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Archive for the ‘Sentenze’ Category

Autoriciclaggio, si amplia l’area dei reati presupposto

Corte di cassazione – Sentenza 43144/2017. Anche l’interposizione fittizia di quote societarie può rappresentare il reato presupposto dell’autoriciclaggio. Infatti, in termini più generali, non è necessario che il reato presupposto sia in sé produttivo di quelle illecite attività economiche da riciclare o reimpiegare. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 43144 depositata ieri. Respinto quindi il ricorso nel quale la difesa, tra l’altro, aveva sottolineato che l’intestazione fittizia non può mai fondare una successiva contestazione di riciclaggio e autoriciclaggio.

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La tesi difensiva è era che il delitto in questione non produce profitti illeciti, escludendo in questo modo a priori che la possibilità che nel perimetro di riciclaggio e autoriciclaggio possano essere i profitti derivanti dalle attività delle società le cui quote sono emerse come intestate fittiziamente. La Cassazione non è stata di questo avviso e ha spiegato di non condividere, malgrado sia assai diffusa, quella “prospettiva essenzialmente “naturalistica” che vede correlare l’oggetto del riciclaggio o del reimpiego all’oggetto del delitto presupposto, inteso quale bene fisicamente avulso dalla condotta materiale di quest’ultimo delitto”.

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Nel caso esaminato, infatti, se la ratio del reato di interposizione fittizia è di impedire la divaricazione tra titolarità formale e sostanziale di beni che appartengono a soggetti che possono essere soggetti a misure di prevenzione, questo obiettivo non può escludere i profitti che derivano dalle attività fittiziamente intestate. Il profitto delle attività oggetto di intestazione fittizia riveste allora carattere illecito, nella lettura della Cassazione, proprio perché chi ne è titolare è un soggetto diverso da quello esposto all’applicazione della misura di prevenzione e quindi esposto alle misure patrimoniali. Se si ragionasse diversamente, avverte la sentenza, si finirebbe per attribuire un effetto di sanatoria alle attività che producono un profitto economico anche se oggetto di un’iniziale intestazione fittizia.

E il delitto di intestazione fittizia, puntualizza la Corte, ha tutte le carte in regola per essere considerato presupposto dell’autoriciclaggio: ne è infatti evidente la funzione di reato-ostacolo per impedire l’accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni riferibili a soggetti sospettati di appartenere a organizzazioni criminali come nel caso approdato alla Corte.

Categorie:Sentenze

Ente assolto se l’autore del reato agisce nel proprio esclusivo interesse

Una recente sentenza ha assolto per insussistenza del fatto una società  imputata ex articolo 25-septies del D. Lgs. 231/2001 in relazione al reato di cui all’articolo 589 c.p. per aver cagionato il decesso di due operai impegnati in lavori di manutenzione.

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Ne bis in idem, la differenza tra confisca “diretta” (verso la società) e “per equivalente” (verso l’amministratore)

L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali della UE «non osta ad una normativa nazionale (…) che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’IVA dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica».
Estratto dalla sentenza Cassazione …. (Accedi alla sentenza della Cassazione abbonandoti ad Alert 231)

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Categorie:Alert 231, Sentenze

DVR incompleto e responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/01

In materia di sicurezza sul lavoro, la predisposizione incompleta del documento di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28, D.Lgs 81/2008, che è onere del datore di lavoro non delegabile, fonda la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, a causa del vantaggio di risparmio di tempo conseguito dalla stessa.

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Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29731 dello scorso 14 giugno. Nel caso in esame l’Ente è stato ritenuto responsabile, prima dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello, del reato di lesioni colpose (art. 590 del Codice Penale) in danno di un lavoratore vittima di un infortunio mentre era intento alle operazioni di sostituzione del tappeto della macchina rotativa, dovendosene attribuire la responsabilità anche alla società, avendo questa conseguito un vantaggio dalle condotte del predetto, ossia una riduzione dei costi lavorazione e, conseguentemente, maggiori utili rispetto a quelli realizzabili attraverso il rispetto della normativa antinfortunistica.

 

Da ciò ne è discesa la colpa d’organizzazione dell’ente consistita nella mancata adozione, in relazione alla specifica ipotesi delittuosa in esame, di un modello di organizzazione e gestione nonché nella mancata assicurazione di un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza.

 

In merito i giudici della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla Società, hanno confermato quanto statuito in primo e secondo grado rilevando che, nel caso di specie, il documento di valutazione rischi, la cui redazione è compito specifico del datore di lavoro e in quanto tale insuscettibile di formare oggetto di delega, era stato stilato in maniera incompleta.

 

In particolare, la Cassazione ha ritenuto che proprio dalla suddetta lacuna è susseguito l’infortunio del lavoratore rispetto al quale la società è responsabile ai sensi dell’art. 590 c.p., ma non solo. Il mancato rispetto della normativa antinfortunistica, dalla quale ne è conseguito un vantaggio per la società derivante dal risparmio di tempo, fonda la responsabilità amministrativa da reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/2001.

 

Fonte: ANMIL

Sentenza – Responsabilità dell’ente ex D. Lgs. 231/2001 e reati colposi

Interessante sentenza in ordine al rapporto tra reato colposo (nel caso di specie un infortunio sul lavoro) e responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231 del 2001.

Il Tribunale, dopo aver escluso che la condotta colposa ascritta all’imputato (condannato) sia stata il frutto di una violazione deliberata delle regole cautelari finalizzata al perseguimento dell’interesse della società (nei termini di effettivo risparmio di costi d’impresa a scapito della sicurezza dei lavoratori), quanto al contrario il risultato di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ha ritenuto non sussistente la responsabilità dell’ente.

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Categorie:Sentenze

Violazione del diritto d’autore, ai fini del reato si deve tener conto delle “copie legali di riserva”

Reati associativi e 231: una novità giurisprudenziale

Uno spunto interessante (e preoccupante) sulla responsabilità dell’ente per reati associativi è rinvenibile nell’ordinanza della Corte d’Assise di Taranto del 4 ottobre 2016.

Tale provvedimento è stato già segnalato nelle riviste specializzate perché sembra riaprire la questione dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato, che sembrava ormai chiusa (in quanto esclusa dalla prevalente giurisprudenza e, in particolare, da Cass., sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251 ).

Voglio invece evidenziare che la medesima ordinanza, seppur in maniera estremamente sintetica (e, appunto, in relazione alle eccezioni difensive sulle richieste di costituzione di parte civile), si discosta da altra sentenza relativa al procedimento ILVA (Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2014 n. 3635) secondo cui la rilevanza di fattispecie non previste dal d.lg. 231 non può essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo contestato,

 

 

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poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all’articolo 416 c.p. – essa, sì, inserita nell’elenco dei reati-presupposto ex cit. Decreto Legislativo, articolo 24 ter, a seguito della modifica apportata dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, articolo 2 – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato Decreto Legislativo, articolo 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione.

Ebbene, l’ordinanza in commento si pone in dissenso con la precedente sentenza, in quanto, a suo parere

una tale interpretazione contrasterebbe con il dettato normativo dell’art 24-ter (…) che stabilisce, appunto, come in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, senza ulteriormente specificare che i reati-fine dell’associazione debbano ricondursi a quelli di cui al catalogo dei reati-presupposto già inseriti nel d.lgs. 231/2001.

Secondo l’ordinanza tale interpretazione va seguita,

atteso che, come è noto, il delitto di associazione per delinquere è esso stesso un delitto che lede un bene giuridico ben definito, ossia l’ordine pubblico che nelle accezioni più moderne ed accreditate può e deve essere inteso anche nel senso economico.

Insomma, il tema del reato associativo – o meglio del perimetro della sua imputabilità ad un ente collettivo – resta ancora aperto: aspettiamoci novità…

 * . * . *

Qui il testo dell’ordinanza con nota di commento di Riccardi.

Fonte: Avv. Maurizio Arena

sentenza – L’ente imputato ex Decreto 231 non può costituirsi parte civile contro i suoi dirigenti

«Questo Collegio ritiene che, in ogni caso, la sola assunzione della veste di imputato ai sensi del D.Lvo. n. 231/2001 precluda sempre e comunque all’ente la possibilità di costituirsi parte civile per i fatti commessi dai suoi apicali e contestatigli a titolo di responsabilità amministrativa».

Puoi scaricare la sentenza da Alert 231

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Sequestro “231”, non è irrilevante la consulenza che ricalcola le somme

Fonte: aodv231.it

La consulenza di parte, che ridetermina in difetto le somme sequestrabili all’ente, non può essere ignorata senza idonea motivazione.

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È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 1909/2017 depositata il 16 gennaio), accogliendo il ricorso di due imprenditori e della società coinvolta ai sensi della “231”.

Raccolta sentenze responsabilità amministrativa degli Enti in ambito sicurezza del lavoro

Sentenze riguardanti la responsabilità amministrativa degli Enti a seguito della commissione di reati afferenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Disponibili su Alert 231
https://consulenza231.org/alert-231/

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