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Autoriciclaggio, si amplia l’area dei reati presupposto

Corte di cassazione – Sentenza 43144/2017. Anche l’interposizione fittizia di quote societarie può rappresentare il reato presupposto dell’autoriciclaggio. Infatti, in termini più generali, non è necessario che il reato presupposto sia in sé produttivo di quelle illecite attività economiche da riciclare o reimpiegare. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 43144 depositata ieri. Respinto quindi il ricorso nel quale la difesa, tra l’altro, aveva sottolineato che l’intestazione fittizia non può mai fondare una successiva contestazione di riciclaggio e autoriciclaggio.

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La tesi difensiva è era che il delitto in questione non produce profitti illeciti, escludendo in questo modo a priori che la possibilità che nel perimetro di riciclaggio e autoriciclaggio possano essere i profitti derivanti dalle attività delle società le cui quote sono emerse come intestate fittiziamente. La Cassazione non è stata di questo avviso e ha spiegato di non condividere, malgrado sia assai diffusa, quella “prospettiva essenzialmente “naturalistica” che vede correlare l’oggetto del riciclaggio o del reimpiego all’oggetto del delitto presupposto, inteso quale bene fisicamente avulso dalla condotta materiale di quest’ultimo delitto”.

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Nel caso esaminato, infatti, se la ratio del reato di interposizione fittizia è di impedire la divaricazione tra titolarità formale e sostanziale di beni che appartengono a soggetti che possono essere soggetti a misure di prevenzione, questo obiettivo non può escludere i profitti che derivano dalle attività fittiziamente intestate. Il profitto delle attività oggetto di intestazione fittizia riveste allora carattere illecito, nella lettura della Cassazione, proprio perché chi ne è titolare è un soggetto diverso da quello esposto all’applicazione della misura di prevenzione e quindi esposto alle misure patrimoniali. Se si ragionasse diversamente, avverte la sentenza, si finirebbe per attribuire un effetto di sanatoria alle attività che producono un profitto economico anche se oggetto di un’iniziale intestazione fittizia.

E il delitto di intestazione fittizia, puntualizza la Corte, ha tutte le carte in regola per essere considerato presupposto dell’autoriciclaggio: ne è infatti evidente la funzione di reato-ostacolo per impedire l’accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni riferibili a soggetti sospettati di appartenere a organizzazioni criminali come nel caso approdato alla Corte.

Categorie:Sentenze
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