o quanto meno accettabile?

-L’obbligo di indossare il DPI è stato comunicato ai lavoratori? I DPI sono nella effettiva disponibilità dei lavoratori ed è stato previsto un iter di sostituzione in caso di deterioramento o rottura?

-I lavoratori davvero indossano il DPI quando previsto / necessario?

Vi pare un ragionamento da poco? A me sembra che per rispondere a queste domande sia necessario il bagaglio di competenze di una persona abituata a fare valutazioni dei rischi.

Quindi l’ODV quando nel modello si introducono i reati di cui al 25 septies ha probabilmente bisogno di nuove competenze specifiche.

Le visite dell’ODV

Ovviamente per verificare l’efficace attuazione del modello organizzativo l’ODV dovrà verificare come operano le persone della azienda, le figure apicali ma anche le persone che svolgono ruoli non apicali. Per fare questo è inevitabile andare in campo, credo che sia una considerazione indiscutibile. Che però mi pare che sfugga a molti.

In verità ritengo che per gli aspetti di salute e sicurezza si debba dare ancora maggiore enfasi alla necessità di andare in campo, ma qui ovviamente entriamo nelle considerazioni personali, mentre quanto affermato al paragrafo è indiscutibile anche in virtù degli obiettivi indicati dall’articolo 30 del D.lgs. 81/2008, che rappresentano una sorta di “maggior specificazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Provo a spiegare meglio il mio pensiero: gli infortuni nell’industria si verificano per la maggior parte nelle aree operative (reparti produttivo, cantieri ecc.); quindi è lì che bisogna andare per capire la realtà aziendale, così da poter poi giudicare la capacità delle regole stabilite dal modello di controllare i rischi residui. Altrimenti il giudizio dell’ODV sarebbe del tutto privo di presupposto concreti, e avrebbe ben poca utilità per l’azienda che rischierebbe di avere un modello giudicato idoneo dall’ODV ma poi incapace di reggere alla prova dei fatti, in giudizio. Dobbiamo considerare che:

-Se abbiamo un modello ma non lo sottoponiamo al controllo dell’ODV, è come se non avessimo il modello, almeno sotto il profilo esimente

-Se succede qualcosa il giudice non si limiterà a verificare l’opinione dell’ODV sull’idoneità del modello, ma andrà a verificare se il modello era davvero tale da garantire il controllo del rischio che ha dato luogo all’infortunio o alla malattia professionale, salvo il caso di fraudolenta violazione.

Tornando all’ODV: ritengo che per rispettare il “contratto” con l’azienda debba operare con estrema attenzione sia in campo che sulla documentazione per verificare se le due raltà, quella concreta della fabbrica e quella teorica della documentazione, “coincidono”.

I limiti dell’ODV

Ho parlato prima di contratto fra l’azienda e l’ODV, contratto i cui termini generali sono di legge, ma che al concretizzarsi deve passare da una fase di valutazione dl tempo che l’ODV dovrà impiegare, nell’arco del proprio mandato, per garantire il servizio che la legge gli richiede. Per altre tematiche la stima si può fare per analogia, prendendo a paragone attività comparabili (pensate ai revisori di bilancio per l’attività amministrativa), nel caso della salute e della sicurezza è tutto da immaginare. Diffiderei di un paragone fra durata e frequenza della attività dell’ODV e quella di un team di certificazione OHSAS 18001:2007 (si spera in un rapido sblocco della ISO 45001 …).

Comunque un limite dovrà essere dato, quindi dovremo sempre partire dal presupposto che l’ODV non potrà vedere tutto. La vera verifica della completezza e della adeguatezza del modello deve essere fatta separatamente, ma naturalmente l’ODV è un grande aiuto e deve essere sfruttato al meglio; dovrebbe essere l’azienda stessa che gli sottopone le potenziali criticità per raccoglierne un parere!

1.

I doveri o le responsabilità dell’ODV

L’ODV lavora per la azienda, e quindi ha il dovere di evidenziare tutte le mancanze di cii venga a conoscenza, che potrebbero condurre a una ipotesi di responsabilità amministrativa. Non può dunque nascondere qualcosa di cui sia a conoscenza, ma lo deve comunicare per scritto ai vertici aziendali. Anche se lavora per l’azienda (per il bene della azienda in una prospettiva di medio / lungo termine) evidentemente l’ODV non può tacere nulla neanche nella ipotesi di un interesse immediato.

È dunque opportuno che l’ODV sia davvero indipendente, in una condizione tale per cui nessuno dei suoi membri possa essere efficacemente messo sotto pressione dalla azienda. Eviterei dunque ODV completamente interni, anche se composti da soggetti che (solo apparentemente) non hanno conflitti di interessi. Ciò non vuole dire che sconsiglio la presenza di membri interni, ma devono comunque essere in numero tale da non potere controllare le decisioni dell’ODV.

Conclusioni

Io non sono così sicuro che l’ODV sia davvero utile e necessario per i reati di cui all’articolo 25 septies, ma è obbligatorio per effetto del D.lgs. 231/2001, e quindi ci deve essere e deve svolgere il suo ruolo al meglio, secondo quanto richiestogli dalla legge.

Ma visto che c’è, e dovrebbe lavorare bene, allora vale la pena di approfittarne chiedendo aiuto nella analisi delle situazioni più critiche e complesse.

Infine: se l’ODV è negligente o incompetente, chi ne può subire il danno maggiore? Evidentemente, in prima battuta, proprio l’azienda! Quindi consiglio a tutti i manager di interrogarsi sul proprio ODV la cui utilità si manifesterà solo on caso di infortuni o malattie professionali, davanti a un giudice che fra l’altro sarà chiamato ad interrogarsi sulla effettività dell’operato dell’ODV.

Niente effettività = niente ODV = niente modello esimente.

Alessandro Mazzeranghi

Fonte: Puntosicuro.it

L’Organismo di vigilanza non può essere giudice di se stesso

Il ruolo dell’Organismo di vigilanza secondo il D.Lgs. 231/2001 nei modelli di organizzazione e di gestione. I poteri di controllo dell’Organismo sono effettivi se si può escludere la subordinazione del controllante al controllato.

Urbino, 26 Mag – I poteri di iniziativa e controllo dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ex D.Lgs. 231/2001 – “organismo” che concorre a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto e contribuisce all’efficace attuazione dei modelli organizzativi – sono “effettivi, e non meramente ‘cartolari’, se si può escludere la subordinazione del controllante al controllato”.


Kit ODV è la raccolta di software per gestire l’attività dell’organismo di vigilanza (ODV) dei modelli 231

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Ad affrontare in questi termini il tema dei poteri dell’ Organismo di vigilanza e altri aspetti correlati alle sue funzionalità è un contributo al convegno di studi su «La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali» (Università di Urbino, 14 novembre 2014). Un contributo raccolto, insieme agli altri atti del convegno, nel Working Paper, pubblicato da Olympus nel mese di dicembre 2015, dal titolo “ La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali – Atti del Convegno di Studi – Urbino – 14 novembre 2014” e a cura di Piera Campanella e Paolo Pascucci (professori ordinari di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo).

In relazione al tema del rapporto tra controllante e controllato e alla necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza dell’Organismo, l’intervento si sofferma sulle Linee guida di Confindustria, nell’aggiornamento del 2014.

Si indica che nonostante tali Linee Guida “abbiano affermato chiaramente che i componenti dell’Organismo non devono svolgere ‘compiti operativi’ nell’ambito dell’ente o dei soggetti da questo controllati o che lo controllano (Parte Generale, par. 2.2.), le medesime Linee guida (par. 2.3.3.) affermano che le funzioni ispettive di controllo tipiche dell’Internal Auditing renderebbero quest’ultimo idoneo a comporre l’Organismo”. Le linee guida ricordano che tale funzione è richiamata da più norma, ad esempio dal D.Lgs. 58/1998 che prevede la figura di ‘colui che è preposto ai controlli interni’.
Tuttavia – ricorda il relatore – secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite penali (ad esempio Cass. pen., S.U., n. 38343/2014 che riprende Corte di Assise di Appello di Torino, 22 maggio 2013) il modello organizzativo (M.O.G.) “non può ritenersi efficacemente attuato se l’Organismo, o anche un suo solo componente, è chiamato ad essere giudice di se stesso”.

L’intervento ricorda poi che in giurisprudenza “si è affermato quanto segue:
– GIP Tribunale di Roma, ordinanza 4 aprile 2003: ‘Al fine di garantire efficienza e funzionalità l’organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe delle decisioni dell’attività dell’ente, potrebbe pregiudicarne la serenità di giudizio al momento delle verifiche’;
– Tribunale di Torino, Seconda Corte di Assise, 14 novembre 2011 – caso ThyssenKrupp: ‘non è necessario spendere ulteriori parole sulla autonomia del controllore quando è la stessa persona fisica del controllato: Tale organismo deve essere dotato, secondo l’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo’;
– Corte di Assise di Appello di Torino, 28 febbraio 2013 – caso ThyssenKrupp: ‘La composizione dell’O.d.v. è essenziale perché lo stesso modello possa ritenersi efficacemente attuato (art. 6, lett. a). A sua volta l’O.d.V. deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, lett. b). Ciò significa che deve sempre essere garantita l’autonomia dell’iniziativa di controllo dell’O.d.V. da ogni forma di interferenza e o di condizionamento da parte di qualunque componente dell’ente. (omissis) l’autonomia dovrà in primo luogo sussistere rispetto all’organo dirigente (ed) è altrettanto indispensabile che all’O.d.V. non siano attribuiti compiti operativi’.

L’intervento, che si sofferma anche sull’autonomia dell’eventuale Organismo di vigilanza monocratico (“mai totale nel caso di soggetto ‘dipendente’ della società”), ricorda poi che “l’attribuzione delle funzioni dell’Organismo al collegio sindacale o ai suoi singoli componenti presenta diversi profili di criticità, nonostante l’espressa previsione legislativa” dell’art. 6, comma 4-bis del D.Lgs. 231/2001:
– “non si può escludere il conflitto di interessi tra componente del collegio sindacale, nominato dall’assemblea e responsabile verso di essa, e componente dell’ Organismo di vigilanza, nominato dal consiglio di amministrazione e responsabile verso quest’ultimo: nell’ipotesi di coincidenza, il collegio sindacale è chiamato a controllare il consiglio di amministrazione, al quale, tuttavia, si rapporta anche in qualità di organismo di vigilanza”;
– in qualità di componenti dell’Organismo, “i sindaci esercitano il controllo su ‘fatti’, che potrebbero avere contribuito a commettere a titolo di concorso: in tal caso si configurerebbe un conflitto di interessi, determinato dalla sovrapposizione del controllante con il controllato”.

Inoltre altre perplessità sono suscitate dal fatto che il collegio sindacale “può essere chiamato a svolgere compiti operativi ai sensi dell’art. 2406 c.c.”. E “alla luce della dell’orientamento dominante in dottrina (in assenza di pronunce giurisprudenziali), ai componenti dell’Organismo non è estensibile la responsabilità penale per omissione ai sensi dell’art. 40, comma 2 c.p. per carenza di poteri impeditivi. Ci si chiede allora se tale responsabilità, scaturente dagli obblighi di controllo attribuiti ai sindaci (secondo la giurisprudenza prevalente, soprattutto in tema di bancarotta fraudolenta societaria) possa estendersi alla loro attività in funzione di componenti dell’Organismo di vigilanza”. Ampliando “la sfera di azione del collegio sindacale nella direzione della prevenzione dei reati, mediante l’attribuzione allo stesso delle funzioni di O.d.V., si rischia di far sorgere in capo ai sindaci una responsabilità penale per tutte le fattispecie di reato la cui realizzazione non sia stata impedita”.

Rimandiamo alla lettura integrale dell’intervento, che riporta ulteriori argomentazioni e dettagli sul tema, e concludiamo segnalando che il relatore si sofferma anche sugli atti che regolamentano l’attività dell’ Organismo di vigilanza.
Atti che “secondo la dottrina e le Linee guida di Confindustria, sono lo statuto e il regolamento”:
– statuto: “redatto dal consiglio di amministrazione ed inserito nel modello”, comprende vari elementi (la composizione dell’Organismo; “le modalità di nomina e revoca dei componenti; la durata in carica ed i requisiti soggettivi degli stessi; la definizione dei compiti dell’Organismo; l’attribuzione del potere relativi);
– regolamento: “approvato dall’Organismo di vigilanza e comunicato al consiglio di amministrazione, disciplina le modalità di funzionamento dell’Organismo stesso; i criteri di verbalizzazione delle riunioni; la verbalizzazione delle attività degli incontri; la determinazione dei flussi informativi; l’individuazione dei criteri delle procedure di analisi; la richiesta del budget di spesa al consiglio di amministrazione; la previsione del coordinamento con gli organi sociali”.

Fonte: puntosicuro.it

DLgs 81 e DLgs 231: sistema di controllo e organismo di vigilanza

Un intervento mette a confronto il D.Lgs. 231/2001 e il D.Lgs. 81/2008. I due decreti fanno riferimento a due diverse tipologie di modelli organizzativi? E in che relazione si trovano l’Organismo di vigilanza e il sistema di controllo?

Urbino, 9 Mag – Come indicato all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 il modello di organizzazione e di gestione (M.O.G.) per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato. E il modello organizzativo (comma 4 dell’articolo 30) deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Ed il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

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Per affrontare il tema del sistema di controllo, del modello di organizzazione, con riferimento alla relazione tra D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008, riprendiamo a parlare di un intervento che si è tenuto al convegno di studi su «La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali» (Università di Urbino, 14 novembre 2014). Un contributo raccolto, insieme agli altri atti del convegno, nel Working Paper, pubblicato da Olympus nel mese di dicembre 2015, dal titolo “ La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali – Atti del Convegno di Studi – Urbino – 14 novembre 2014” e a cura di Piera Campanella e Paolo Pascucci (professori ordinari di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo).

Nell’intervento “Il ruolo dell’organismo di vigilanza nei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro”, a cura di Umberto Poli (Kore Audit s.r.l.), si segnala e sottolinea l’interazione tra il D.Lgs. 231/2001 e il D.Lgs. 81/2008, che “mantengono ambiti applicativi distinti, sebbene in parte sovrapponibili. L’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, infatti, richiama espressamente l’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001”.

Ed entrambi i decreti fanno riferimento a modelli organizzativi: “l’uno, previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001; l’altro, descritto dall’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008”.

I due decreti trattano di un unico modello o di differenti modelli?

Infatti il rinvio dell’art. 2, lett. dd, D.Lgs. 81/2008 al modello ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 “non pare esaustivo”. E “avuto riguardo al tessuto normativo del d.lgs. n. 231/2001 e quello del d.lgs. n. 81/2008, è possibile ipotizzare diverse alternative”:

– “si può pensare ad un modello ex art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 che integri il modello ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, introducendo specifici ‘obblighi giuridici’, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

– “secondo una diversa tesi, il modello di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 si sostituisce al modello ex art. 6, nella parte corrispondente, costituendo norma speciale rispetto a quella generale prevista dal d.lgs. n. 231/2001”;

– una terza soluzione prevede che “il modello di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 si aggiunga a quello previsto dall’art. 6, conservando la propria autonomia e specificità: in questa ipotesi, i modelli organizzativi sono (almeno) due”.

E in ogni caso entrambi i modelli “richiamano la funzione di controllo”:

– l’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 fa riferimento all’ Organismo di vigilanza (O.d.V.);

– l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, al ‘sistema di controllo’.

E in che relazione si trovano l’Organismo di vigilanza e il “sistema di controllo”?

Per rispondere a questa domanda il relatore sottolinea che “significativo sul punto può rivelarsi l’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, secondo cui ‘la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza il capo al datore di lavoro in ordine corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4’.

E l’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta anche la versione del comma 3 precedente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 109/2009 mostrando un’evoluzione normativa che “conferma una evidente propensione del legislatore per il rafforzamento delle previsioni dell’art. 30, comma 4 in materia di verifica e controllo”.

E si indica che “a fronte del parallelismo stretto tra l’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 e l’art. 6, lett. a, d.lgs. n. 231/2001, si registra un simmetrico parallelismo sostanziale tra l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81/2008 e l’art. 6, lett. b, d.lgs. n. 231/2001”.

L’intervento segnala che rimangono alcune perplessità sul concetto di “sistema di controllo sull’attuazione” del modello.

Si indica che “qualche indizio interpretativo circa il significato da attribuire alla locuzione ‘sistema di controllo’ può ricavarsi dalla circolare del Ministero del lavoro dell’11 luglio 2011. Essa prevede che, nell’ambito del Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, rappresenta sistema ‘idoneo’ la combinazione dei processi di monitoraggio/audit interno (anche relativamente all’effettiva applicazione del sistema disciplinare) e del riesame della direzione, che ‘prevedano il ruolo attivo e documentato’ dei soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza e dell’alta direzione (cioè i più alti livelli direzionali dell’organizzazione ex par. 4.2. BS OHSAS 18002:2008)”.

E un “ulteriore indice di valutazione può trarsi dal decreto del ministero del lavoro del 13 febbraio 2014, relativo alle procedure semplificate per l’adozione dei modelli organizzativi nelle piccole medie imprese, secondo cui il sistema di controllo è idoneo in presenza delle condizioni previste dalla circolare del Ministero del lavoro dell’11 luglio 2011, oppure in caso di nomina di un Organismo di vigilanza, che sia monocratico e coincida con l’organo dirigente, secondo la previsione dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 231/2001”.

Tuttavia è evidente – continua il relatore – che il D.Lgs. 231/2001 ed il D.Lgs. 81/2008 prevedano “disposizioni diverse in materia di controllo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”:

– “il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e l’attività di vigilanza dell’Organismo devono avere come punto di riferimento gli illeciti che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 25-septies”;

– “il d.lgs. n. 81/2008 ed il relativo ‘sistema di controllo’ hanno per oggetto tutte le violazioni di  disposizioni relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche non configuranti alcuno dei reati richiamati dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001”.

E dunque riguardo ai rapporti tra Organismo di vigilanza e “sistema di controllo” ex art. 30, D.Lgs. 81/2008, “si possono ipotizzare diverse soluzioni, speculari alle alternative che si pongono in ordine al rapporto tra M.O.G. di cui al d.lgs. n. 231/2001 e “modello organizzativo” ex d.lgs. n. 81/2008”. E viene infatti da chiedersi se l’Organismo di vigilanza “coincida con il ‘sistema di controllo’ ex art. 30, comma 4, per la parte corrispondente; se l’Organismo di vigilanza sia parte del ‘sistema di controllo’ ex art. 30, comma 4; se, infine, il ‘sistema di controllo’ svolga la funzione dell’Organismo di vigilanza (sostituendosi a questo), con efficacia esimente rispetto ai reati-presupposto di cui all’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001”.

In conclusione di questa interessante riflessione sui rapporti tra D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008, il relatore indica che “alla luce della tesi che pare più ragionevole, si deve ritenere che l’ Organismo di vigilanza eserciti un controllo di secondo livello: in questa prospettiva, esso non coincide con il ‘sistema di controllo’ ex art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, ma ne verifica la idoneità ed attuazione limitatamente alle proprie funzioni, così come stabilite dal d.lgs. n. 231/2001, e nell’ambito del perimetro definito dallo stesso, con conseguente necessità di flussi informativi biunivoci”.

Fonte: puntosicuro.it

I 22 errori più comuni dell’Organismo di Vigilanza 231

Ebook della collana 231 Veloce (in 10 minuti apprendi contenuti di altissima qualità), in cui sono pubblicati i 22 errori più comuni dell’Organismo di Vigilanza 231.

L’autore è il Dr. Matteo Rapparini fondatore del blog http://www.consulenza231.org, autore di oltre 20 prodotti (software, corsi on line, modulistica) sul D.lgs 231/01, con oltre 4.800 clienti attivi.

Formato pdf
N° Pagine 10
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2 bandi per incarichi organismo di vigilanza 231

Nell’area Alert 231 sono disponibili due bandi di affidamento incarico membro organismo di vigilanza 231 con scadenza 6 e 13 febbraio 2017.

Puoi accedere ai bandi da  Alert 231

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D.lgs 231/2001: etica aziendale e protezione dei dati personali

È ormai corrente la espressione anglosassone “whistleblowers”, vale a dire suonatori di fischietto, per fare riferimento a dipendenti o soggetti, per lo più interni all’azienda, che segnalano anomalie e illegalità che avvengono all’interno dell’azienda stessa. Il caso clamoroso di Edgard Snowden, che ha segnalato e diffuso attività di intercettazione su larga scala, condotte dalla central intelligence agency, ne rappresentano un esempio clamoroso.

Tuttavia esistono anche casi meno vistosi, ma altrettanto significativi, come ad esempio il caso che vide coinvolti tre dipendenti delle ferrovie dello Stato, che avevano segnalato problemi di manutenzione sulla rete ferroviaria. I tre dipendenti decisero di rivolgersi alla trasmissione Report perché le loro segnalazioni, utilizzando i canali interni della società, non avevano avuto alcun riscontro.

Appare evidente che nella raccolta e nella gestione di questo tipo di segnalazioni possono essere coinvolti dati personali, anche sensibili, che rientrano senz’altro nel campo di protezione offerta dal nuovo regolamento dell’unione europea 2016/679. È in questo contesto che diventa preziosa una recentissima pubblicazione del supervisore europeo per la protezione dati personali, Giovanni Buttarelli, che ha dato indicazioni sulle modalità con cui è possibile proteggere e trattare i dati personali, acquisiti in questo specifico contesto.

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Ad esempio, deve essere garantita la protezione dei dati del segnalatore, per evitare che egli rifugga dall’avanzare preziose segnalazioni, per timore di essere sottoposto a rappresaglie o comunque essere pubblicamente svillaneggiato dai colleghi, che non ci metterebbero più di un minuto a classificarlo come una spia!

Parimenti, i dati delle persone coinvolte nella segnalazione debbono essere protetti con grande attenzione, per il semplice fatto che, almeno finché l’esame della segnalazione non è stato portato a termine, potrebbe anche darsi che non si ravvisino elementi che possano portare all’avvio di una procedura disciplinare o addirittura ad una denuncia alla magistratura inquirente.

Ecco perché, nell’elaborare un codice etico ed in particolare nell’elaborare le procedure che permettono di ricevere segnalazioni di comportamenti potenzialmente illeciti, occorre prestare estrema attenzione alle modalità con cui vengono raccolti e trattati i dati personali di tutti i soggetti coinvolti.

La autorevolezza di chi ha emesso questo documento, che per la verità è indirizzato specificamente alle istituzioni europee, ma che indubbiamente dà preziose indicazioni a chiunque si occupi di dati personali, fa sì che esso possa essere ritenuto una sorta di “norma europea” nel settore, assumendo così la statura di un documento che indica prescrizioni conformi alla regola d’arte.

Il documento è disponibile nella sezione Alert 231

Fonte: www.puntosicuro.it

Selezione pubblica per conferimento di componente organismo di vigilanza ex D.lgs 231/01

 

Ente pubblico provincia di Brescia ha pubblicato bando per conferimento di componente organismo di vigilanza ex D.lgs 231/01 – scadenza 13/7/2016

Iscriviti al servizio Alert versione FULL  per accedere alla documentazione del bando.

 

 

Alcuni consigli per rendere efficace l’attività dell’#organismo di vigilanza #231

Alcuni consigli utili per rendere più efficace l’attività dell’organismo di vigilanza

  1. Valutare sistematicamente la funzionalità ed efficienza dei flussi informativi da e verso le “Aree sensibili”
  2. E’ opportuno prevedere che le riunioni dell’OdV, gli incontri con gli organi societari e le audi-
    zioni dei diversi referenti delle aree sensibili siano documentati da verbali datati, sottoscritti e
    conservati in apposito Libro delle adunanze dell’Organismo di Vigilanza

  3. L’OdV deve curare la predisposizione di periodiche relazioni informative per la Direzione
    aziendale/Organi delegati (di norma su base semestrale) in ordine alle attività di verifica econtrollo compiute ed all’esito delle stesse; detta relazione dovrà altresì venir trasmessa al Collegio sindacale


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  4. L’OdV deve accertarsi di possedere ed attivarsi per ottenere la necessaria dotazione finanziaria

  5. E’ opportuno che l’OdV formuli un Regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali delle proprie riunioni e dei controlli, modalità convocazione e di tenuta delle stesse, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.)

  6. E’ opportuno che l’ODV richieda alla alla società/ente di sottoscrivere una specifica polizza assicurativadi responsabilità civile professionale
  7. Annualmente (ad esempio in sede di approvazione del Bilancio d’esercizio della Società/
    Ente) è consigliabile che sia definito un apposito budget di spesa specificatamente dedicato
    all’Organismo di Vigilanza.

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    Fonte: L’organismo di vigilanza – Linee guida

Migliorare l’attività dell’organismo di vigilanza 231

Uno degli aspetti più critici nella gestione dell’attività dell’organismo di vigilanza 231 è la gestione dei flussi informativi e dei sistemi di monitoraggio. Carenze strutturali e/o funzionali in tale ambito possono determinare “falle” nel modello 231, con gravi ripercussioni sulla prevenzione dei reati presupposto e a  cascata con deleterie conseguenze per l’azienda.

Il flusso informativo da e verso l’organismo di vigilanza è una componente fondamentale che ogni modello 231 deve prevedere e che deve essere attuato in modo corretto.

Vediamo in sintesi quali sono gli aspetti che devono essere considerati e presenti al fine di avere un  efficace flusso informativo e un sistema di monitoraggio efficiente nella gestione dell’odv.

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    1. Presenza di reportistiche appropriate per il monitoraggio dei rischi e dei processi aziendali
    2. L’odv deve utilizzare dei report di Risk Assessment sempre aggiornati
    3. Realizzare periodicamente una Gap Analysis dei processi aziendali valutando indici quantitativi in modo tale da verificare l’eventuale presenza di situazioni “di pericolo” rischio reati
    4. Aggiornare periodicamente (almeno ogni tre mesi) la mappatura dei rischi
    5. Mappare e definire in procedure i flussi informativi tra organismo di vigilanza e i soggetti aziendali
    6. Definire una scala dei rischi evidenziando quelli più rilevanti, in modo da dedicare ad essi maggiori risorse per la loro prevenzione
    7. Definire un elenco dei ruoli aziendali maggiormente esposti a rischio reato
    8. Realizzare il monitoraggio dei rischi mediante indicatori chiave
    9. Definire la composizione dell’ODV in modo tale che siano presenti diverse competenze nei vari settori aziendali (legale, finanza, commerciale, sicurezza lavoro, ambiente, ecc.)

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    10. Presenza di report periodici in cui sono riportate le azioni di miglioramento dei processi a rischio reato
    11. Definizione di report in cui viene valutata la conoscenza del modello 231 da parte del personale
    12. Predisposizione di un archivio contenente le azioni derivanti dalla gestione del modello 231

    Autore: Matteo Rapparini  – direttore di http://www.consulenza231.org
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Avvisi incarichi componenti Odv 231

Categorie:ODV, offerte di lavoro