Archivio
Aggiornamento Alert 231 29/5/2015
In questo video sono presentate le ultime novità della settimana sul D.lgs 231/01
disponibili integralmente dal servizio Alert 231
29/5/2015
Ambiente, 5 nuovi reati entreranno nel D.lgs 231/01
*************************************************************************
Alert 231 è il nuovo servizio di aggiornamento rapido relativo al D.lgs 231/01.
Guarda il video di presentazione e scarica l’esempio per email
*************************************************************************
Nuove fattispecie di reato nel nostro ordinamento, fra cui disastro ambientale (per cui si prevede la reclusione da 5 a 15 anni) e smaltimento di rifiuti radioattivi, con aggravanti se i delitti sono commessi con la «longa manus» della mafia.
Invece, sconti di pena per chi si attiva nella bonifica dei luoghi contaminati (ravvedimento operoso), mentre vengono soppresse le norme che vietavano l’uso della tecnica esplosiva dell’«air gun» per le ispezioni dei fondali marini, finalizzate alla ricerca di idrocarburi.
L’aula della camera ha approvato ieri pomeriggio il testo unificato delle proposte di legge (342-957-1814-B) che disciplinano i delitti contro l’ambiente, «reati piuttosto gravi, per i quali abbiamo previsto pene congrue, in un impianto normativo tutto sommato equilibrato», ha detto a ItaliaOggi Alfredo Bazoli (Pd), relatore del provvedimento; il parlamentare, inizialmente contrario, ha dovuto accettare il parere favorevole del governo (nella persona del ministro dell’ambiente Gianluigi Galletti) agli emendamenti soppressivi delle norme contro le ricerche petrolifere mediante l’«air gun» di Sc, Ap e Fi, passati con scrutinio segreto, che hanno imposto così l’obbligo di un nuovo esame del testo da parte dei senatori.
Come già sottolineato, dopo i casi Eternit (contaminazione da amianto a Casale Monferrato) e Terra dei fuochi (area fra Napoli e Caserta, in cui sono stati versati rifiuti altamente tossici) il legislatore ha messo nero su bianco cinque nuovi reati: per il disastro ambientale è contemplata una pena da 5 a 15 anni di carcere, per l’inquinamento, invece, da 2 a 6 anni (con multa da 10.000 a 100.000 euro); per entrambe le fattispecie si introducono aggravanti, in caso dalle azioni commesse contro l’ambiente derivino lesioni personali, o morte.
Laddove, poi, i reati di inquinamento e di disastro ambientale vengano commessi per colpa, anziché per dolo, le pene previste vengono ridotte da un terzo a due terzi, mentre il traffico e il rilascio nei terreni di materiale ad alta radioattività cagionerà da 2 a 6 anni di carcere; impedire, poi, i controlli di luoghi inquinati costerà da 6 mesi a 3 anni (si veda anche tabella nella pagina).
Fonte: Compliancenet
Alert 231, per il tuo aggiornamento rapido sulle novità D.lgs 231/01
E’ stato pubblicato il nuovo servizio Alert 231,
il nuovo servizio di aggiornamento rapido relativo al D.lgs 231/01.
Con Alert 231 ricevi nella tua email le novità 231 raccolte quotidianamente in rete:
_ notizie
_ sentenze/giurisprudenza
_ convegni/corsi gratuiti
_ offerte di lavoro
_ rassegna stampa
_ social network
e con un click accedi direttamente alla fonte. Senza perdere tempo in ricerche inutili!
Scarica l’esempio e accedi al video di presentazione dal seguente link
Download documento Modelli 231 e interazioni con i modelli per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro
*********** CORSI ON LINE 231 ***************
Esperto 231
Esperto ODV 231
Diventa un professionista 231 ed entra nel network
Edirama per acquisire nuovi incarichi professionali
*********************************************
Questa settimana vi segnaliamo questo interessante documento pubblicato su Diritto24.ilsole24ore.it dal titolo:
Modelli 231 e interazioni con i modelli per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Si tratta di una serie di interessanti articoli di approfondimento sui modelli 231 e i modelli SGSL.
Collegio sindacale e Odv: incroci sì, ma con cautela (Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 2014)
************** SPECIALE ODV 231 **********
Soluzione completa rivolta a coloro che vogliono sviluppare le proprie competenze in ambito Organismo di Vigilanza e disporre del materiale operativo per svolgere questa attivita’.
Corso on line + software professionale + modulistica operativa
In offerta con lo sconto 42%
**********************************************
Fonte: Il Sole 24 Ore
Dal 2012 i due soggetti possono coincidere ma la scelta deve essere ponderata caso per caso
- di Luca Bicocchi e Davide Rossetti
Torna al centro dell’attenzione la possibile coincidenza tra organismo di vigilanza (Odv) e collegio sindacale. A riproporre la questione sono le linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi in base al Dlgs 231/2011, approvate dal ministero della Giustizia ex articolo 6, comma 3 dello stesso decreto.
La legge 183/2011 ha comportato l’inserimento nell’articolo 6 del Dlgs 231 di un nuovo comma 4-bis in base al quale, dal 1° gennaio 2012, nelle società di capitali il collegio sindacale può svolgere le funzioni dell’Odv.
Una modifica in controtendenza rispetto all’orientamento dottrinale che si stava formando e che ha generato posizioni diverse tra gli interpreti.
Le posizioni
Contro l’ipotesi della coincidenza si è da sempre schierata l’Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza (principalmente per il possibile conflitto di interessi tra due organi con diverse finalità, funzioni e referenti), ma di posizione analoga si trova traccia nella circolare della Guardia di Finanza n. 83607 del marzo 2012 che rileva come «si è concluso pacificamente che l’Odv non possa essere rappresentato dal collegio sindacale»; con l’annotazione aggiuntiva che «occorrerà valutare con attenzione la nomina di alcuno dei sindaci quale membro dell’Odv, anche se nella prassi tale attribuzione è sempre più frequente».
Con ben maggiore apertura si esprime invece il codice di autodisciplina delle società quotate che – anche nell’ultimo aggiornamento, reso pubblico il 15 luglio 2014 – affida la scelta alle società stesse.
Anche il Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), nel proprio documento del settembre 2012 prende atto che la nuova formulazione dell’articolo 6 «pone fine all’annosa questione relativa alla possibilità per il collegio sindacale di svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza» ma invita comunque gli iscritti a tenere sempre ben presenti le sostanziali differenze tra le due figure (da ultimo evidenziando «che, anche per il singolo sindaco, in relazione ad alcuni dei reati elencati dal decreto si ripropone il problema dell’incompatibilità tra la funzione di controllore e quella di controllato»).
Di seguito l’istituto di ricerca di categoria (Irdcec) con il documento n. 18 del maggio 2013 sottolinea i vantaggi connessi alla coincidenza tra i due organi, a partire dalla «migliore diffusione e maggiore tempestività» dei flussi informativi.
Posizione più marcata ha assunto la Banca d’Italia che nell’aggiornamento del 2 luglio 2013 della circolare n. 263/2006 afferma che «l’organo con funzione di controllo svolge, di norma, la funzione dell’Odv (…) Le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione».
Senza dimenticare la Cassazione (sentenza a Sezioni unite 38343/2014), secondo cui «le innovazioni normative in ordine alla composizione dell’Odv (…) non mettono in crisi la primaria istanza di indipendenza dell’organo».
In questo scenario l’ultima versione delle linee guida di Confindustria segnala «l’opportunità organizzativa offerta dal legislatore» ed evidenzia «che l’attribuzione di tale duplice ruolo deve essere oggetto di attenta valutazione, per evitare in concreto l’insorgere di possibili conflitti d’interesse o di carenze del sistema dei controlli».
Da ultimo, rileva che «probabilmente saranno inclini a percorrere tale opzione organizzativa soprattutto le imprese caratterizzate da una minore complessità strutturale» (quindi realtà lontane dagli enti cui Banca d’Italia si rivolge).
Valutazione caso per caso
In conclusione, si possono fare due osservazioni:
• non esistono soluzioni precostituite: serve una valutazione caso per caso sulla composizione e fisionomia degli organismi, concretamente riferita agli elementi oggettivi e soggettivi del singolo contesto;
• nel ponderare i principi di autonomia e indipendenza in caso di coincidenza tra collegio sindacale e Odv è bene non perdere di vista la necessaria “distanza” tra management e collegio sindacale, prevista dal Codice civile. Il collegio, infatti, è nominato dall’assemblea, che ne determina i compensi, e risponde idealmente ai soci; mentre, come si ritiene generalmente, l’Odv viene nominato e vede determinato dallo stesso Cda il proprio compenso.
La circolare Abi 1-11 gennaio 2012 prevede che l’assegnazione delle funzioni di Odv al collegio sindacale può essere deliberata dal Cda senza necessità di modifiche statutarie, avendo sostanzialmente natura di mandato/incarico professionale e non di integrazione/estensione del mandato legale del collegio sindacale.
A parere di chi scrive, tuttavia, per preservare al meglio l’indipendenza del collegio sindacale rispetto al management – se una società intende optare strutturalmente per la coincidenza tra collegio e Odv – è preferibile che la scelta venga codificata e portata a regime statutariamente, con nomina e determinazione dei compensi affidata all’assemblea.
Come vendere i servizi di consulenza D.lgs 231/01 parte 1
******** ESPERTO 231 ***********************
Corso on line Esperto 231 – completo
per sviluppare le tue competenze professionali
e acquisire nuovi clienti – Da soli 99 €
*********************************************
La vendita dei servizi di consulenza relativi al D.lgs 231/01, costituisce un’ottima opportunità professionale per le società di consulenza che abitualmente propongono servizi inerenti la certificazione e la sicurezza del lavoro.
Infatti la presenza di reati afferenti la prevenzione dei rischi e l’ambiente rendono quasi naturale, la realizzazione di sistema documentale 231 sull’onda dell’ordinaria consulenza professionale.
Occorre ricordare che la consulenza che per comodità definirò “231”, rappresenta oggi un’interessante occasione professionale per gli importi economici ritraibili e per il lavoro continuativo che spesso segue la realizzazione del modello 231.
Il problema da cui voglio partire è quello relativo a come acquisire clienti potenzialmente interessati al modello 213.
Tale adempimento pur non essendo esplicitamente obbligatorio, nella realtà lo diviene nel momento in cui assume carattere esimente per le eventuali responsabilità in capo all’azienda, per reati come i sopraindicati reati sicurezza del lavoro (lesioni gravi o morte in seguito a infortunio).
Pertanto il primo obiettivo di un consulente è quello di verificare tra le società che segue quali siano quelle maggiormente esposte a questi reati, e proporre l’ombrello protettivo 231, come la soluzione ottimale di fronte a eventi infortunistici gravi.
Successivamente consiglio di orientare la propria ricerca di potenziali clienti a quelle aziende che operano in ambito appalti pubblici. Questo perchè le recenti norme contro la corruzione nel settore pubblico, hanno determinato la crescente richiesta delle stazioni appaltanti, dei modelli 231 come requisito inderogabile per partecipare ai bandi di gara.
In tale contesto il consulente deve preferibilmente ricercare competenze professionali in ambito legale, con un’esperienza significativa nell’area prevezione corruzione e quindi rivolgersi a un avvocato con il quale costituire un team di lavoro completo.
L’integrazione delle relative e specifiche competenze costituisce un’ottima chiave d’ingresso nelle aziende ove la partecipazione a bandi pubblici costituisce il core business.
E’ utile pertanto verificare quali siano le stazioni appaltanti e i relativi recenti bandi in cui il requisito 231 è stato richiesto, individuare le aziende che hanno partecipato a tali bandi per capire quali siano le realtà analoghe (leggi concorrenti) che hanno probabilmente necessità di sviluppare il modello 231.
La prossima settimana pubblicherò un’ulteriore contributo su tale importante argomento!
Se vuoi contattarmi scrivi a info@edirama.org
Come ridurre la responsabilità dei membri dell’Organismo di Vigilanza 231
**** CORSI ON LINE 231 *****
Esperto D.lgs 231/01
Esperto Membro oDV 231/01
*****************************
Circa il delicato profilo della tutela dei componenti dell’Organismo di Vigilanza contro le responsabilità derivanti dallo svolgimento di tali funzioni, il sistema di controlli realizzato con il modello 231 può presentare alcune lacune. La pratica aziendalistica insegna infatti che un sistema efficiente di gestione dei rischi (quale appunto quello che il legislatore mirava ad attuare con la disciplina introdotta dal D.Lgs 231/2001 e dal D.Lgs 6/2003 di riforma del diritto societario) presuppone che anche il margine di rischio che sfugge al controllo possa essere gestito, ricorren- do al rimedio assicurativo1. In merito si rileva che mentre la prassi conosce ed impiega una vasta gamma di polizze volte ad assicurare la responsabilità di amministratori, sindaci e revisori legali, a tutt’oggi sono molto limitati sia i casi di inserimento nelle normali polizze di RC professionale dei rischi derivanti dall’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza sia di specifici prodotti assi- curativi volti a coprire in via esclusiva i suddetti rischi.
Peraltro, le riflessioni e gli approfondimenti svolti in precedenza sub 6 e 7, hanno consentito di ricostruire la responsabilità dei componenti dell’OdV nell’ambito della responsabilità professionale, individuandone i confini.
**** CORSI ON LINE 231 *****
Esperto D.lgs 231/01
Esperto Membro oDV 231/01
*****************************
D’altra parte si è già avuto modo di osservare come il fatto che il D.Lgs 231/2001 non attribuisca all’Organismo di Vigilanza una posizione di garanzia né conferisca poteri di intervento ai fini della prevenzione/ impedimento di comportamenti irregolari o illeciti da parte degli amministratori o degli altri destinatari del Modello, ma si limiti ad indicare le modalità organizzative e le condizioni in pre- senza delle quali la società può andare esente da responsabilità amministrativa, consente di affer- mare che il perimetro dei danni risarcibili è molto più ristretto di quello entro il quale sono chiamati a rispondere i componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo: nel senso che tale perimetro risulta circoscritto al solo pregiudizio subito dall’ente a seguito delle sanzioni (pecuniarie ed interdittive) applicate di fronte alla commissione del reato presupposto: poiché solo tale pregiu- dizio si pone in correlazione causale immediata e diretta con inadempimento.
A ciò aggiungasi che tale responsabilità non potrà mai essere attribuita su basi puramente og- gettive, ma dovrà essere fondata, da un lato, sull’accertamento di un inadempimento (consistente in una violazione dell’obbligo di diligenza nello svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui i com- ponenti dell’Organismo di Vigilanza sono contrattualmente investiti), e d’altro lato sull’accertamento della sussistenza di un nesso di correlazione causale tra l’inadempimento ed il danno.
**** CORSI ON LINE 231 *****
Esperto D.lgs 231/01
Esperto Membro oDV 231/01
*****************************
Inoltre, la responsabilità dei componenti dell’Organismo di Vigilanza non potrà mai essere affer- mata sulla base di una valutazione di inadeguatezza o di inefficacia del Modello Organizzativo ef- fettuata nel giudizio penale, ma potrà essere accertata e dichiarata solo all’esito di un giudizio civile promosso dall’ente nei loro confronti, e sempreché in tale giudizio l’ente dia la prova dell’inadempi- mento dei componenti dell’Organismo di Vigilanza ai loro obblighi e della sussistenza del nesso di consequenzialità causale tra l’inadempimento ed il danno (consistente, quest’ultimo, nella sanzione applicata dal giudice penale).
Alla luce delle considerazioni che precedono sembra pertanto ragionevole concludere che, seb- bene ai componenti dell’Organismo di Vigilanza sia imposto un elevato grado di diligenza nell’ese- cuzione della prestazione (in ragione della natura professionale dell’incarico), nella pratica la di- mostrazione dell’inadempimento (e cioè della violazione dell’obbligo di diligenza) e della sua cor- relazione causale con il danno non saranno così agevoli. Con la conseguenza che le ipotesi di attribuzione di una responsabilità risarcitoria in capo ai componenti dell’Organismo di Vigilanza dovrebbero rimanere necessariamente (e ragionevolmente) circoscritte ai soli casi in cui siano ac- certate gravi negligenze, e a tali negligenze si possano ragionevolmente imputare l’inadeguatezza o la mancata attuazione del Modello Organizzativo.
Ciononostante, si è già rilevato come, ad oggi, le compagnie assicurative non offrano prodotti specifici volti ad assicurare la responsabilità dei componenti dell’Organo di Vigilanza.
**** CORSI ON LINE 231 *****
Esperto D.lgs 231/01
Esperto Membro oDV 231/01
*****************************
Dunque nel caso in cui le funzioni di Organismo di Vigilanza siano affidate a soggetti legati alla società/ente da un rapporto di lavoro subordinato ovvero siano affidati a consulenti esterni, legati all’ente da un rapporto di prestazione d’opera professionale2, poiché il rischio derivante da tale atti- vità non rientra normalmente nella descrizione dei rischi assicurati contenuta nelle consuete polizze di assicurazione della responsabilità professionale e della responsabilità dei lavoratori autonomi e subordinati, la soluzione oggi preferibile pare essere quella di ricorrere alla stipulazione di una poliz- za D&O3, integrata – nelle condizioni particolari – con l’inclusione della copertura dei rischi derivanti dalla funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza4.
In ogni caso si suggerisce ai professionisti componenti di OdV di valutare l’inserimento nella propria RC professionale dei rischi derivanti dai suddetti incarichi con una clausola del tipo: “…la compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civil- mente responsabile a sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un comportamento colposo, cioè qualsiasi atto od omissione, errore, imperizia, negligenza o imprudenza commessi dall’assicurato stesso nel- lo svolgimento dell’attività di componente dell’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6, 1° co. lett.b, D.Lgs 231/2001, nonché per spese legali e costi di difesa…”5.
Fonte: ODC Torino
**** CORSI ON LINE 231 *****
Esperto D.lgs 231/01
Esperto Membro oDV 231/01
*****************************
I reati privacy entrano nel D.lgs 231/01. Ecco cosa devono fare le aziende.
**************************************
Kit aggiornamento modello 231
reati frode informatica, trattamento illecito dei dati,
inosservanza provvedimenti garante, uso indebito carte di credito,
falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al garante
**************************************
I reati privacy entrano nel paniere dei reati presupposto previsti dal D.lgs 231/01.
A prevederlo è l’articolo 9 del Dl 14/8/2013, n. 93 (qui il testo su NormAttiva) contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.
Ma se l’introduzione dei reati di frode informatica e di contraffazione di carte di credito non comporta per le aziende importanti conseguenze sotto il profilo operativo, i delitti in materia di privacy risultano di grande impatto, soprattutto per la configurazione della responsabilità per l’illecito trattamento dei dati, violazione potenzialmente in grado di interessare l’intera platea delle società commerciali.
A evidenziare questa circostanza è la Corte di Cassazione , con la recente relazione III/01/2013 del 22/8/2013 (qui in pdf, 104 K, 11 pp.) che ha fornito una prima interpretazione sulle novità apportate dal citato Dl 93/2013.
Cosa devono fare le aziende
Le aziende che hanno già adottato Modelli Organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/01 dovranno aggiornarli al nuovo reato presupposto attraverso l’effettuazione di un Audit specifico 231/Privacy che evidenzi eventuali aree di criticità sulle quali operare al fine di evitare comportamenti che possano portare a commettere reati Privacy.
**************************************
Kit aggiornamento modello 231
reati frode informatica, trattamento illecito dei dati,
inosservanza provvedimenti garante, uso indebito carte di credito,
falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al garante
**************************************
Le nuove norme
L’articolo 9 ha innanzitutto introdotto una nuova aggravante ad effetto speciale del delitto di frode informatica (640–ter del codice penale) nel caso in cui il fatto venga commesso con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
La pena prevista è la reclusione da due a sei anni di reclusione e da 600 a 3.000 euro di multa. Scopo normativo, secondo la relazione della Cassazione, è l’ampliamento della tutela dell’identità digitale per aumentare la fiducia dei cittadini nell’utilizzazione dei servizi online e porre un argine al fenomeno delle frodi realizzate mediante il furto di identità.
La medesima norma ha poi inserito detto reato di frode informatica, aggravato dalla sostituzione dell’identità digitale, l’indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (articolo 55 comma 9 del Dlgs 231/2007), nonché i delitti (ma non le contravvenzioni) in materia di violazione della privacy previsti dal Dlgs 196/2003 – e cioè le fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle dichiarazioni notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante – nel catalogo dei reati che fanno scattare la responsabilità degli enti a norma del Dlgs 231/2001.
Le conseguenze pratiche
Tutte le imprese che hanno già adottato modelli organizzativi a norma del Dlgs 231/2001 per prevenire le sanzioni in caso di commissione dei reati che comportano appunto la responsabilità dell’ente (reati fonte) ovvero quelle che, in futuro, intendono predisporre tali modelli, dovranno ora prevedere anche le misure organizzative e di prevenzione per questi nuovi delitti.
Come segnala la Cassazione, se gli aggiornamenti in materia di frode informatica e contraffazione di carte di credito non paiono destinati ad assumere particolare rilevanza in sede applicativa, la previsione dei delitti in tema di privacy risulta invece di grande impatto, soprattutto per la configurazione della responsabilità da reato per l’illecito trattamento dei dati. Si tratta di violazioni potenzialmente in grado di interessare l’intera platea delle società commerciali e delle associazioni private soggette alle disposizioni del Dlgs 231/2001.
In assenza di tali modelli preventivi, ovvero se erano stati predisposti in modo inadeguato, qualora i vertici dell’impresa dovessero commettere uno dei delitti previsti in materia di privacy, la società sarà soggetta ad una sanzione da 100 a 500 quote. Non proprio una multa da divieto di sosta, considerato che una quota singola può variare da un minimo di 258 fino a un massimo di 1.549 euro.
**************************************
Kit aggiornamento modello 231
reati frode informatica, trattamento illecito dei dati,
inosservanza provvedimenti garante, uso indebito carte di credito,
falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al garante
**************************************
In sintesi
Frode informatica: il Dl 93/13 sul “Femminicidio” si occupa in realtà anche di frodi informatiche, prevedendo nuove ipotesi aggravate del reato già punito dall’articolo 640–ter del codice penale
A rischio le aziende: l’aspetto più dirompente delle nuove norme sulla privacy riguarda le aziende, che rispondono per responsabilità degli enti (Dlgs 231/2001) se non adottano misure per prevenire i reati dei dipendenti
Identità digitale: in particolare ora si rischiano da due e fino a sei anni di carcere se il reato informatico è commesso mediante la sostituzione di persona, cioè utilizzando dati anagrafici di soggetti inconsapevoli
Modelli organizzativi: come per le altre decine di “reati– fonte” previsti dal Dlgs 231/2001, le imprese per non incorrere in sanzioni gravi (da 25.800 a 774.500 euro) dovranno predisporre protocolli interni anti–abusi
Obbligo per le strutture sanitarie del Lazio accreditate, di avere il modello 231
************ SOFTWARE D.LGS 231/01 ***********
Le soluzioni complete per aziende, consulenti, membri ODV
per creare il modello 231, gestire l’attività dell’ODV
********************************************************
La Regione Lazio, con Decreto del Commissario ad Acta del 9 maggio 2013 n. U00183, ha approvato lo schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie.
In considerazione della necessità di assicurare, ai fini dell’accreditamento, che le strutture sanitarie private garantiscano oltre ai tradizionali requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi, anche requisiti minimi di affidabilità e onorabilità che elevino gli standard di qualità, il suddetto Decreto, all’art. 2, ha previsto che l’ASL, al momento della sottoscrizione del contratto, acquisisca dell’ente:
- certificazione di iscrizione in CCIAA o al R.E.A.;
- certificato generale del casellario giudiziario dei soggetti che hanno la rappresentanza legale della struttura sanitaria;
- autocertificazione, da parte di ciascun socio persona fisica che possieda quote o azioni della struttura sanitaria, dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità con lo svolgimento dell’attività prestata per il SSN.
- dichiarazione circa l’osservanza della normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, nonché circa l’avvenuta valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro e, in ogni caso, dell’adempimento a tutte le prescrizioni di cui di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il medesimo articolo ha, altresì, previsto che la struttura sanitaria trasmetti all’ASL una dichiarazione attestante l’avvenuta adozione del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 in materia di prevenzione dei reati, ovvero l’adesione al Codice Etico adottato sulla base del modello proposto dalla Regione, allegato alla delibera, e l’impegno all’adozione di un proprio Modello Organizzativo entro la fine del 2014
Fonte: Aiop
Sentenze 231 segnalate dall’ufficio del massimario
********* PACCHETTO SOFTWARE 231 ************
SCONTO 50%
*******************************************************
L’ufficio del massimario ha elaborato anche per il 2012 la rassegna della giurisprudenza della Cassazione. Per quanto concerne il D.lgs 231/01 sono riportate le seguenti sentenze:
1) Cassazione sezione VI n. 30085/2012 – La normativa D.lgs 231/01 non si applica alle imprese individuali, in quanto è riferita ai soli soggetti collettivi
2) Cassazione sezione VI n. 34505/2012 – Nel sistema normativo D.lgs 231/01 la confisca è configurata come sanzione principale, al pari delle sanzioni interdittive, per la cui applicazione a titolo cautelare l’articolo 45 – richiede l’acquisizione di gravi indizi di responsabilità dell’ente
3) Cassazione sezione V n. 44824/2012 – Il fallimento di una società non costituisce causa di estinzione dell’illecito previsto dal D.lgs 231/01 nè delle sanzioni irrogate a seguito dell’accertamento della responsabilità da illecito dell’ente








