Intercettazioni estese agli illeciti amministrativi degli enti, Bocciati i modelli ISO UNI EN ISO 9001
Le disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni valgono anche per gli enti, secondo quanto desumibile dagli artt. 34 e 35 D.Lgs. 231/2001 che prevedono per l’appunto, l’uno, la generale applicabilità, nei procedimenti relativi agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, delle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili; l’altro, l’applicabilità all’ente delle disposizioni processuali relative all’imputato.
Ciò posto, può pacificamente affermarsi che i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati di cui all’art. 266 c.p.p., sono utilizzabili anche con riferimento ad altri reati che emergano dall’attività di captazione, ancorché per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, purché tra il contenuto dell’originaria notizia di reato alla base dell’autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separatamente, vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, così che il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo.
Intercettazioni per il reato presupposto, utilizzabili per accertare la responsabilità dell’ente
Alla luce di tali premesse, sembra dunque ragionevole concludere che i risultati desumibili dalle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ordinate per il reato presupposto, siano comunque utilizzabili anche per accertare la responsabilità dell’ente. E ciò, anche se il procedimento relativo a quest’ultimo sia stato formalmente separato per vicende successive.
Reato presupposto ed illecito amministrativo: stretta connessione probatoria
Invero, pure a voler sottolineare che altro è il reato presupposto ed altro è l’illecito amministrativo, è innegabile l’esistenza di una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico tra il contenuto dell’originaria notizia di reato alla base dell’autorizzazione e quello dell’illecito amministrativo dipendente da reato. Questa conclusione, inoltre, non appare suscettibile di differenziazione per il fatto che si proceda separatamente per il reato presupposto e per l’illecito amministrativo conseguente, posto che la “scissione” non è di certo determinata dalla eterogeneità delle ipotesi di illecito.
E’ tutto quanto si legge nella sentenza n. 41768 resa dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, il 13 settembre 2017.
Bocciati i modelli ISO UNI EN ISO 9001 e “Deloitte”
Nel medesimo provvedimento, inoltre, la Corte Suprema richiama entrambe le società al centro della vicenda, per non essersi dotate del modello organizzativo e di gestione richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001, concludendo che a tale categoria non può ricondursi l’adottato modello aziendale ISO UNI EN ISO 9001 (né il modello c.d. “Deloitte”), in quanto non contente l’individuazione degli illeciti da prevenire unitamente alla specificazione del sistema sanzionatorio per la violazione del modello.
Autore: Eleonora Mattioli – Fonte:
https://www.edotto.com/articolo/intercettazioni-estese-agli-illeciti-amministrativi-degli-enti
Il regolamento dell’Organismo di Vigilanza
E’ stato pubblicato nell’area Alert 231 un nuovo documento dal titolo “Il Regolamento dell’Organismo di vigilanza”.
Il documento è strutturato nei seguenti capitoli:
Introduzione
Quali elementi non è opportuno trattare nel Regolamento dell’OdV
Cosa dovrebbe contenere il Regolamento dell’OdV
Considerazioni conclusive
Esempio di Regolamento dell’OdV
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Ente assolto se l’autore del reato agisce nel proprio esclusivo interesse
Una recente sentenza ha assolto per insussistenza del fatto una società imputata ex articolo 25-septies del D. Lgs. 231/2001 in relazione al reato di cui all’articolo 589 c.p. per aver cagionato il decesso di due operai impegnati in lavori di manutenzione.
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Ne bis in idem, la differenza tra confisca “diretta” (verso la società) e “per equivalente” (verso l’amministratore)
L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali della UE «non osta ad una normativa nazionale (…) che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’IVA dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica».
Estratto dalla sentenza Cassazione …. (Accedi alla sentenza della Cassazione abbonandoti ad Alert 231)

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DVR incompleto e responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/01
In materia di sicurezza sul lavoro, la predisposizione incompleta del documento di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28, D.Lgs 81/2008, che è onere del datore di lavoro non delegabile, fonda la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, a causa del vantaggio di risparmio di tempo conseguito dalla stessa.
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Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29731 dello scorso 14 giugno. Nel caso in esame l’Ente è stato ritenuto responsabile, prima dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello, del reato di lesioni colpose (art. 590 del Codice Penale) in danno di un lavoratore vittima di un infortunio mentre era intento alle operazioni di sostituzione del tappeto della macchina rotativa, dovendosene attribuire la responsabilità anche alla società, avendo questa conseguito un vantaggio dalle condotte del predetto, ossia una riduzione dei costi lavorazione e, conseguentemente, maggiori utili rispetto a quelli realizzabili attraverso il rispetto della normativa antinfortunistica.
Da ciò ne è discesa la colpa d’organizzazione dell’ente consistita nella mancata adozione, in relazione alla specifica ipotesi delittuosa in esame, di un modello di organizzazione e gestione nonché nella mancata assicurazione di un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza.
In merito i giudici della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla Società, hanno confermato quanto statuito in primo e secondo grado rilevando che, nel caso di specie, il documento di valutazione rischi, la cui redazione è compito specifico del datore di lavoro e in quanto tale insuscettibile di formare oggetto di delega, era stato stilato in maniera incompleta.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che proprio dalla suddetta lacuna è susseguito l’infortunio del lavoratore rispetto al quale la società è responsabile ai sensi dell’art. 590 c.p., ma non solo. Il mancato rispetto della normativa antinfortunistica, dalla quale ne è conseguito un vantaggio per la società derivante dal risparmio di tempo, fonda la responsabilità amministrativa da reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/2001.
Fonte: ANMIL
Azienda ricerca consulente 231
Azienda di roma settore trattamenti rifiuti urbani, 20 dipendenti, ricerca consulente 231 per realizzare il modello 231 ai sensi del D.lgs 231/01.
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Sentenza – Responsabilità dell’ente ex D. Lgs. 231/2001 e reati colposi
Interessante sentenza in ordine al rapporto tra reato colposo (nel caso di specie un infortunio sul lavoro) e responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231 del 2001.
Il Tribunale, dopo aver escluso che la condotta colposa ascritta all’imputato (condannato) sia stata il frutto di una violazione deliberata delle regole cautelari finalizzata al perseguimento dell’interesse della società (nei termini di effettivo risparmio di costi d’impresa a scapito della sicurezza dei lavoratori), quanto al contrario il risultato di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ha ritenuto non sussistente la responsabilità dell’ente.
Puoi scaricare questa sentenza dall’area abbonati al servizio Alert 231
Documenti gratuiti:”Le nuove norme in tema di corruzione tra privati”.
Sono disponibili nell’area Alert 231 tre nuovi documenti relativi alle nuove norme sulla corruzione tra privati.
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Violazione del diritto d’autore, ai fini del reato si deve tener conto delle “copie legali di riserva”
Interessante sentenza della Cassazione scaricabile dall’area Alert 231
Note sugli organismi di vigilanza … che non vigilano
Tutti coloro che spiegano il d.lgs. 231/2001 fra le cose su cui più insistono scelgono l’importanza della esistenza dell’ organismo di vigilanza. L’organismo deve essere correttamente nominato (la nomina è un requisito solo apparentemente formale, in verità sostanziale perché chiarisce chi è il destinatario delle informazioni provenienti dall’ODV) e avere una condizione di indipendenza dalla azienda.
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Gli strumenti software per gli organismi di vigilanza
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Io aggiungo un terzo elemento che spesso viene sottovalutato: l’ODV deve vigilare … per davvero.
Ora è ovvio che molti ODV svolgono egregiamente il loro lavoro, ma la mia provocazione non è così fuori luogo come potrebbe apparire. Considerate che io nella vita mi occupo di salute e sicurezza sul lavoro, e marginalmente di ambiente e di qualità. E mi capita di essere cooptato come perito per la difesa in diversi processi penali per infortuni sul lavoro. È da queste esperienze che ho iniziato ad avere i primi dubbi.
Mi spiego: meglio: quando in una azienda accade in infortunio, fra le cose che verifico subito in qualità di perito di parte, c’è l’esistenza di un modello esimente ex D.lgs. 231/2001 riferito all’articolo 25 septies; in subordine verifico anche l’eventuale esistenza di un sistema di gestione certificato secondo OHSAS 18001:2007. Se ricevo risposta affermativa alla prima domanda, o a entrambe, mi aspetterei (dovrei aspettarmi, meglio) di trovare che almeno gli aspetti organizzativi rilevanti in materia di salute e sicurezza sono perfettamente gestiti. Invece in molti casi trovo il caos; attenzione! Non sto dicendo che non trovo nessun elemento di organizzazione pertinente in materia di salute e sicurezza, dico invece che tali elementi sono scollegati e lasciano aree scoperte più o meno ampie.
Tornerò su questo “disordine”, e su come correggerlo, in un prossimo articolo.
Voglio qui trasformarlo in uno spunto sull’operato di alcuni ODV, e sul delicato tema delle competenze complessive che un ODV deve avere (a mio avviso).
Il modello organizzativo è, evidentemente, un elemento di organizzazione aziendale che deve, nel caso del 25 septies, prevenire gli infortuni e le malattie professionali e, al tempo stesso, dimostrare la diligenza (organizzativa) aziendale che in caso di eventi negativi consentirà di accedere all’effetto esimente. Per accedere all’esimente si dovrà poter dimostrare che, tramite specifiche regole interne, l’azienda controllava i rischi residui, e che solo tramite un comportamento in violazione delle regole aziendali l’evento negativo si è potuto verificare. Insomma, il modello deve avere una valenza anche (ma non solo) estremamente pratica.
Evidentemente questo è ciò che serve a tutelare l’azienda, e che il management richiede. Ebbene, un management non specializzato sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro, come può verificare se “il modello va bene ed è sufficiente”? L’ODV deve svolgere questa funzione a garanzia della azienda, quindi prima di tutto della proprietà.
Io ritengo però che un sistema, anche ampio ma “disorganizzato” evidenzi anche un imperfetto operato dell’ODV. Ma come può succedere una cosa del genere viste tutte le prerogative dell’ODV richieste dalla legislazione pertinente.
Prima di entrare in aspetti di dettaglio mi sento di dovere spendere sue parole sulla “storia degli ODV”. Nel 2001, quando la prima “versione” del D.lgs. 231/2001 è entrata in vigore, i reati per cui si introduceva la responsabilità amministrativa degli enti erano pochi, e tutti legati in qualche maniera alle attività ammnistrative. Per verificare la correttezza della conduzione amministrativa di un ente è necessaria, primariamente, una verifica documentale estremamente accurata; solo se si riscontrano carenze, diventano necessari approfondimenti con le persone che per un ODV si svolgono principalmente tramite interviste. Alla fine l’iter appare al profano non dissimile da quello seguito da un revisore dei conti. Quindi ci si mette in sala riunioni con una pila di carte o di registrazioni informatiche, si studiano le carte e, ove necessario, si ragiona con le persone interessate all’area amministrativa.
È del tutto comprensibile che le aziende che avevano già adottato il modello prima del2007, o che comunque hanno scelto di dare la precedenza ad altri reati rispetto a quelli del 25 septies, avendo un ODV che operava con una certa metodologia abbiano percepito l’estensione del loro modello ai reati connessi con la salute e la sicurezza sul lavoro come l’occasione di estendere e non di modificare il modo di operare dell’ODV, lasciandosi sfuggire alcuni dettagli giuridici fondamentali. E lo stesso dicasi per gli ODV, che come le aziende hanno immaginato una estensione del proprio operato a nuove materie, peraltro in apparenza piuttosto intuitive. Pensate a un ODV in cui siede un penalista che già in passato, più di ina volta, ha difeso propri clienti per reati connessi a violazioni della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; chi meglio di lui può occuparsi di tali argomenti all’interno di quell’ODV di cui già è parte?
C’è un grosso equivoco, comprensibile ma davvero delicato in specie per le aziende; le cause fondamentali dell’equivoco sono due:
-Viene dato poco rilievo al fatto che gli articoli 589 e 590 del cpp sono colposi, ovvero si tratta di reati che non vengono percepiti come tali da chi l commette, che al compimento dell’atto che causa il danno è assolutamente sicuro (nella sua mente) che nessuno si farà male.
-Viene dato troppo poco peso al fatto che si tratta di reati che possono essere commessi da non apicali che pure operano per garantire alla azienda in interesse o un vantaggio.
Queste due considerazioni da sole devono (dovrebbero) fare emergere la necessità di un nuovo e diverso modo di operare dell’ODV. È naturale che se parliamo di falso in bilancio, commesso per dare alla azienda un interesse o un vantaggio, vi chiedo: quante persone possono compiere tale reato in una azienda industriale padronale che impiega 400 dipendenti. Se arrivano a 5, e quasi sempre fra loro in concorso, sono tante. Nella stessa azienda in reato di omicidio colposo o lesioni colpose gravi l gravissime, con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza, e finalizzato all’interesse o al vantaggio della azienda, quel reato lo possono compiere 400 persone (giusto per non contare gli esterni), e se lo dovessero compire non sarebbero nemmeno preliminarmente coscienti delle conseguenze delle loro azioni (altrimenti il reato non sarebbe colposo).
La composizione dell’ODV
Le questioni da considerare sono due:
-Le competenze dell’ODV
-Il modo di operare dell’ODV
Partiamo dalle competenze, ovvero dalla composizione dell’ODV. Vorrei qui chiarire che mio riferimento mentale sono le industrie, questo per un banale motivo di esperienza. Nelle industrie la possibilità di un infortunio, anche grave, non può essere esclusa a priori; anzi è una eventualità probabile, poco sperabilmente, ma probabile. Partendo da questo presupposto non si può sottovalutare la possibilità che l’azienda si trovi ad affrontare una “contestazione 231” a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. Quindi il modello esimente deve essere ben robusto perché facilmente verrà “utilizzato”. E dunque il contributo dell’ODV diventa qualcosa di fondamentale per la tutela della azienda.
Per vigilare sulla
-Adozione
-Idoneità
-Efficace attuazione
del modello (vedasi l’articolo 30 del D.lgs. 81/2008) l’ODV ha bisogno di riconoscere facilmente le situazioni che possono condurre a un infortunio o a una malattia professionale, deve riuscire a capire se tali situazioni derivano dal mancato rispetto di disposizioni tecniche di legge, e deve, infine, sapere valutare l’idoneità delle misure organizzative adottate per tenere sotto controllo i rischi residui. E poi, ancora, dovrebbe controllare che le idonee disposizioni organizzative siano concretamente attuate dal personale aziendale.
A fronte di un pericolo presente in azienda, e controllato tramite l’adozione di un DPI, l’ODV è chiamato a rispondere a queste domande:
-Davvero non esistevano misure di protezione collettive atte ad eliminare il rischio?
-Il DPI scelto è idoneo a ridurre il rischio ad un livello che, per quella azienda, in virtù delle scelte del datore di lavoro, è nullo o quanto meno accettabile?
-L’obbligo di indossare il DPI è stato comunicato ai lavoratori? I DPI sono nella effettiva disponibilità dei lavoratori ed è stato previsto un iter di sostituzione in caso di deterioramento o rottura?
-I lavoratori davvero indossano il DPI quando previsto / necessario?
Vi pare un ragionamento da poco? A me sembra che per rispondere a queste domande sia necessario il bagaglio di competenze di una persona abituata a fare valutazioni dei rischi.
Quindi l’ODV quando nel modello si introducono i reati di cui al 25 septies ha probabilmente bisogno di nuove competenze specifiche.
Le visite dell’ODV
Ovviamente per verificare l’efficace attuazione del modello organizzativo l’ODV dovrà verificare come operano le persone della azienda, le figure apicali ma anche le persone che svolgono ruoli non apicali. Per fare questo è inevitabile andare in campo, credo che sia una considerazione indiscutibile. Che però mi pare che sfugga a molti.
In verità ritengo che per gli aspetti di salute e sicurezza si debba dare ancora maggiore enfasi alla necessità di andare in campo, ma qui ovviamente entriamo nelle considerazioni personali, mentre quanto affermato al paragrafo è indiscutibile anche in virtù degli obiettivi indicati dall’articolo 30 del D.lgs. 81/2008, che rappresentano una sorta di “maggior specificazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.
Provo a spiegare meglio il mio pensiero: gli infortuni nell’industria si verificano per la maggior parte nelle aree operative (reparti produttivo, cantieri ecc.); quindi è lì che bisogna andare per capire la realtà aziendale, così da poter poi giudicare la capacità delle regole stabilite dal modello di controllare i rischi residui. Altrimenti il giudizio dell’ODV sarebbe del tutto privo di presupposto concreti, e avrebbe ben poca utilità per l’azienda che rischierebbe di avere un modello giudicato idoneo dall’ODV ma poi incapace di reggere alla prova dei fatti, in giudizio. Dobbiamo considerare che:
-Se abbiamo un modello ma non lo sottoponiamo al controllo dell’ODV, è come se non avessimo il modello, almeno sotto il profilo esimente
-Se succede qualcosa il giudice non si limiterà a verificare l’opinione dell’ODV sull’idoneità del modello, ma andrà a verificare se il modello era davvero tale da garantire il controllo del rischio che ha dato luogo all’infortunio o alla malattia professionale, salvo il caso di fraudolenta violazione.
Tornando all’ODV: ritengo che per rispettare il “contratto” con l’azienda debba operare con estrema attenzione sia in campo che sulla documentazione per verificare se le due raltà, quella concreta della fabbrica e quella teorica della documentazione, “coincidono”.
I limiti dell’ODV
Ho parlato prima di contratto fra l’azienda e l’ODV, contratto i cui termini generali sono di legge, ma che al concretizzarsi deve passare da una fase di valutazione dl tempo che l’ODV dovrà impiegare, nell’arco del proprio mandato, per garantire il servizio che la legge gli richiede. Per altre tematiche la stima si può fare per analogia, prendendo a paragone attività comparabili (pensate ai revisori di bilancio per l’attività amministrativa), nel caso della salute e della sicurezza è tutto da immaginare. Diffiderei di un paragone fra durata e frequenza della attività dell’ODV e quella di un team di certificazione OHSAS 18001:2007 (si spera in un rapido sblocco della ISO 45001 …).
Comunque un limite dovrà essere dato, quindi dovremo sempre partire dal presupposto che l’ODV non potrà vedere tutto. La vera verifica della completezza e della adeguatezza del modello deve essere fatta separatamente, ma naturalmente l’ODV è un grande aiuto e deve essere sfruttato al meglio; dovrebbe essere l’azienda stessa che gli sottopone le potenziali criticità per raccoglierne un parere!
1.
I doveri o le responsabilità dell’ODV
L’ODV lavora per la azienda, e quindi ha il dovere di evidenziare tutte le mancanze di cii venga a conoscenza, che potrebbero condurre a una ipotesi di responsabilità amministrativa. Non può dunque nascondere qualcosa di cui sia a conoscenza, ma lo deve comunicare per scritto ai vertici aziendali. Anche se lavora per l’azienda (per il bene della azienda in una prospettiva di medio / lungo termine) evidentemente l’ODV non può tacere nulla neanche nella ipotesi di un interesse immediato.
È dunque opportuno che l’ODV sia davvero indipendente, in una condizione tale per cui nessuno dei suoi membri possa essere efficacemente messo sotto pressione dalla azienda. Eviterei dunque ODV completamente interni, anche se composti da soggetti che (solo apparentemente) non hanno conflitti di interessi. Ciò non vuole dire che sconsiglio la presenza di membri interni, ma devono comunque essere in numero tale da non potere controllare le decisioni dell’ODV.
Conclusioni
Io non sono così sicuro che l’ODV sia davvero utile e necessario per i reati di cui all’articolo 25 septies, ma è obbligatorio per effetto del D.lgs. 231/2001, e quindi ci deve essere e deve svolgere il suo ruolo al meglio, secondo quanto richiestogli dalla legge.
Ma visto che c’è, e dovrebbe lavorare bene, allora vale la pena di approfittarne chiedendo aiuto nella analisi delle situazioni più critiche e complesse.
Infine: se l’ODV è negligente o incompetente, chi ne può subire il danno maggiore? Evidentemente, in prima battuta, proprio l’azienda! Quindi consiglio a tutti i manager di interrogarsi sul proprio ODV la cui utilità si manifesterà solo on caso di infortuni o malattie professionali, davanti a un giudice che fra l’altro sarà chiamato ad interrogarsi sulla effettività dell’operato dell’ODV.
Niente effettività = niente ODV = niente modello esimente.
Alessandro Mazzeranghi
Fonte: Puntosicuro.it






