Modulistica antiriciclaggio per gli abbonati a www.alert231.it
Nell’area riservata agli abbonati di www.alert231.it sono stati inseriti i seguenti modelli documentali utili per realizzare gli adempimenti antiriciclaggio per studi professionali, commercialisti, avvocati:
_ manuale procedure antiriciclaggio
_ delega al personale dipendente
_ verbale riunione di aggiornamento
_ dichiarazione ai fini normativa antiriciclaggio
_ scheda valutazione del rischio
_ comunicazione limitazione utilizzo dei contanti
_ modello di comunicazione al Mef
Tutti i documenti sono in formato MS Word
Responsabilità dei club: ecco le linee guida sui modelli organizzativi e di gestione
Dando seguito alle determinazioni del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, nel quadro complessivo dell’art. 7 dello Statuto, il Consiglio ha approvato le Linee Guida per l’adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire atti contrari ai Principi di Lealtà, Correttezza e Probità.
I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui essa si colloca, devono prevedere:
- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo
che di tipo tecnico‐sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; - c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
I suddetti Modelli, la cui adozione ed applicazione è la condizione per il riconoscimento da parte degli Organi di Giustizia Sportiva per applicare esimenti o attenuanti della cosiddetta responsabilità oggettiva, dovranno attenersi ai principi di seguito esposti: Valutazione dei rischi; Leadership e impegno; Codice Etico e sistema procedurale; Controlli interni e controlli sulle terze parti; Organismo di garanzia; Comunicazione e formazione; Sistema interno di segnalazione; Sistema disciplinare; Verifiche, riesame e monitoraggio; Miglioramento continuo e gestione delle non conformità.
I cinque tipici “errori” dei Modelli 231
Come è noto, tra gli elementi che la normativa prevede essere fondamentali ai fini dell’esenzione della responsabilità amministrativa di un ente si annovera il requisito della efficace adozione di “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 6, co.1. lett. a). Al proposito è unanimemente accettato che il termine “modelli” si riferisca ai sistemi di controllo interno che, in quanto tali, devono essere conformi al framework rappresentato dagli standard emanati dal C.o.S.O., Committe of Sponsoring Organizations, nel 1992 (Internal Control Integrated Framework) e nel 2004 (Enterprise Risk Management Framework). Tali standard sono dunque una pietra angolare per tutti i professionisti che si occupano di tale tema, ivi compresi revisori, internal auditor, compliance officer, preposti al controllo interno, dirigenti ai sensi della legge 262/2005 ecc.
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Tutti gli strumenti per realizzare la consulenza in ambito D.lgs 231/01
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La nuova prescrizione dei reati presupposto 231
Pubblicato su www.alert231.it un nuovo documento sulla nuova prescrizione dal 2020 dei reati presupposto 231
Nuova richiesta di preventivo consulenza modello 231
Azienda farmaceutica richiede un preventivo per realizzare il modello 231.
Maggiori informazioni su www.edirama.org
Raddoppiate le segnalazioni di Whistleblowing
Leggi l’articolo completo su www.alert231.it
Sentenza e sanzione causa ODV
******** NOVITA’ – SOFTWARE PER VERIFICARE ATTIVITA’ ORGANISMO DI VIGILANZA*******
“La Corte d’appello di Brescia, nell’esaminare il criterio di imputazione oggettiva ai sensi dell’art. 5 d.lgs 231 del 2001, ha sostanzialmente evidenziato il vantaggio dell’ente consistito nella velocizzazione degli interventi manutentivi sulla linea di verniciatura e nel risparmio sul materiale di scarto derivante dalla verifica operata mediante l’avvicinamento ai rulli in movimento, sottolineando la stretta correlazione tra i tempi di lavorazione e la velocità di individuazione del rullo generatore del difetto. Ha, inoltre, precisato che il modello organizzativo adottato, sebbene conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007, non era stato efficacemente attuato, come richiesto dall’art. 6 co. 1 lett. a) del d.lgs. 231 del 2001: pur essendosi provveduto all’analisi dei rischi con riferimento all’impianto di verniciatura e, segnatamente, all’attività dei capi turno, l’istruzione operativa predisposta era incompleta (IO VERN 01 del 18/01/2014) rispetto alle modalità di ricerca e soluzione dei difetti sul nastro (l’attività, per l’appunto, che stava svolgendo la vittima nell’occorso). Inoltre, le istruzioni operative IO VERN 02 e 03 riguardavano altre figure professionali (addetto cabina verniciatura e addetto linea uscita verniciatura) e tutte le altre (da 04 a 015) erano riferibili alla manipolazione e allo stoccaggio di prodotti e smalti vari per impianti di verniciatura. Era inoltre mancata un’attività di monitoraggio sulle misure prevenzionistiche già approntate in azienda e di adeguamento della specifica procedura ai rischi propri dell’attività di ricerca dei difetti sul nastro. Ulteriori addebiti erano stati segnalati dalla ASL, anche con riferimento alle attività di audit e ai ritardi nella esecuzione delle attività previste dall’Action Pian (in particolare, nella redazione delle procedure per effettuare i controlli, poiché l’avvio delle attività di verifica in materia di salute e sicurezza era stata pianificata per il febbraio 2015).
Il giudice d’appello non ha formulato le sue valutazioni sulla scorta di meccanismi presuntivi, né operato un’inammissibile sovrapposizione tra la violazione delle norme prevenzionali e la insufficienza delle procedure adottate: contrariamente a quanto affermato in ricorso, l’attenzione del giudice si è focalizzata sull’inefficace attuazione del modello adottato, sia con riferimento alla mancata previsione di istruzioni operative per l’attività di rilevamento del difetti sopra descritta; che avuto riguardo all’attività di monitoraggio, anch’essa inadeguata rispetto ai rischi esistenti e alla realizzazione di un sistema di vigilanza – da parte del competente organismo – che riguardasse l’attuazione del modello organizzativo e non la concreta osservanza, nei luoghi di lavoro, delle norme in esso previste, come affermato dalla difesa.”
Fonte Olympus