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Enti pubblici e responsabilità ex D.Lgs. 231/01

«La Corte ha precisato che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per esonerarlo dalla responsabilità da reato ex d. lgs. n. 231 del 2001, dovendo altresì concorrere la condizione che lo stesso ente non svolga attività economica. Conseguentemente i giudici di legittimità hanno riconosciuto la configurabilità della suddetta responsabilità nei confronti di un ente ospedaliero costituito come società a capitale “misto”, pubblico e privato.»Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza N. 28699 del 9 luglio 2010, depositata il 21 luglio 2010.

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