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Appalto truccato. Condanna ex D. Lgs. 231 per la società che si aggiudica la gara
********* AUDIT 231 CORRUZIONE ************
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La Cassazione, con la sentenza n. 5150 dell’1 febbraio 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto la confisca dei beni di una società ritenuta responsabile ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 in quanto, attraverso raggiri, aveva ottenuto l’aggiudicazione di un appalto pubblico.
Anche se, nella specie, la percezione di denaro non era stata diretta, andava riconosciuta a carico dell’imputata una responsabilità penale per truffa aggravata ai sensi dell’articolo 640 bis del Codice penale; ed infatti – ha precisato la Corte – in presenza di truffe finalizzate alla percezione di erogazioni pubbliche, le somme continuano a essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell’ente privato finanziato; rimane integro, quindi, il vincolo della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate
Fonte: Edotto
Dlgs 231, l’interesse fa la differenza – interessante sentenza
Sulla 231 la Cassazione sceglie l’approccio light se manca l’interesse dell’ente.
La società che abbia omesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale di cui al dlgs 8 giugno 2001, n. 231 non risponde del reato commesso dal dirigente qualora questi abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Deve inoltre esser provata l’inadeguatezza del modello adottato.
Queste in sintesi le motivazioni con cui la Cassazione con la sentenza 40380/12 del 15 ottobre 2012.
Fonte Italia Oggi 5 novembre 2012
Art 25-duodecies “Impiego di lavoratori irregolari” – C’è una “zona grigia”?
********** AGGIORNA IL MODELLO 231 **************
al’art. 25-duodecies ”Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”
Procedura già compilata con modulo di supporto
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Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”:
«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»
In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto “Testo unico dell’immigrazione”.
Resta, a parere di chi scrive, una “zona grigia” circa la responsabilità dell’ente per l’eventuale utilizzo di “caporali” per il reclutamento di alcune categorie di lavoratori stranieri che siano “regolari” (es. lavoratori immigrati licenziati, ma con ancora il permesso di soggiorno in corso di validità).
Infatti, ad una prima lettura, ed in attesa di intepretazioni giurisprudenziali, ferma restando la responsabilità penale delle persone (di certo l’intermediario e “forse” il datore di lavoro), sembra non rilevare ai fini della responsabilità dell’ente, il caso dell’utilizzo di lavoratori reclutati tramite intermediari non autorizzati, cosiddetti “caporali”, già soggiornanti in Italia, che siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.
Ad esempio, può considerarsi tale, oltre che il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno che abbia perso il lavoro (la validità del permesso è estesa fino ad un anno), il cittadino straniero munito di:
- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia ‘’carta di soggiorno ’’).
- permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per ‘’assistenza minore’’, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.
In tale caso, la responsabilità amministrativa dell’ente si configurerà solo se viene riconosciuto il compimento del più grave reato di “Riduzione in schiavitù”, di cui all’art. 600 del Codice Penale e dell’art. 25-quinquies del Dlgs 231/01 (di non facile dimostrabilità, susistendo la necessità di dimostrare l’esercizio di un potere arbitrario e assoluto da parte di uno schiavista che considera le persone come meri “oggetti”) o dell’ulteriore reato di “Associazione per delinquere”, di cui all’art. 416 del Codice Penale e dell’art. 24-ter del Dlgs 231/01.
Fonte: Complianceaziendale.com
Linea dura sulla responsabilità amministrativa delle società. I beni delle imprese che hanno percepito indebitamente dei finanziamenti pubblici sono sequestrabili ai sensi della «231»
Linea dura sulla responsabilità amministrativa delle società. I beni delle imprese che hanno percepito indebitamente dei finanziamenti pubblici sono sequestrabili ai sensi della «231». È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 29397 del 19 luglio 2012. In particolare la seconda sezione penale ha confermato un sequestro disposto dalle autorità di Enna sui beni di una srl, per un valore superiore ai due milioni di euro. E cioè una somma pari all’importo del finanziamento illecito che gli amministratori erano risusciti a ottenere grazie a un accordo truffaldino attuato con l’ente. Ad avviso del Collegio di legittimità il blocco totale dei beni deve scattare perché le norme contenute nell’articolo 50 del dlgs 231 del 2001, prevedono che l’impresa sia responsabile per aver permesso attività illecite ai vertici senza aver vigilato.
Sul punto in sentenza si legge che «la responsabilità patrimoniale della società in relazione al profitto dei reati consumati dai suoi amministratori è del tutto autonoma ed è insensibile alle vicende societarie successive alla consumazione dei reati. L’adeguamento dei modelli organizzativi societari all’ esigenza di prevenzione di ulteriori illeciti, è prevista infatti dall’art. l’art. 50 dlgs 231/2001, con riferimento alle sanzioni interdittive eventualmente disposte ai sensi del precedente art. 45, quando le correlative esigenze cautelari risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti (non tipizzati dalla norma), ovvero in presenza delle ipotesi previste dall’art. 17». Quanto all’eccesso del sequestro preventivo rispetto all’obbligazione garantita, il tribunale rileva correttamente che la misura di cautela reale fu disposta fino alla concorrenza dell’importo dei contributi indebitamente percepiti, e d’altra parte le deduzioni del ricorrente fanno riferimento al valore degli immobili risultante da iscrizioni contabili societarie di cui resta del tutto incerta la stessa acquisizione processuale e che non trovano alcun riferimento nel provvedimento impugnato, a prescindere dalla controvertibilità dei valori contabilizzati rispetto alla valutazione di mercato degli immobili a causa dell’eterogeneità dei rispettivi criteri di stima.
Fonte: Compliancenet





