Quesito risolto D.lgs 231/01 – Scelta dei componenti ODV

********* PACCHETTO SOFTWARE 231 ************

Il pacchetto di software per creare e aggiornare
i modelli 231 Licenza per 2 pc
N° aziende gestite illimitato

****************************************************

Quesito: Quali sono i criteri di scelta dei componenti dell’ODV?

Risponde Dr. Matteo Rapparini – Titolare di Edirama – http://www.sicurezzapratica.com

La legge non fornisce in dettaglio la composizione dell’organismo di vigilanza. Le linee guida di Confindustria indicano che la composizione monocratica dell’organismo è preferibile nelle aziende prive di strutture complesse con basso profilo di rischio reati.
In aziende di medie-grandi dimensioni, più complesse di una piccola azienda, ove
l’attività di mappatura delle aree sensibili ha evidenziato molteplici e differenti processi a
rischio, per ognuno dei quali sono richieste professionalità e conoscenze specifiche difficilmente rinvenibili in un unico soggetto, è indispensabile optare per una composizione collegiale.

Fino al 2012 era vietato al collegio sindacale ricoprire la funzione di Organismo Di Vigilanza, l’art. 14, co. 12, L. 12 novembre 2011, n. 183, ha modificato direttamente l’art. 6, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo espressamente la possibilità che la funzione di organismo di vigilanza ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia svolta direttamente dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo della gestione.

In particolare, il nuovo co. 4-bis, art. 6 prevede testualmente:

«Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
Va sottolineato come la disposizione attuale non preveda testualmente la possibilità di attribuire il ruolo di organismo di vigilanza anche al sindaco o revisore unico.
Infatti, il co. 4-bis era stato oggetto di modifica in tal senso dall’art. 16, co. 2, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 che aveva espressamente inserito fra i soggetti idonei al controllo 231 anche il sindaco unico; tuttavia, tale modifica non è stata confermata in sede di conversione del D.L. 212/2011 (L. 17 febbraio 2012, n. 10), ove il co. 2, art. 16 è stato soppresso.

D.lgs 231/01 – Sentenza Cassazione – Confermato il sequestro sui crediti della societa

********* PACCHETTO SOFTWARE 231 ************

Il pacchetto di software per creare e aggiornare
i modelli 231 Licenza per 2 pc
N° aziende gestite illimitato

****************************************************

La Cassazione, con la sentenza n. 8740 depositata il 22 febbraio 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il sequestro preventivo disposto sui crediti vantati da una società nei confronti di un terzo nell’ambito di un’indagine in cui la società medesima era stata coinvolta ai sensi del Decreto legislativo n. 231/01 con riferimento ai reati di riciclaggio e associazione per delinquere asseritamente posti in essere dai suoi vertici.

I giudici di Cassazione, in particolare, hanno ritenuto determinante, ai fini della applicabilità della misura cautelare del sequestro, che i crediti incriminati fossero certi, liquidi ed esigibili.

Categorie:Legale

Quesito risolto D.lgs 231/01 – Società partecipata e adeguamento reati corruzione

********* PACCHETTO SOFTWARE 231 ************

Il pacchetto di software per creare e aggiornare
i modelli 231 Licenza per 2 pc
N° aziende gestite illimitato

****************************************************

Risponde Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.com
Hai bisogno di una consulenza in ambito D.lgs 231/01?
Scopri il servizio L’Esperto Risponde

Le società partecipate da un ente pubblico, rispetto alle società private, hanno degli adempimenti in più rispetto alle analoghe aziende private, nell’adeguamento ai reati corruzione introdotti nel D.lgs 231/01.
L’adempimento più importante  è quello previsto dall’articolo 1 comma 39 della legge 190/2012, che prevede la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone (anche esterne alla pubblica amministrazione), senza una procedura pubblica di selezione.

Categorie:Quesiti

Sentenze 231 segnalate dall’ufficio del massimario

********* PACCHETTO SOFTWARE 231 ************

Il pacchetto di software per creare e aggiornare
i modelli 231 Licenza per 2 pc
N° aziende gestite illimitato

SCONTO 50%
*******************************************************

 

L’ufficio del massimario ha elaborato anche per il 2012 la rassegna della giurisprudenza della Cassazione. Per quanto concerne il D.lgs 231/01 sono riportate le seguenti sentenze:

1) Cassazione sezione VI n. 30085/2012 – La normativa D.lgs 231/01 non si applica alle imprese individuali, in quanto è riferita ai soli soggetti collettivi

2) Cassazione sezione VI n. 34505/2012 – Nel sistema normativo D.lgs 231/01 la confisca è configurata come sanzione principale, al pari delle sanzioni interdittive, per la cui applicazione a titolo cautelare l’articolo 45 – richiede l’acquisizione di gravi indizi di responsabilità dell’ente

3) Cassazione sezione V n. 44824/2012 – Il fallimento di una società non costituisce causa di estinzione dell’illecito previsto dal D.lgs 231/01 nè delle sanzioni irrogate a seguito dell’accertamento della responsabilità da illecito dell’ente

Categorie:Notizie Tag:

Febbario 2013 – convegni gratuiti sul D.lgs 231/01

Categorie:Notizie

Pubblicato il Software Mansionario Doc

Mansionario 231 consente di realizzare e gestire il mansionario aziendale in modo rapido e completo, in funzione anche delle esigenze di tracciabilità richieste dal D.lgs 231/01

Il software prevede di definire:
_ le mansioni aziendali
_ i processi aziendali
_ associare alle singole mansioni i relativi processi aziendali.

Ogni mansione è descrivibile secondo una logica orientata alla definizione di responsabilità, qualifiche dettagliate, percorso formativo, abilità, esperienza.
Ogni processo è descrivibile relativamente anche ai flussi informativi ricevuti e inviati dall’ODV

In qualsiasi momento è possibile richiamre una mansione o un processo e modificarlo, aggiornando così in pochissimi secondo il mansionario aziendale.

 

 

Vantaggi Mansionario 231
_ consente di realizzare il mansionario aziendale in modo rapido e completo
_ consente di definire correttamente i flussi informativi tra ODV, Mansione e processo

 

Report disponibili:
_ dettaglio singola mansione
_ dettaglio singolo processo

I report sono esportabili in MS word, PDF, via email, stampabili

 

Requisiti: Windows XP, VISTA, Windows 7, Windows 8 – 55 mb liberi su hd
Licenza per 1 pc

Guida

Offerta in corso:

Categorie:Software

Appalto truccato. Condanna ex D. Lgs. 231 per la società che si aggiudica la gara

********* AUDIT 231 CORRUZIONE ************
Lo strumento per aggiornare rapidamente il modello 231
Accedi alla video demo

************************************************

La Cassazione, con la sentenza n. 5150 dell’1 febbraio 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto la confisca dei beni di una società ritenuta responsabile ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 in quanto, attraverso raggiri, aveva ottenuto l’aggiudicazione di un appalto pubblico.

Anche se, nella specie, la percezione di denaro non era stata diretta, andava riconosciuta a carico dell’imputata una responsabilità penale per truffa aggravata ai sensi dell’articolo 640 bis del Codice penale; ed infatti – ha precisato la Corte – in presenza di truffe finalizzate alla percezione di erogazioni pubbliche, le somme continuano a essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell’ente privato finanziato; rimane integro, quindi, il vincolo della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate

Fonte: Edotto

D.Lgs. 231/2001: l’attività di ODV e la collaborazione con il RSPP

****************************************
Cerchi un consulente D.lgs 231/01?
Disponibile l’elenco dei consulenti D.lgs 231/01 –
Se sei un consulente iscriviti subito –
http://www.sicurezzapratica.it/iscrizione_elenco_consulenti_231.htm
********************************************

Nell’ultimo periodo ho avuto modo di parlare con diversi membri della direzione e RSPP di aziende grandi o multinazionali in merito a come,  nelle rispettive aziende,  è implementato il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 per gli aspetti inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
La questione, oltre che al noto valore esimente, sarà resa ancora più rilevante quando entrerà pienamente in vigore il rating etico delle aziende; mancano ancora alcune circolari applicative quindi per ora è qualcosa di indeterminato nella concretezza pratica, ma il concetto di fondo è chiaro: tramite questo rating si favorirà l’accesso al credito per le aziende che dimostreranno di rispettare alcuni requisiti etici; fra tali requisiti è compresa la applicazione di un modello 231 esimente.
Quindi parliamo di un elemento fondamentale per la tutela della continuità d’impresa.

Come noto dall’Agosto 2007 anche i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, avvenuti in violazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono annoverati fra i reati “presupposto” elencati dal D.Lgs. 231/2001. Quindi da allora le aziende più prudenti hanno provveduto ad implementare il modello organizzativo con l’intenzione di coprire anche il citato settore.
********* AUDIT 231 CORRUZIONE ************
Lo strumento per aggiornare rapidamente il modello 231
Accedi alla video demo

************************************************
Fra gli elementi di base del modello esiste anche la nomina di un Organismo di Vigilanza (ODV), che nominato dall’organo di governo della azienda, per esso svolge una attività di verifica del modello medesimo, ovvero verifica che il modello sia effettivamente attuato e prevenga adeguatamente i reati presupposti.
Nel nostro campo, sicurezza e salute, questo significa che devono esistere nel modello ed essere attuati elementi di organizzazione tali da prevenire gli infortuni e le malattie professionali che potrebbero derivare dai rischi residui presenti in azienda. Su questi si deve esprimere il giudizio e la vigilanza dell’ODV.

Come opera l’ODV
Tutte le aziende cui facevo riferimento all’inizio, così come moltissime altre aziende che conosco, dichiarano di avere un modello che copre anche sicurezza e salute sul lavoro, e hanno nominato un ODV. Ritengono dunque di essere “coperte”. Sarà proprio vero? In molti casi la risposta è negativa.
Un accenno alle caratteristiche che dovrebbe avere un ODV per potere operare adeguatamente, e poi passiamo alle lamentele (che evidentemente l’autore condivide …).
Dicevamo delle caratteristiche necessarie per l’ODV:
1. Indipendenza rispetto a ciò su cui vigila; ovvero non deve essere influenzabile da nessuno e risponde solo all’organo di governo aziendale che a sua volta rappresenta la proprietà (i soci); per la verità l’ODV deve vigilare anche sul comportamento dei componenti dell’organo di governo della azienda;
2. Libertà di azione; quindi si potrebbero pensare a controlli a sorpresa, deve essere garantito il pieno accesso alle strutture aziendali ecc.;
3. Competenza sulle tematiche su cui vigila; dovrebbe quindi comprendere esperti di tutti i reati che il modello vuole prevenire;
4. Continuità di azione; tale da garantire una progressiva presa di conoscenza della azienda e della sua organizzazione, estremamente utile per garantire l’efficacia dell’opera dell’ODV.
Su questi elementi nessuno può obiettare; se mancano anche solo in parte, in caso malaugurato di “rinvio a giudizio” della azienda, il modello potrebbe risultare invalidato.

Veniamo ora alle lamentele che vedremo che si “chiuderanno” evidenziando una relazione con le caratteristiche ai punti 3 e 4 del precedente elenco.
•        “La nostra alta direzione si è affidata a XX per lo sviluppo del modello; questi incaricati non ci hanno mai interpellati in merito alla organizzazione operativa che abbiamo in stabilimento per tutelare sicurezza e salute sul lavoro.” (un RSPP)
•        “Quando è venuto l’ODV ha chiesto di vedere un po’ di documenti ma  nessuno è andato in reparto a vedere cosa facciamo e come lavoriamo.” (un Direttore di Stabilimento)
•        “Nell’ODV ci sono solo avvocati e esperti del settore finanziario, nessun tecnico.” (un Datore di Lavoro)
•        “L’ODV ha coinvolto come suo consulente un tecnico che dopo neanche una giornata di sopralluogo ha espresso delle opinioni molto personali e prive di evidenze a supporto; alcune di queste opinioni dimostrano che non ha capito proprio nulla del nostro piano di emergenza.” (vari membri di un SPP)
•        “Cos’è l’ODV? Io in azienda non l’ho mai visto passare.” (un Capo Reparto)
•        “… poi mentre iniziavo a tirare fuori i raccoglitori del DVR mi hanno fermato dicendo: va bene così, basta che ci sia.” (un RSPP)

Si potrebbe continuare su questo tono per qualche centinaio di righe, meglio smettere ora e tirare qualche conclusione, ma prima qualche osservazione di segno opposto:
•        “L’ODV, certo che so chi sono, l’ultima volta sono rimasti 3 ore da me a spulciare i verbali di manutenzione.” (un responsabile di manutenzione)
•        “Porca miseria, ma come hanno fatto a vedere che quel micro era manomesso? Ma davvero possono ficcare il naso dove vogliono?” (un preposto di reparto)
•        “L’ODV mi ha detto che questo verbale di indagine infortunio non è abbastanza dettagliato.” (un RSPP e il relativo Direttore di Produzione)
•        “Porca miseria, chi ha lasciato quel carrello elevatore davanti all’uscita anti incendio?? Se lo scopro gli faccio pagare con gli interessi il lavoro che mi hanno fatto fare quelli dell’ODV.” (un capo reparto)

********* D.LGS 231/01 *************
Software per realizzare e gestire il
modello D.lgs 231/01

************************************

Non servirebbe neanche commentare, credo. La differenza è abissale e dipende prima di tutto dalle competenze; spesso si rileva una tale mancanza di competenze specifiche da portare a fare le verifiche solo sulla carta, e senza neanche capire di cosa si parla.  Ma anche appoggiarsi a consulenti che tramite un unico audit devono esprimere (all’ODV e quindi, tramite esso, all’organo di governo della azienda) un giudizio sulla azienda, beh, non è mica così semplice e fattibile.
Chi scrive mai si è permesso di giudicare una azienda, e più che altro di mettere in discussione le singole scelte aziendali, senza avere avuto il tempo di capire bene cosa fa l’azienda, come lavora, quale è la sua logica organizzativa.
Siccome sicurezza e salute, anche sotto il profilo 231, sono questioni che coinvolgono tutti, proprio tutti i soggetti che operano in una azienda (sebbene a diversi livelli), non possono essere considerati avulsi da quello che concretamente è l’azienda, con i suoi impianti, le sue persone, i suoi modi di lavoro.

È quindi ammissibile, a mio avviso, una fase difficoltosa di start up in cui l’ODV più che dire la sua deve prendere conoscenza del contesto, ma dopo l’ODV deve essere in grado di entrare nel concreto altrimenti si perde completamente la verifica dell’adeguatezza del modello (sempre ammesso che  l’applicazione si possa dedurre solo dalle registrazioni cartacee).

La conclusione? Molte aziende hanno nominato ODV incompetenti sui reati di cui stiamo parlando. Se dovessero essere chiamate a rispondere per responsabilità amministrativa nel caso di un infortunio o di una malattia professionale, vedremo cosa riusciranno a dimostrare!
Un piccolo inciso di attenzione anche per i membri degli ODV. È fatto consolidato che ODV negligenti possono essere chiamati in responsabilità civile se l’azienda subisce un danno conseguente da detta negligenza. Il non evidenziare la propria incompetenza su determinati settori non si configura come negligenza nei confronti della azienda che ha conferito un mandato a 360 gradi?

Come dovrebbe operare l’ODV
Proviamo a esprimere il ruolo che dovrebbe avere l’ODV sulle materie di nostra competenza, in modo per quanto possibile ordinato.
Prima di tutto la composizione: sopra abbiamo indirettamente stigmatizzato quegli ODV che non comprendono tecnici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ribadiamo, tecnici che devono essere membri dell’ODV, non consulenti occasionali che farebbero cadere la continuità di azione.

Seconda cosa: il modo di operare, ovvero dove e cosa guardare. Qui il discorso è articolato, e parte da una domanda: quali sono gli elementi di organizzazione che prevengono i reati di cui parliamo, ovvero due reati colposi che si differenziano fra loro solo per la gravità del danno (ma non per la genesi tecnica di eventuali eventi)? Gli elementi che prevengono i reati sono primariamente quelli che permettono di controllare i rischi residui. Quindi elementi di organizzazione, certo, ma che hanno una forte connotazione operativa. Un protocollo del modello che esprime principi generali di buona gestione della sicurezza è quanto di più inutile esista per prevenire un reato colposo in quell’ambito. Quindi l’ODV deve guardare anche e principalmente la parte operativa del modello, e per fare questo deve prima essere stato in campo per capire quali rischi residui caratterizzano l’azienda. E ci deve tornare anche dopo per capire se gli elementi di organizzazione visionati sono davvero sufficienti (adeguati) rispetto ai rischi residui, e se vengono effettivamente rispettati dal personale.

********* D.LGS 231/01 *************
Software per realizzare e gestire il
modello D.lgs 231/01

************************************
Terza questione: la continuità di azione. È un aspetto da valutare caso per caso; la continuità di azione ha tre finalità principali:
•        Verificare che le questioni evidenziate dallo stesso ODV siano state effettivamente risolte; (miglioramento di ciò che non va bene)
•        Verificare che non ci siano nuovi scostamenti dal rispetto delle buone prassi in materia di sicurezza e salute da parte del personale della azienda; (mantenimento di ciò che è soddisfacente)
•        Verificare che non siano stati introdotti cambiamenti impiantistici o organizzativi che impattano sulla gestione della sicurezza e della salute in azienda; (monitoraggio del cambiamento)

Quarta questione: la libertà di azione. Tutti sanno che i giorni precedenti a un audit, una bella fetta di azienda è impegnata a fare ordine, pulire, sistemare ecc. Non è esclusa una ripassatina veloce alle principali regole di sicurezza. Quindi quale è l’efficacia vera delle ispezioni dell’ODV? Per la verità si trovano comunque tante cose che non vanno, però non sarebbe male un bel controllo a sorpresa, caso mai sul far della sera quando l’attenzione e la diligenza sono più basse. Si scoprirebbero cose sconcertanti, per chi non conosce la vita d’azienda. Questo per dire l’importanza del fatto che l’ODV possa prendere iniziative libere ed autonome.

Ci potrebbero essere tante altre cose da dire, ma spero di aver dato motivo di riflessione a sufficienza. Poi ognuno dovrà fare i conti con la propria realtà e capire cosa, in quel contesto, deve e vuole aspettarsi dall’ODV.

Fonte: Puntosicuro.it – Alessandro Mazzeranghi

********* D.LGS 231/01 *************
Software per realizzare e gestire il
modello D.lgs 231/01

************************************

Categorie:Notizie

Quali sono gli aspetti critici dei modelli 231?

********* D.LGS 231/01 *************
Software per realizzare e gestire il
modello D.lgs 231/01

************************************

Risponde: Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – http://www.sicurezzapratica.com

I giudici penali che hanno condannato enti per inadempimenti alle previsioni D.lgs 231/01, hanno sempre ravvisato nei modelli presentati dalla difesa, forti carenze nella formalizzazione dei comportamenti pratici tenuti dal personale dell’azienda.
Là dove il sistema di deleghe era risultato carente, spesso i giudici hanno ravvisato anche l’assenza o un’insufficiente presenza di procedure operative e di supporto al modello 231/01.

Ecco alcune utili sentenze di riferimento
1) Corte di appello di Milano, sentenza n. 1824 del 21 marzo 2012
L’idoneità del modello adottato libera l’ente da responsabilità. I modelli organizzativi, ove preventivamente adottati rispetto alla commissione del reato ed adeguatamente strutturati, salvano la società dalla responsabilità ex Dlgs 231/2001 anche nel caso di “reati presupposto” integrati dagli organi di vertice.
2) Corte di cassazione, sentenza n. 26188 del 5 luglio 2012
Non integra gli estremi della responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 l’inadempimento delle obbligazioni assunte
La responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi della “231″ non scatta solo perché l’azienda ha male adempiuto agli obblighi contrattuali, anche se fin dall’inizio sapeva di non possedere una struttura adeguata. Ai fini della responsabilità e della confisca è infatti necessario accertare il carattere illecito delle “entrate”
(fonte Il Sole 24 Ore)

Categorie:Senza categoria

Approfondimento: modello 231 e legge anticorruzione

********* AUDIT 231 CORRUZIONE ************
Lo strumento per aggiornare rapidamente il modello 231
Accedi alla video demo

************************************************

I nuovi reati introdotti dalla legge anticorruzione (190/2012) in vigore dallo scorso 28 novembre rendono necessari un adeguamento in tempi rapidi del modello 231.
Una volta modificato il modello 213, questo deve poi essere approvato dal consiglio di amministrazione o dall’amministratore unico.
L’ODV in tale contesto ricopre un ruolo fondamentale in quanto deve seguire passo per passo le indispensabili integrazioni e aggiornamenti.

Tale esigenza è forte per le società che operano con la pubblica amministrazione, dove è opportuno svolgere un audit dei processi aziendali per individuare i processi e le attività in cui è più elevata la probabilità che vengano commessi i reati sanzionati.

Occorre quindi individuare le aree a rischio e valutare (ponderare il rischio) esistente per i nuovi reati anticorruzione.
Successivamente devono essere individuati i nuovi protocolli di controllo aventi lo scopo di ridurre/eliminare il rischio della commissione reati.

Nella parte speciale del modello 213 andrà inserito il nuovo reato, “quantificato il rischio” ed evidenziate le azioni che da attivare al fine di prevenirlo/evitarlo.

Per fare questo è necessario realizzare interviste con i referenti aziendali delle aree dove i reati corruzione si possono presentare.

E’ importante anche effettuare l’integrazione dei flussi informativi e l’aggiornamento del piano di audit. La documentazione aggiornata va inoltre condivisa con tutti i dipendenti.