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Al lordo dell’Iva la confisca ex 231

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La confisca ai sensi della «231» è infatti al lordo dell’Iva e dei costi e non al netto.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15249 del 14 aprile 2015, ha accolto il ricorso della procura di Pesaro.
La terza sezione penale ha quindi annullato la decisione con la quale il Tribunale di Pesaro aveva ridotto il sequestro al netto di spese sostenute per la frode in commercio e per l’Iva.
Ciò perché, ha spiegato il Collegio di legittimità il «profitto» di cui all’art. 240, cod. pen., non si identifica con (né si sovrappone a) l’utile d’impresa o il reddito di esercizio, sicché non si può strutturalmente scorporare il costo sostenuto per ottenerlo, soprattutto se l’investimento, in quanto cosa destinata a commettere il reato (e dunque a produrre il profitto), potrebbe essere di per sé oggetto di confisca.

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La definizione di «profitto» confiscabile a norma della 231, non si discosta da quella da sempre elaborata dalla giurisprudenza della Cassazione, nel senso che non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico – quali ad esempio quelli del «profitto lordo» e del «profitto netto», tanto più se l’impresa è totalmente votata all’illecito.
Se l’impresa non è totalmente votata al delitto, allorquando il corrispettivo costituisca il compenso di un’attività che, ancorché acquisita illecitamente, non infici tuttavia la regolarità della prestazione resa al terzo, di esso non potrà tenersi conto nella quantificazione del profitto.

Fonte: Rassegna Stampa Agenzia Entrate

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