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La nozione di profitto rilevante ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 231/2001
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.231/01 sulla “Responsabilità amministrativa degli enti”, anche gli enti collettivi possono essere chiamati a rispondere dei reati commessi nel loro interesse o vantaggio dalle persone fisiche inserite nella struttura organizzativa. La riforma compiuta dal legislatore ha segnato un vero e proprio spartiacque rispetto agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali assunti in precedenza; la disciplina dettata dal D.Lgs. n.231/01 prende, infatti, le distanze dal principio fissato nell’art.27 della Costituzione che consacra la natura personale della responsabilità penale e costituisce una deroga all’antico brocardo secondo cui societas delinquere non potest.
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Ad oggi gli enti, siano o no persone giuridiche, possono essere assoggettati sia a sanzioni di carattere penale-amministrativo sia, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. n.231/01, a misure cautelari interdittive “quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede”.
Tuttavia, l’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n.231/01 è intervenuto a precisare che le misure interdittive si applicano al ricorrere di ulteriori condizioni. In particolare, alla lett. a) del citato articolo, è stabilito che l’ente deve aver tratto dal reato “un profitto di rilevante entità” e che il reato deve essere stato commesso “da soggetti in posizione apicaleovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11029/16, è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla nozione di profitto facendo chiarezza sugli elementi indicatori che il giudice di merito deve prendere in considerazione per poter determinare la rilevanza dell’entità del profitto.
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Il caso da cui scaturisce la pronuncia della Cassazione muove da una misura interdittiva emessa dal Giudice delle indagini preliminari verso una società indagata per una serie di reati di corruzione, commessi dai propri dirigenti, finalizzati ad assicurare alla società l’aggiudicazione di appalti da parte di enti locali.
In tale occasione, la Cassazione (come peraltro già affermato nella precedente sentenza n. 51151/13) ha sostenuto che “la nozione di profitto di rilevante entità non può limitarsi ad un mero dato numerico, ma ha un contenuto più ampio di quello inteso come utile netto,in quanto in tale concetto vi rientrano anche vantaggi non immediati comunque conseguiti dall’ente attraverso la realizzazione dell’illecito”.
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Sebbene siano molteplici le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali elaborate sul concetto del profitto, la Cassazione nella sentenza n. 11029/16 è intervenuta a ribadire che la rilevanza dell’entità del profitto non può essere valutata in riferimento solo al margine netto di guadagno ma deve necessariamente tener conto di altri “indicatori” quali ad esempio, per il caso di specie:
- l’acquisizione da parte dell’impresa di ulteriori lavori in occasione della precedente aggiudicazione illecita;
- l’assunzione dei requisiti per la qualificazione dell’impresa ai fini della partecipazione agare di affidamento di lavori pubblici;
- l’incremento del merito di credito dell’impresa presso gli istituti bancari e/o finanziari, stimolati dall’aumento del fatturato e dell’utile aziendale conseguito dall’impresa a seguito della aggiudicazione illecita;
- l’aumento del potere contrattuale verso fornitori e subappaltatori, e così l’aumento delle possibilità di scontare condizioni economiche più favorevoli in termini di prezzi, qualità della fornitura e tempistiche di consegna;
- l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse aziendali.
Confinare la valutazione della rilevanza del profitto ad una lettura semplicemente economico-aziendalistica sembrerebbe perciò un po’ riduttivo, in quanto non consente al giudice di merito di percepire e di valutare realmente il disvalore della condottaposta in essere dall’ente.
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Alla luce delle suesposte considerazioni, la Cassazione nella sentenza in commento ha così ribadito come il giudice di merito sia chiamato a compiere una “valutazione globale dei fatti, con la presa in considerazione di tutti gli elementi dai quali sia possibile trarre l’esistenza di vantaggi economici ricollegabili casualmente al reato presupposto per cui si procede”.
Solo qualora il giudice non si limiti al mero dato numerico, ma riesca a motivare congruamente e logicamente la sussistenza di ulteriori vantaggi indiretti acquisiti in via mediata dall’ente, la decisione non potrà essere in alcun modo censurabile in sede di legittimità.
Clausole Contrattuali 231 Tipo
Asso231 ha predisposto un documento (scaricabile sotto) contenente un elenco di “Clausole Tipo” che, opportunamente selezionate ed adattate a seconda degli specifici casi aziendali, potranno essere inserite nei testi dei nuovi contratti.
Per i contratti in essere, potrà essere sufficiente preparare un “addendum”, una “side letter”, o altro tipo di documento, e farlo sottoscrivere separatamente.
Cassazione – Incidenti sul lavoro, per gli strumenti mal utilizzati non risponde l´OdV
L´uso o meno delle apparecchiature riguarda soltanto il «profilo organizzativo del lavoro» concretamente svolto. Non chiama quindi in causa il ruolo dell´Organismo di Vigilanza dell´azienda. Così afferma la Corte di Cassazione, nella sentenza [****** Accedi al documento da Alert 231 ******] con cui si è espressa in materia di violazioni della normativa antinfortunistica e responsabilità dell´OdV.
Fonte: http://www.aodv231.it
Procedura #penale e D.Lgs. #231/01
Procedura penale e D.Lgs. 231/01
L’Avv. Alberto Tenca sarà relatore alla conferenza in oggetto, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Udine. La conferenza si terrà il 9 giugno 2016 ad ore 15.00, presso la Sala Scrosoppi, Viale Ungheria 22, Udine.
Download locandina
Modelli Organizzativi e sistemi di gestione ambientale: le Linee guida Fise – Assoambiente
Alcuni consigli per rendere efficace l’attività dell’#organismo di vigilanza #231
Alcuni consigli utili per rendere più efficace l’attività dell’organismo di vigilanza
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Valutare sistematicamente la funzionalità ed efficienza dei flussi informativi da e verso le “Aree sensibili”
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E’ opportuno prevedere che le riunioni dell’OdV, gli incontri con gli organi societari e le audi-zioni dei diversi referenti delle aree sensibili siano documentati da verbali datati, sottoscritti econservati in apposito Libro delle adunanze dell’Organismo di Vigilanza
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L’OdV deve curare la predisposizione di periodiche relazioni informative per la Direzioneaziendale/Organi delegati (di norma su base semestrale) in ordine alle attività di verifica econtrollo compiute ed all’esito delle stesse; detta relazione dovrà altresì venir trasmessa al Collegio sindacale
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L’OdV deve accertarsi di possedere ed attivarsi per ottenere la necessaria dotazione finanziaria
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E’ opportuno che l’OdV formuli un Regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali delle proprie riunioni e dei controlli, modalità convocazione e di tenuta delle stesse, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.)
- E’ opportuno che l’ODV richieda alla alla società/ente di sottoscrivere una specifica polizza assicurativadi responsabilità civile professionale
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Annualmente (ad esempio in sede di approvazione del Bilancio d’esercizio della Società/Ente) è consigliabile che sia definito un apposito budget di spesa specificatamente dedicato
Avvisi incarichi membri organismi di vigilanza
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#sentenza #Cassazione #D.lgs 231/01
Sono state pubblicate il 27 aprile scorso le motivazioni della sentenza resa dalla Corte di Cassazione in una nota vicenda giudiziaria a carico di due colossi del settore petrolifero.
La VI Sezione penale, con ******** ha annullato il proscioglimento delle persone fisiche e delle società di riferimento coinvolte ai sensi della “231”, in relazione all´accusa di corruzione internazionale.
I rischi patrimoniali da reato per le società e per il management
Interdizione, sequestro e confisca tra tecniche d’accusa e strategie difensive
Negli ultimi dieci anni il diritto penale economico e dei reati contro la Pubblica Amministrazione si è lentamente trasformato da strumento di privazione della libertà personale per gli autori dell’illecito a strumento finalizzato ad incidere in principalità sul patrimonio, sia delle persone fisiche, sia delle società.
La confisca “di valore”, istituto in continua evoluzione e crescita, consente di perseguire il nuovo target del diritto penale rappresentato dal patrimonio: non richiedendo l’esatta individuazione del bene che sia stato prezzo, profitto o prodotto del reato e superando il vincolo di pertinenzialità, colpisce direttamente il patrimonio del responsabile del reato in via definitiva attraverso una misura ablatoria che ha effetti dirompenti già nella fase delle indagini preliminari grazie all’anticipazione rappresentata dal sequestro preventivo finalizzato, appunto, alla confisca per equivalente.
La pressoché totale pervasività della confisca per equivalente nel sistema del diritto penale economico e, in particolare, della responsabilità da reato degli enti, induce sempre più le società ad attivarsi per cercare di prevenire il verificarsi di fatti di reato e richiede, altresì, di ricalibrare e riparametrare il rapporto nonché l’interlocuzione con la Procura della Repubblica.
Nell’ottica della prevenzione delle conseguenze patrimoniali è essenziale, in particolare, l’adozione di un idoneo modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, strumento che non fornisce la certezza di poter evitare la commissione dei reati presupposto, ma che può schermare il rischio di verificazione e, soprattutto, può esonerare l’ente dalla sua tipica responsabilità per agevolazione colposa dell’illecito commesso dalla persona fisica. L’idoneità del modello non può essere valutata in relazione alla intrinseca capacità di impedire tout court il reato, ma deve essere apprezzata in virtù della sua adeguatezza a rendere effettiva ed efficace l’organizzazione stessa dell’impresa, senza che si debba considerare la realizzazione del reato come la smentita ex post della idoneità del modello stesso.
Valutazione dell’idoneità che, come è noto, sul piano processuale è affetta da uno squilibrio dell’onere probatorio: se il reato viene commesso da soggetto in posizione apicale, infatti, ex art. 6 d.lgs. 231/2001, è probabile che il modello sia ritenuto ipso facto inidoneo e che sia l’ente a dover dimostrare che non vi sia stata colpa di organizzazione e che il reato sia il frutto di un aggiramento fraudolento delle cautele organizzative; se il reato, invece, è commesso da un soggetto in posizione subordinata, ex art. 7 d.lgs. 231/2001, sarà la Pubblica Accusa a dover dimostrare l’inefficienza e l’inidoneità del modello.
Occorre dare una prospettiva nuova e diversa al d.lgs. 231/01: affinché l’impresa prenda atto che il modello organizzativo è esso stesso parte integrante della organizzazione aziendale, e quindi imprescindibile per la produttività dell’ente, è necessario che l’ente identifichi il reato come un costo. In altri termini, è essenziale per l’impresa prendere coscienza che il verificarsi di un reato ed il relativo conseguente costo si può riverberare sia sul patrimonio delle persone fisiche, sia sul patrimonio e sull’attività stessa dell’ente. Il reato, nella visione dell’imprenditore, deve essere qualificato come un avvenimento che, se si verifica, incide in maniera negativa sull’efficacia economica della produttività e non come un “facilitatore” di determinati traguardi o un risparmio sui costi.
Ecco, quindi, un primo approccio a cui l’ente non può oggi rinunciare per implementare l’efficienza del sistema e la stessa produttività: solo le aziende dotate di un modello che preveda l’applicazione di sanzioni per i dipendenti e gli apicali che non rispettano le procedure ivi indicate e che sia in grado di organizzare e controllare l’attività aziendale avrà, in caso di commissione di un reato presupposto e dell’avvio delle conseguenti indagini penali, precostituito i presupposti per poter abbattere il rischio stesso di iscrizione nell’apposito registro da responsabilità ex d.lgs. 231/2001 dell’ente medesimo.
Un secondo aspetto fondamentale per poter meglio tutelare l’ente e le persone fisiche in fase di indagini preliminari attiene all’esigenza di una sempre più pronta e dinamica interlocuzione e collaborazione con gli inquirenti, essendo per l’ente fondamentale precisare sin da subito, ove possibile, gli elementi a discolpa, cioè quegli elementi che possano indurre la Procura della Repubblica a ritenere che la società abbia fatto tutto ciò che era possibile fare per prevenire la commissione di quello specifico reato.
L’efficacia di questo approccio difensivo è avvalorata da talune considerazioni.
Nel nostro ordinamento l’iscrizione della società nel “registro degli indagati” ex d.lgs. 231/2001 è rimessa alla mera discrezione del Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo relativo al reato presupposto e la posizione dell’ente può essere archiviata direttamente dalla Procura della Repubblica, senza che sia necessario un decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari.
Un dialogo e un confronto nella fase genetica dell’avvio delle indagini può in qualche modo mitigare il rischio di iniziative cautelari verso l’impresa, specialmente nei casi in cui la difesa possa proporre da subito la bontà e la serietà del sistema preventivo 231.
Vi sono, poi, le ipotesi limite in cui non è possibile per l’azienda dimostrare immediatamente di avere un modello efficace ed idoneo ad escludere una colpa di organizzazione. In questa eventualità è ancora più utile e necessario valutare un ulteriore approccio difensivo esperibile fin dall’avvio delle indagini preliminari: proprio la discrezionalità delle Procure della Repubblica nell’esercizio dell’azione penale amministrativa nei confronti dell’ente potrebbe, in talune ipotesi, lasciare spazio per intraprendere fin da subito le condotte (riparatorie) previste dall’articolo 17 d.lgs. 231/2001. Si tratta del risarcimento integrale del danno o, comunque, della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove ciò non sia possibile, l’adoperarsi efficacemente in tal senso. La seconda condotta è quella di eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione dei modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello che si è verificato: i cc.dd. modelli ex post. Terza azione: l’ente può mettere a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, così da evidenziare che non vuole trarre alcun vantaggio dalla commissione del reato, non ne vuole conseguire alcun profitto.
Le condotte riparatorie ex art. 17 d.lgs. 231/2001 servono non solo per scongiurare l’applicazione delle sanzioni interdittive e, quindi, per ridurre ed attenuare l’eventuale risposta sanzionatoria dell’ordinamento penale, ma anche per consentire all’ente di manifestare la propria resipiscenza prima ancora che si concludano le indagini e così scongiurare, addirittura, l’esercizio dell’azione penale amministrativa qualora il Pubblico Ministero ritenesse tali condotte idonee e correttamente tenute. Il che comporta non secondari vantaggi, posto che, una volta contestata l’imputazione all’ente, vi può essere solo una riduzione della risposta sanzionatoria, ma non si può escludere l’accertamento di responsabilità e la relativa condanna dell’ente, con la conseguente iscrizione nell’anagrafe dei soggetti giuridici che abbiano avuto precedenti condanne per gli illeciti penali amministrativi e, soprattutto, alla fine della vicenda processuale, la confisca, anche per equivalente, del profitto, in quanto nel sistema del d.lgs. 231/2001 la confisca è a tutti gli effetti una sanzione patrimoniale che segue alla condanna (art. 9 d.lgs. 231/2001).
Nell’ambito della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 è particolarmente importante, quindi, per l’ente, non effettuare una resistenza passiva, ma farsi parte diligente e interloquire con la Procura della Repubblica fin da quando si viene a conoscenza della pendenza del procedimento, così potendo già in questa fase scongiurare sequestri e sanzioni interdittive in via cautelare o, nel caso di sequestri preventivi già in atto, limitare il valore dei beni sequestrati, tentando di ottenere il dissequestro o la restituzione, almeno parziale: ex art. 321, co. 2, c.p.p., infatti, nella fase delle indagini preliminari tali scelte sono assunte direttamente in autonomia dal Pubblico Ministero, mentre nelle fasi successive sarà sempre e comunque necessario il vaglio del Giudice e, lo si ribadisce, la confisca per equivalente, essendo una sanzione ex art. 9 d.lgs. 231/2001, viene applicata dal Giudice in sentenza su tutto il patrimonio sequestrato, senza alcuna chance di negoziazione.
Altro aspetto che suggerisce di intraprendere un approccio difensivo immediato e consapevole dell’ente fin dall’inizio delle indagini penali è legato al quantum confiscabile e all’interpretazione giurisprudenziale della nozione di profitto da reato. Se, infatti, ad essere confiscato è il profitto lordo, la società viene punita fondamentalmente due volte: alla confisca del profitto che ha ricavato dal reato, ad esempio il valore complessivo dell’appalto che ha ottenuto grazie al pagamento di tangenti, si aggiungono i costi relativi agli investimenti che l’ente ha affrontato, ad esempio i costi che ho sostenuto per costruire l’opera oggetto del contratto di appalto ottenuto con la corruzione. E questo significa che un intervento repressivo attuato in fase processuale potrebbe spingersi più facilmente verso una confisca allargata al profitto lordo, mentre in sede di accordo preliminare con la Procura della Repubblica ci si potrebbe anche trovare più vicini ad un concetto di profitto netto, così da ridurre il quantum, sottraendo al profitto del reato i relativi costi che l’ente abbia effettivamente sostenuto.
In conclusione il sistema sanzionatorio e repressivo del diritto penale economico prevede oggi conseguenze draconiane per l’ente condannato, che rischia l’interdizione, sanzioni pecuniarie, confisca, pubblicazione della sentenza; tutti eventi che possono essere scongiurati se, vista la libertà dell’esercizio dell’azione penale amministrativa e la (auspicabile) disponibilità che le Procure della Repubblica potrebbero dimostrare con l’ente che abbia già idonei modelli preventivi o che se ne doti ex post, ci si attivi al più presto nella difesa e nella sua organizzazione.
Anche in tema di reati ambientali, specie per i nuovi delitti introdotti nel codice penale con la legge n. 68/2015, sono previste condotte riparatorie: si pensi alla possibilità del ripristino dello stato dei luoghi come condotta che, se operata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, consente una cospicua diminuzione di pena ex art. 452 decies c.p. Da un lato, quindi, il legislatore incentiva il ravvedimento operoso, dall’altro impone la confisca, anche qui, delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, anche per equivalente, ex art. 452 undecies c.p. e impone, ex art. 197 c.p., alla società amministrata e rappresentata dall’imputato, il ripristino dello stato dei luoghi, con relativo costo a carico dell’ente. Visto che, peraltro, questi reati sono presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, ben potrebbe l’ente ritrovarsi nel procedimento sia imputato in via amministrativa, sia citato quale responsabile civile ex art. 197 c.p.
Per i reati tributari, poi, è prevista (art. 12 bis d.lgs. 74/2000) la confisca, anche per equivalente, del profitto o prodotto del reato, consistente, per giurisprudenza ormai costante, nel risparmio di imposta ed anche in questo settore del diritto penale sono incentivate le condotte di collaborazione: la riforma introdotta con il d.lgs. 158/2015 consente al contribuente imputato di impegnarsi a pagare il debito con l’Erario e di ottenere così sconti di pena o la possibilità di accedere al patteggiamento. Tuttavia, laddove la Procura della Repubblica intervenga con un sequestro preventivo finalizzato alla confisca vi è spesso, nella prassi, il blocco totale dei conti correnti finalizzato alla confisca e la conseguente impossibilità del contribuente di versare il dovuto all’Erario per l’estinzione del debito tributario.
Ad oggi, peraltro, è previsto che, ex art. 12 bis, co. 2, d.lgs. 74/2000, la confisca non possa operare per quella parte che il contribuente si impegni a versare all’Erario, ipotesi che ricorre quando vi sia un formale accordo con l’Agenzia delle Entrate (piano di ammortamento rateale, adesione all’accertamento). A tal fine, sembrerebbe possibile ottenere, in fase di indagine, sempre in sede di interlocuzione con la Procura della Repubblica, un dissequestro parziale ex art. 85 disp. att. c.p.p. con prescrizione dell’Autorità giudiziaria ad utilizzare le somme per l’estinzione del debito fiscale, sotto vincolo di destinazione.
Il problema della confisca nei reati tributari, peraltro, non attiene ai beni delle sole persone fisiche: con la ben nota sentenza “Gubert” (Cass. Pen., Sez. Un., 30 maggio 2014, n. 10561) la giurisprudenza ha ritenuto che nelle ipotesi di illeciti penali tributari, che non sono allo stato presupposto per la responsabilità ex d.lgs. 231/2001, sia legittima una forma “nuova” di confisca diretta del denaro anche in assenza del requisito della disponibilità del bene in capo al soggetto che la subisca e, quindi, la confisca per equivalente e il relativo sequestro preventivo dei beni e conti correnti della società a cui appartiene (o apparteneva) il legale rappresentante imputato. L’approccio difensivo, quindi, dovrà essere considerato e valutato anche dall’ente i cui beni ben possono essere attinti dal sequestro preventivo finalizzato a tale peculiare ipotesi “mista” di confisca.
Fonte: TopLegal.it
Convegni 231 di inizio maggio
Prossimi convegni sul D.lgs 231/01
1) “DLGS. 231/01 E REATI AMBIENTALI LA GESTIONE AMBIENTALE IN AZIENDA TRA PROFILI DI RESPONSABILITÀ E ASPETTI GESTIONALI” – 12 maggio 2016, Salerno
2) Dal D.Lgs. 231/2001 alla ISO 9001:2015: quanto rischio – Mercoledì 11 maggio 2016 Argenta (Fe)






