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ODV 231 – In quali casi l’organismo di vigilanza 231 deve dimettersi?
L’Organismo di Vigilanza 231 è un ente indipendente che ha il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In alcuni casi, l’Organismo di Vigilanza 231 può essere costretto a dimettersi. Tra questi casi possiamo citare:
Incompatibilità: se l’Organismo di Vigilanza 231 svolge attività incompatibili con le funzioni che deve svolgere, può essere costretto a dimettersi.
Condotte illecite: se l’Organismo di Vigilanza 231 commette delle condotte illecite, può essere costretto a dimettersi.
Inadempienze: se l’Organismo di Vigilanza 231 non adempie alle proprie funzioni, può essere costretto a dimettersi.
Carenza di indipendenza: se l’Organismo di Vigilanza 231 non è indipendente nello svolgimento delle proprie funzioni, può essere costretto a dimettersi.
Carenza di professionalità: se l’Organismo di Vigilanza 231 non è in possesso delle competenze professionali richieste, può essere costretto a dimettersi.
In generale, l’Organismo di Vigilanza 231 è tenuto a dimettersi in tutti i casi in cui non è in grado di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e indipendente.
In ogni caso, la decisione di dimissioni deve essere adottata dall’Organismo di Vigilanza 231 stesso o dall’autorità che ne ha la nomina.