Cassazione: Decreto 231/2001 e responsabilità per reati ambientali colposi
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La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla compatibilità dei reati ambientali colposi individuati dall’art. 25-undecies, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 rispetto al generale impianto normativo del Decreto, fondato sulla responsabilità dell’ente per illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. A questo proposito, la Suprema Corte ha ribadito – riprendendo un proprio noto orientamento – che “i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell’interesse dell’ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio […]. L’adeguamento riguarda solo l’oggetto della valutazione che coglie non più l’evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell’illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali dell’ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente”.
Cass. Pen., Sez. III, 27 gennaio 2020, n. 3175
Fonte: Alessandro De Nicola – http://www.legaltweet.it