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Febbario 2013 – convegni gratuiti sul D.lgs 231/01
1) “Il D.Lgs. 231/01 e la responsabilità amministrativa degli enti. I terminali portuali e le compagnie di navigazione: profili pratici e applicativi” venerdì 22 febbraio 2013 presso l’Autorità Portuale di Genova (Sala del Capitano, Palazzo San Giorgio).
Appalto truccato. Condanna ex D. Lgs. 231 per la società che si aggiudica la gara
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La Cassazione, con la sentenza n. 5150 dell’1 febbraio 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto la confisca dei beni di una società ritenuta responsabile ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 in quanto, attraverso raggiri, aveva ottenuto l’aggiudicazione di un appalto pubblico.
Anche se, nella specie, la percezione di denaro non era stata diretta, andava riconosciuta a carico dell’imputata una responsabilità penale per truffa aggravata ai sensi dell’articolo 640 bis del Codice penale; ed infatti – ha precisato la Corte – in presenza di truffe finalizzate alla percezione di erogazioni pubbliche, le somme continuano a essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell’ente privato finanziato; rimane integro, quindi, il vincolo della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate
Fonte: Edotto
D.Lgs. 231/2001: l’attività di ODV e la collaborazione con il RSPP
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Nell’ultimo periodo ho avuto modo di parlare con diversi membri della direzione e RSPP di aziende grandi o multinazionali in merito a come, nelle rispettive aziende, è implementato il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 per gli aspetti inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
La questione, oltre che al noto valore esimente, sarà resa ancora più rilevante quando entrerà pienamente in vigore il rating etico delle aziende; mancano ancora alcune circolari applicative quindi per ora è qualcosa di indeterminato nella concretezza pratica, ma il concetto di fondo è chiaro: tramite questo rating si favorirà l’accesso al credito per le aziende che dimostreranno di rispettare alcuni requisiti etici; fra tali requisiti è compresa la applicazione di un modello 231 esimente.
Quindi parliamo di un elemento fondamentale per la tutela della continuità d’impresa.
Come noto dall’Agosto 2007 anche i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, avvenuti in violazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono annoverati fra i reati “presupposto” elencati dal D.Lgs. 231/2001. Quindi da allora le aziende più prudenti hanno provveduto ad implementare il modello organizzativo con l’intenzione di coprire anche il citato settore.
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Fra gli elementi di base del modello esiste anche la nomina di un Organismo di Vigilanza (ODV), che nominato dall’organo di governo della azienda, per esso svolge una attività di verifica del modello medesimo, ovvero verifica che il modello sia effettivamente attuato e prevenga adeguatamente i reati presupposti.
Nel nostro campo, sicurezza e salute, questo significa che devono esistere nel modello ed essere attuati elementi di organizzazione tali da prevenire gli infortuni e le malattie professionali che potrebbero derivare dai rischi residui presenti in azienda. Su questi si deve esprimere il giudizio e la vigilanza dell’ODV.
Come opera l’ODV
Tutte le aziende cui facevo riferimento all’inizio, così come moltissime altre aziende che conosco, dichiarano di avere un modello che copre anche sicurezza e salute sul lavoro, e hanno nominato un ODV. Ritengono dunque di essere “coperte”. Sarà proprio vero? In molti casi la risposta è negativa.
Un accenno alle caratteristiche che dovrebbe avere un ODV per potere operare adeguatamente, e poi passiamo alle lamentele (che evidentemente l’autore condivide …).
Dicevamo delle caratteristiche necessarie per l’ODV:
1. Indipendenza rispetto a ciò su cui vigila; ovvero non deve essere influenzabile da nessuno e risponde solo all’organo di governo aziendale che a sua volta rappresenta la proprietà (i soci); per la verità l’ODV deve vigilare anche sul comportamento dei componenti dell’organo di governo della azienda;
2. Libertà di azione; quindi si potrebbero pensare a controlli a sorpresa, deve essere garantito il pieno accesso alle strutture aziendali ecc.;
3. Competenza sulle tematiche su cui vigila; dovrebbe quindi comprendere esperti di tutti i reati che il modello vuole prevenire;
4. Continuità di azione; tale da garantire una progressiva presa di conoscenza della azienda e della sua organizzazione, estremamente utile per garantire l’efficacia dell’opera dell’ODV.
Su questi elementi nessuno può obiettare; se mancano anche solo in parte, in caso malaugurato di “rinvio a giudizio” della azienda, il modello potrebbe risultare invalidato.
Veniamo ora alle lamentele che vedremo che si “chiuderanno” evidenziando una relazione con le caratteristiche ai punti 3 e 4 del precedente elenco.
• “La nostra alta direzione si è affidata a XX per lo sviluppo del modello; questi incaricati non ci hanno mai interpellati in merito alla organizzazione operativa che abbiamo in stabilimento per tutelare sicurezza e salute sul lavoro.” (un RSPP)
• “Quando è venuto l’ODV ha chiesto di vedere un po’ di documenti ma nessuno è andato in reparto a vedere cosa facciamo e come lavoriamo.” (un Direttore di Stabilimento)
• “Nell’ODV ci sono solo avvocati e esperti del settore finanziario, nessun tecnico.” (un Datore di Lavoro)
• “L’ODV ha coinvolto come suo consulente un tecnico che dopo neanche una giornata di sopralluogo ha espresso delle opinioni molto personali e prive di evidenze a supporto; alcune di queste opinioni dimostrano che non ha capito proprio nulla del nostro piano di emergenza.” (vari membri di un SPP)
• “Cos’è l’ODV? Io in azienda non l’ho mai visto passare.” (un Capo Reparto)
• “… poi mentre iniziavo a tirare fuori i raccoglitori del DVR mi hanno fermato dicendo: va bene così, basta che ci sia.” (un RSPP)
Si potrebbe continuare su questo tono per qualche centinaio di righe, meglio smettere ora e tirare qualche conclusione, ma prima qualche osservazione di segno opposto:
• “L’ODV, certo che so chi sono, l’ultima volta sono rimasti 3 ore da me a spulciare i verbali di manutenzione.” (un responsabile di manutenzione)
• “Porca miseria, ma come hanno fatto a vedere che quel micro era manomesso? Ma davvero possono ficcare il naso dove vogliono?” (un preposto di reparto)
• “L’ODV mi ha detto che questo verbale di indagine infortunio non è abbastanza dettagliato.” (un RSPP e il relativo Direttore di Produzione)
• “Porca miseria, chi ha lasciato quel carrello elevatore davanti all’uscita anti incendio?? Se lo scopro gli faccio pagare con gli interessi il lavoro che mi hanno fatto fare quelli dell’ODV.” (un capo reparto)
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Non servirebbe neanche commentare, credo. La differenza è abissale e dipende prima di tutto dalle competenze; spesso si rileva una tale mancanza di competenze specifiche da portare a fare le verifiche solo sulla carta, e senza neanche capire di cosa si parla. Ma anche appoggiarsi a consulenti che tramite un unico audit devono esprimere (all’ODV e quindi, tramite esso, all’organo di governo della azienda) un giudizio sulla azienda, beh, non è mica così semplice e fattibile.
Chi scrive mai si è permesso di giudicare una azienda, e più che altro di mettere in discussione le singole scelte aziendali, senza avere avuto il tempo di capire bene cosa fa l’azienda, come lavora, quale è la sua logica organizzativa.
Siccome sicurezza e salute, anche sotto il profilo 231, sono questioni che coinvolgono tutti, proprio tutti i soggetti che operano in una azienda (sebbene a diversi livelli), non possono essere considerati avulsi da quello che concretamente è l’azienda, con i suoi impianti, le sue persone, i suoi modi di lavoro.
È quindi ammissibile, a mio avviso, una fase difficoltosa di start up in cui l’ODV più che dire la sua deve prendere conoscenza del contesto, ma dopo l’ODV deve essere in grado di entrare nel concreto altrimenti si perde completamente la verifica dell’adeguatezza del modello (sempre ammesso che l’applicazione si possa dedurre solo dalle registrazioni cartacee).
La conclusione? Molte aziende hanno nominato ODV incompetenti sui reati di cui stiamo parlando. Se dovessero essere chiamate a rispondere per responsabilità amministrativa nel caso di un infortunio o di una malattia professionale, vedremo cosa riusciranno a dimostrare!
Un piccolo inciso di attenzione anche per i membri degli ODV. È fatto consolidato che ODV negligenti possono essere chiamati in responsabilità civile se l’azienda subisce un danno conseguente da detta negligenza. Il non evidenziare la propria incompetenza su determinati settori non si configura come negligenza nei confronti della azienda che ha conferito un mandato a 360 gradi?
Come dovrebbe operare l’ODV
Proviamo a esprimere il ruolo che dovrebbe avere l’ODV sulle materie di nostra competenza, in modo per quanto possibile ordinato.
Prima di tutto la composizione: sopra abbiamo indirettamente stigmatizzato quegli ODV che non comprendono tecnici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ribadiamo, tecnici che devono essere membri dell’ODV, non consulenti occasionali che farebbero cadere la continuità di azione.
Seconda cosa: il modo di operare, ovvero dove e cosa guardare. Qui il discorso è articolato, e parte da una domanda: quali sono gli elementi di organizzazione che prevengono i reati di cui parliamo, ovvero due reati colposi che si differenziano fra loro solo per la gravità del danno (ma non per la genesi tecnica di eventuali eventi)? Gli elementi che prevengono i reati sono primariamente quelli che permettono di controllare i rischi residui. Quindi elementi di organizzazione, certo, ma che hanno una forte connotazione operativa. Un protocollo del modello che esprime principi generali di buona gestione della sicurezza è quanto di più inutile esista per prevenire un reato colposo in quell’ambito. Quindi l’ODV deve guardare anche e principalmente la parte operativa del modello, e per fare questo deve prima essere stato in campo per capire quali rischi residui caratterizzano l’azienda. E ci deve tornare anche dopo per capire se gli elementi di organizzazione visionati sono davvero sufficienti (adeguati) rispetto ai rischi residui, e se vengono effettivamente rispettati dal personale.
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Terza questione: la continuità di azione. È un aspetto da valutare caso per caso; la continuità di azione ha tre finalità principali:
• Verificare che le questioni evidenziate dallo stesso ODV siano state effettivamente risolte; (miglioramento di ciò che non va bene)
• Verificare che non ci siano nuovi scostamenti dal rispetto delle buone prassi in materia di sicurezza e salute da parte del personale della azienda; (mantenimento di ciò che è soddisfacente)
• Verificare che non siano stati introdotti cambiamenti impiantistici o organizzativi che impattano sulla gestione della sicurezza e della salute in azienda; (monitoraggio del cambiamento)
Quarta questione: la libertà di azione. Tutti sanno che i giorni precedenti a un audit, una bella fetta di azienda è impegnata a fare ordine, pulire, sistemare ecc. Non è esclusa una ripassatina veloce alle principali regole di sicurezza. Quindi quale è l’efficacia vera delle ispezioni dell’ODV? Per la verità si trovano comunque tante cose che non vanno, però non sarebbe male un bel controllo a sorpresa, caso mai sul far della sera quando l’attenzione e la diligenza sono più basse. Si scoprirebbero cose sconcertanti, per chi non conosce la vita d’azienda. Questo per dire l’importanza del fatto che l’ODV possa prendere iniziative libere ed autonome.
Ci potrebbero essere tante altre cose da dire, ma spero di aver dato motivo di riflessione a sufficienza. Poi ognuno dovrà fare i conti con la propria realtà e capire cosa, in quel contesto, deve e vuole aspettarsi dall’ODV.
Fonte: Puntosicuro.it – Alessandro Mazzeranghi
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Approfondimento: modello 231 e legge anticorruzione
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I nuovi reati introdotti dalla legge anticorruzione (190/2012) in vigore dallo scorso 28 novembre rendono necessari un adeguamento in tempi rapidi del modello 231.
Una volta modificato il modello 213, questo deve poi essere approvato dal consiglio di amministrazione o dall’amministratore unico.
L’ODV in tale contesto ricopre un ruolo fondamentale in quanto deve seguire passo per passo le indispensabili integrazioni e aggiornamenti.
Tale esigenza è forte per le società che operano con la pubblica amministrazione, dove è opportuno svolgere un audit dei processi aziendali per individuare i processi e le attività in cui è più elevata la probabilità che vengano commessi i reati sanzionati.
Occorre quindi individuare le aree a rischio e valutare (ponderare il rischio) esistente per i nuovi reati anticorruzione.
Successivamente devono essere individuati i nuovi protocolli di controllo aventi lo scopo di ridurre/eliminare il rischio della commissione reati.
Nella parte speciale del modello 213 andrà inserito il nuovo reato, “quantificato il rischio” ed evidenziate le azioni che da attivare al fine di prevenirlo/evitarlo.
Per fare questo è necessario realizzare interviste con i referenti aziendali delle aree dove i reati corruzione si possono presentare.
E’ importante anche effettuare l’integrazione dei flussi informativi e l’aggiornamento del piano di audit. La documentazione aggiornata va inoltre condivisa con tutti i dipendenti.
Dlgs 231, l’interesse fa la differenza – interessante sentenza
Sulla 231 la Cassazione sceglie l’approccio light se manca l’interesse dell’ente.
La società che abbia omesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale di cui al dlgs 8 giugno 2001, n. 231 non risponde del reato commesso dal dirigente qualora questi abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Deve inoltre esser provata l’inadeguatezza del modello adottato.
Queste in sintesi le motivazioni con cui la Cassazione con la sentenza 40380/12 del 15 ottobre 2012.
Fonte Italia Oggi 5 novembre 2012
Guida gratuita – La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista –
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La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista –
Il CNDCEC ha pubblicato il documento “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista”.
Il documento, pur se orientato ad evidenziare le opportunità di intervento professionale per i commercialisti in questo ambito, costituisce un utile manuale di riferimento, con spunti molto operativi, per chiunque abbia a che fare con l’attuazione del d.lgs 231/01 e/o con la predisposizione e l’aggiornamento del relativo Modello organizzativo.
D.lgs 231/01, più difficile confiscare i beni
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al’art. 25-duodecies ”Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”
Procedura già compilata con modulo di supporto
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La Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 34505 depositata il 10 settembre 2012, interviene sul sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs 231/01 e sul provvedimento di confisca previsto dall’art. 19 d.lg cit., sottolineando che per l’applicazione della misura del sequestro preventivo è richiesto un fumus delicti “allargato” che coincide con il presupposto di gravi indizi dì responsabilità dell’ente.
Ampliati i reati 231 all’impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno
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al’art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”
Procedura già compilata con modulo di supporto
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Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell’ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”:
«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»
L’art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.”
Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.
Le condizioni di particolare fruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), “l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.
In sintesi, l’ente che che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):
– in numero superiore a tre;
– minori in età non lavorativa;
– esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.
L’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 entra in vigore il 9 agosto 2012.
Fonte: Compliance Aziendale
Reati ambientali e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
La Circolare Assonime n. 15 del 2012 esamina il provvedimento legislativo che ha dato luogo ad una ulteriore modifica al d. Lgs. 231/01, estendendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai principali reati ambientali (art. 25 undecies).
Nelle coop collegi sindacali con la vigilanza sulla «231»
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- Fonte: IusLetter
di Adriano Melchiori
Le cooperative beneficiano delle semplificazioni, in vigore dal 1° gennaio 2012, conseguenti all’introduzione del sindaco unico nelle Srl e alla possibilità di attribuire al collegio sindacale le funzioni dell’organismo di vigilanza 231. Con la conversione del Dl semplificazioni 5/2012, la nomina del sindaco unico diviene l’opzione principale per le coop-Srl, mentre è preclusa alle coop-Spa. La conferma arriva dallo studio 113-2012/I del Notariato che commenta i riflessi nelle cooperative della nuova disciplina del sindaco unico nelle srl.
La nomina dell’organo di controllo nelle cooperative è obbligatoria se emettono strumenti finanziari non partecipativi e al verificarsi di una delle condizioni previste dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477. Nonostante l’articolo 2543 faccia riferimento letterale al solo collegio sindacale, la disciplina dei controlli applicabile è quella delle società per azioni nelle coop-Spa e delle società a responsabilità limitata nelle coop-Srl, caratterizzate da un attivo non superiore a un milione di euro o da un numero di soci inferiori a 20.
Le coop-Spa nominano il collegio sindacale, sia in caso di attivazione obbligatoria che facoltativa, e il revisore legale, in ogni caso. Possono attribuire le funzioni di revisione al collegio sindacale, costituito da revisori iscritti, sempre che non redigano il bilancio consolidato e non siano enti di interesse pubblico. Per il Notariato, rimane controversa e non perseguibile, attualmente, la possibilità per le coop-Spa di ricorrere al sindaco unico.
Nelle coop-Srl la normativa di riferimento per la disciplina dei controlli è l’articolo 2477 e lo statuto diviene decisivo per stabilire l’assetto e il soggetto dei controlli. In concreto, la coop-Srl può attivare i controlli inerenti a legalità e gestione nominando un sindaco o il collegio sindacale. Per la revisione legale può incaricare un revisore esterno, oppure attribuire la funzione di revisione all’organo di controllo, monocratico o collegiale, composto da iscritti nel registro.
Nel silenzio dello statuto, nomina un sindaco unico scelto tra i revisori iscritti. I collegi sindacali nominati entro il 2011, in ogni caso, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato.
Dal 2012, inoltre, anche i collegi sindacali delle cooperative possono svolgere le funzioni di vigilanza 231. L’inclusione si giustifica per l’applicabilità alle cooperative delle disposizioni sulle società di capitali. Questa, infatti, si prefigge di ridurre gli oneri per le imprese e di escludere che possa essere aprioristicamente invocata l’incompatibilità delle funzioni se al collegio sindacale è assegnato il compito di organismo di vigilanza 231. Non avrebbe alcun senso escludere l’incompatibilità nelle società di capitali e non nelle coop che condividono la medesima struttura degli organi di governance.





