Offerta lavoro – bando conferimento incarico professionale per redigere il modello 231

Ente pubblico provincia di Salerno ha pubblicato un bando per il conferimento incarico professionale per redigere il modello 231
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Offerta lavoro – bando per servizi relativi all’ implementazione ed aggiornamento del modello organizzativo

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per servizi relativi all’ implementazione ed aggiornamento del modello organizzativo – scadenza 8 giugno 2016  – Ente pubblico Regione Campania
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FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALLA NOMINA A COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

Offerta di lavoro – Specialista – Esperto D.lgs 231/01

Società di intermediazione finanziaria ricerca a Milano uno specialista in D.lgs 231/01
Il/la candidato/a avrà le seguenti responsabilità:
Predisposizione del piano di attività dell OdV;
Aggiornamento del Modello 231 della banca;
Analisi periodica dei rischi 231 ed individuazione di possibili interventi di mitigazione;
Verifiche sulla corretta applicazione delle procedure previste nel Modello 231;
Aggiornamento materiale di formazione e monitoraggio fruizione corsi 231.

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Il sistema probatorio “231” tra autonomia della responsabilità e colpa organi zzativa

Intrinsecamente condizionato dall’adozione e dall’efficace attuazione di un mo-
dello organizzativo, il sistema probatorio delineato dal D.lgs 231/01 (d’ora in poi: Decreto)
assume connotazioni diversificate in relazione al grado di colpa organizzativa addebitabile  all’ente

Invero, nel  calibrare  gli onera  probandi con  riferimento alla posizione  occupata   nella  gerarchia   aziendale  dalla persona  alla   quale  il  reato – presupposto  è  addebitato,  il  Decreto  stabilisce  regole  probatorie  differenziate,  a seconda che il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da persone ad essi sottoposte

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Documento completo: 16 pagine – formato pdf
Autore: (Prof. Carlo Fiorio)

Corso La normativa Anticorruzione e l´impatto sui modelli ex D.Lgs. 231/2001

Sessione formativa AODV231-AIIA: La normativa Anticorruzione e l´impatto sui modelli ex D.Lgs. 231/2001 – Milano, 8 giugno 2016

Nell´ambito delle consuete giornate di approfondimento sulle novità normative e giurisprudenziali inerenti il D.Lgs. 231/2001 – organizzate da AODV231 e dall´Associazione Italiana Internal Auditors – segnaliamo il prossimo appuntamento con una sessione dedicata alle seguenti tematiche:

    • La legge 190/2012 e successive modifiche/integrazioni, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, il piano triennale di prevenzione della corruzione e la Determinazione A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015
  • Whistleblowing: l´attuale normativa per il comparto pubblico; la circolare di Banca di Italia n. 285; il DDL S. 2208 all´esame del Senato

    • Lobbying: Le norme approvate dalla Giunta per il regolamento della Camera il 26.4 u.s.; il DDL C. 3777 presentato in pari data al Senato; le iniziative di Transparency International (IT)

    • Il rating di legalità e quello reputazionale del nuovo codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

    • Misure per la prevenzione della corruzione e Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

    • I controlli antifrode a supporto dell´Organismo di Vigilanza

    • I sistemi di gestione del rischio fiscale (Tax Control Framework) e il Modello 231

Docenti confermati:

  • Avv. Iole Anna Savini, Studio legale Savini, responsabile editoriale sito AODV231, componente del Comitato Esecutivo Transparency International Italia
  • Dott.ssa Ilaria Ricchi, Senior Internal Auditor, Hera SpA
  • Avv. Antonio Carino, Partner, DLA Piper Studio legale tributario associato

    Link

Cassazione – Responsabilità penale dell’#Organismo di #Vigilanza

Esclusa la responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per non aver portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le asserite manchevolezze in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nell’ambito di alcuni cantieri navali.

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Reati tributari, 231, e rischio fiscale

In questo articolo ci si sofferma sulla rilevanza che i reati tributari, peraltro
recentemente oggetto di una importante riforma legislativa, potrebbero assumere
nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti soprattutto a seguito
dell’introduzione del reato di autoriciclaggio nel catalogo dei cd. reati presupposto e
conseguentemente sull’opportunità per le società di implementare adeguate procedure
di gestione del cd. rischio fiscale, anche in linea con le recenti previsioni normative – per
ora limitate alle imprese di grandi dimensioni – concernenti la regolamentazione delle
procedure di cooperazione fiscale. E ciò nonostante i reati tributari medesimi non siano
espressamente richiamati nel novero dei reati-presupposto di cui al d.lgs. 231/200.
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Cassazione – 231: Reati commessi all’estero e reati commessi in Italia da Enti esteri –

Recentissima pronuncia della Corte di Cassazione
In essa la Suprema Corte ritiene che, ai fini dell’applicabilità del D.Lgs. 231/01, il reato presupposto debba considerarsi commesso in Italia anche nel caso in cui nel territorio italiano si verifichi la sola “ideazione” dello stesso.

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Categorie:Sentenze

La nozione di profitto rilevante ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 231/2001

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.231/01 sulla “Responsabilità amministrativa degli enti”, anche gli enti collettivi possono essere chiamati a rispondere dei reati commessi nel loro interesse o vantaggio dalle persone fisiche inserite nella struttura organizzativa. La riforma compiuta dal legislatore ha segnato un vero e proprio spartiacque rispetto agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali assunti in precedenza; la disciplina dettata dal D.Lgs. n.231/01 prende, infatti, le distanze dal principio fissato nell’art.27 della Costituzione che consacra la natura personale della responsabilità penale e costituisce una deroga all’antico brocardo secondo cui societas delinquere non potest.

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Ad oggi gli enti, siano o no persone giuridiche, possono essere assoggettati sia a sanzioni di carattere penale-amministrativo sia, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. n.231/01, a misure cautelari interdittive “quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede”.

Tuttavia, l’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n.231/01 è intervenuto a precisare che le misure interdittive si applicano al ricorrere di ulteriori condizioni. In particolare, alla lett. a) del citato articolo, è stabilito che l’ente deve aver tratto dal reato “un profitto di rilevante entità” e che il reato deve essere stato commesso “da soggetti in posizione apicaleovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11029/16, è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla nozione di profitto facendo chiarezza sugli elementi indicatori che il giudice di merito deve prendere in considerazione per poter determinare la rilevanza dell’entità del profitto.

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Il caso da cui scaturisce la pronuncia della Cassazione muove da una misura interdittiva emessa dal Giudice delle indagini preliminari verso una società indagata per una serie di reati di corruzione, commessi dai propri dirigenti, finalizzati ad assicurare alla società l’aggiudicazione di appalti da parte di enti locali.

In tale occasione, la Cassazione (come peraltro già affermato nella precedente sentenza n. 51151/13) ha sostenuto che “la nozione di profitto di rilevante entità non può limitarsi ad un mero dato numerico, ma ha un contenuto più ampio di quello inteso come utile netto,in quanto in tale concetto vi rientrano anche vantaggi non immediati comunque conseguiti dall’ente attraverso la realizzazione dell’illecito”.

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Sebbene siano molteplici le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali elaborate sul concetto del profitto, la Cassazione nella sentenza n. 11029/16 è intervenuta a ribadire che la rilevanza dell’entità del profitto non può essere valutata in riferimento solo al margine netto di guadagno ma deve necessariamente tener conto di altri “indicatori” quali ad esempio, per il caso di specie:

  1. l’acquisizione da parte dell’impresa di ulteriori lavori in occasione della precedente aggiudicazione illecita;
  2. l’assunzione dei requisiti per la qualificazione dell’impresa ai fini della partecipazione agare di affidamento di lavori pubblici;
  3. l’incremento del merito di credito dell’impresa presso gli istituti bancari e/o finanziari, stimolati dall’aumento del fatturato e dell’utile aziendale conseguito dall’impresa a seguito della aggiudicazione illecita;
  4. l’aumento del potere contrattuale verso fornitori e subappaltatori, e così l’aumento delle possibilità di scontare condizioni economiche più favorevoli in termini di prezzi, qualità della fornitura e tempistiche di consegna;
  5. l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse aziendali.

Confinare la valutazione della rilevanza del profitto ad una lettura semplicemente economico-aziendalistica sembrerebbe perciò un po’ riduttivo, in quanto non consente al giudice di merito di percepire e di valutare realmente il disvalore della condottaposta in essere dall’ente.

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Alla luce delle suesposte considerazioni, la Cassazione nella sentenza in commento ha così ribadito come il giudice di merito sia chiamato a compiere una “valutazione globale dei fatti, con la presa in considerazione di tutti gli elementi dai quali sia possibile trarre l’esistenza di vantaggi economici ricollegabili casualmente al reato presupposto per cui si procede”.

Solo qualora il giudice non si limiti al mero dato numerico, ma riesca a motivare congruamente e logicamente la sussistenza di ulteriori vantaggi indiretti acquisiti in via mediata dall’ente, la decisione non potrà essere in alcun modo censurabile in sede di legittimità.

Fonte: Luigi Ferrajoili – http://www.ecnews.it