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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265, Supplemento Ordinario n. 234 del 14 novembre 2011 è stata pubblicata la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, nota anche come Legge di stabilità 2012. La Legge (art. 14, comma 12), che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2012, integra il d.lgs. 231/01 nell’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4:
«4 -bis . Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) ».
Teoricamente non cambia nulla rispetto a quanto già previsto dalla legge. La dottrina invece rimane, come noto, divisa.
“Prima del ‘Modello 231’ per Salute e Sicurezza sul Lavoro – Una Linea Guida interdisciplinare di Unindustria Pordenone per una conformità razionale al D. Lgs. 81/2008 e al D. Lgs. 231/2001”
Il documento inizia con una breve analisi del D.Lgs. 231 e delle problematiche relative alla responsabilità amministrativa.
In questa parte si accenna, ad esempio, al fatto che spesso si confonde la certificazione del “sistema di gestione della sicurezza” (SGSL-OHSAS 18001) con il “modello organizzativo”.
Unindustria sottolinea che “il SGSL, che è assolutamente volontario, viene adottato per garantire la sicurezza in fabbrica o in cantiere ed ha come destinatari il datore di lavoro e la piramide sottostante dei dirigenti, capi e dei lavoratori, mentre il ‘ modello organizzativo’ serve per prevenire la commissione dei reati ed ha come destinatari principali gli organi societari”. Inoltre mentre il SGSL “ha come riferimento la figura del RSPP il modello si impernia sul cosiddetto “organismo di vigilanza”, dotato di sufficiente competenza, professionalità (anche in campo medico o di igiene del lavoro) autonomia, autorevolezza e indipendenza (l’orientamento attuale consiglia che l’Organismo di Vigilanza sia costituito da una o più persone esterne rispetto all’Impresa o alla holding) e dotato di risorse adeguate a garantirne l’efficace operatività”. Insomma il “ modello organizzativo” dovrebbe “garantire che tutti i soggetti che a vario titolo intervengono in materia di sicurezza (procuratori destinatari delle deleghe, RSPP, medico competente, capi reparto, ecc.) mettano in pratica la sicurezza e salute sul lavoro individuando propriamente i rischi, disponendo di opportune risorse in maniera da salvaguardare gli amministratori ed in ultima analisi la Società stessa”.
Veniamo ad alcuni degli indirizzi forniti dalle linee guida in merito al settore della salute e sicurezza sul lavoro, ricordando che “bisogna innanzitutto seguire con ordine e scrupolosità” quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008, “dopodiché si potrà impostare l’attività ad un livello più elevato seguendo appunto il D. Lgs. 231/2001”.
Fonte: Puntosicuro.it
Come aggiornare il sistema documentale 231 con l’introduzione dei reati ambientali
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Lo strumento per aggiornare rapidamente il sistema documentale 231 ai nuovi reati ambientali
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs 121/11, i reati ambientali entrano dentro alla responsabilità amministrativa degli enti/aziende che svolgono un’attività in cui può verificarsi (anche indirettamente e a titolo colposo) un danno all’ambiente e alla salute.
A fronte di tale nuovo scenario gli enti devono aggiornare il proprio sistema 231, seguendo preferibilmente le linee tracciate dalla certificazione ISO 14001 e la Registrazione EMAS.
Per quanto concerne i reati ambientali, il legislatore non ha previsto modelli organizzativi esimenti né i requisiti minimi di idoneità alla norma ISO 14001 / Regolamento Emas. In tale contesto l’ente/azienda che desidera tutelarsi anche dai reati ambientali nell’ambito della responsabilità amministrativa, deve obbligatoriamente approcciarsi a un sistema documentale similare, per struttura e contenuti, alle sopraindicate norme/regolamenti.
Vediamo in pratica cosa deve fare un’ente/azienda per aggiornare il proprio sistema documentale e di gestione 231.
1) Svolgere l’analisi dei potenziali impatti ambientali sia diretti che indiretti
2) Redigere nuove procedure e istruzioni di lavoro
3) Aggiornare le procedure e le istruzioni di lavoro esistenti
4) Analizzare tutti i processi aziendali relativamente ai nuovi reati ambientali, definendo per ogni processo aziendali quali reati ambientali possono verificarsi, il livello di rischio e definire le misure di prevenzione, facendo riferimento alle procedure “ambientali”.
5) Attivare ulteriore attività di vigilanza relativamente al rispetto dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni
6) Realizzare una iniziale e una periodica analisi/valutazione di conformità normativa con riesame periodico di: analisi ambientali, procedure e istruzioni di lavoro
7) Definire formalmente ruoli e competenze
8) Definire un sistema di registrazione interno tale da rendere tracciabili e documentali le responsabilità, le operazioni/attività svolte
9) Realizzare un sistema di documentazione delle prestazioni ambientali (rapportate a obiettivi predefiniti) con feedback diretto sia all’Organismo di Vigilanza che alla Direzione aziendale
10) Aggiornare il sistema disciplinare 231 con i nuovi reati ambientali
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Lo strumento per aggiornare rapidamente il sistema documentale 231 ai nuovi reati ambientali
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La Sicilia premia i soggetti virtuosi
Il rispetto degli adempimenti previsti dal Dlgs 231/2001 non consente soltanto alle società di evitare sanzioni in caso di illeciti commessi dai propri manager, ma rappresenta, sempre più, un vero e proprio biglietto da visita per contrattare con le Pa e gli enti pubblici. E chi adotta i modelli di prevenzione sulla 231 può anche ottenere vantaggi economici. A prevedere questa opportunità sono due recenti decreti della Regione Sicilia (1179 e 1180 del 2011), con i quali è stato disposto un incremento sul budget per le strutture sanitarie che, entro il 2011, abbiano già adottato o adotteranno i modelli organizzativi.
I due provvedimenti hanno così stanziato nuovi fondi per circa 584mila euro attribuendo, con effetto premiale e incentivante, un incremento dell’1,2% e dello 0,2% del budget rispettivamente per le case di cura di alta e media specialità e altre strutture operanti nel settore della specialistica ambulatoriale accreditate che vogliono operare con la Pa.
Le finalità della norma
Va ricordato che, in base agli articoli 5-8 del Dlgs 231/01, l’ente è responsabile dei reati commerciali dai soggetti in posizione apicale o che esercitano (anche di fatto) la gestione e del controllo dell’ente, ossia da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti qualora i reati siano stati commessi a vantaggio o nell’interesse dello stesso ente e non siano stati approntati validi modelli di organizzazione per evitare la commissione di illeciti. Dunque, è configurabile una responsabilità non solo commissiva, ma anche omissiva in assenza di misure necessarie a impedire il realizzarsi di reati e non sia stata operata una adeguata attività di vigilanza.
Secondo l’articolo 6 del Dlgs 231/01, l’ente non risponde del reato a condizione che sia provato che:
– gli amministratori abbiano adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto – modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
– il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
– le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
– non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Enti pubblici e responsabilità ex D.Lgs. 231/01
«La Corte ha precisato che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per esonerarlo dalla responsabilità da reato ex d. lgs. n. 231 del 2001, dovendo altresì concorrere la condizione che lo stesso ente non svolga attività economica. Conseguentemente i giudici di legittimità hanno riconosciuto la configurabilità della suddetta responsabilità nei confronti di un ente ospedaliero costituito come società a capitale “misto”, pubblico e privato.»Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza N. 28699 del 9 luglio 2010, depositata il 21 luglio 2010.
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