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Gli enti possono patteggiare le misure interdittive
Nel caso in cui la definizione concordata della sanzione a carico dell´ente derivi dal patteggiamento del reato presupposto, se si tratta di un illecito amministrativo per il quale – oltre alla pena pecuniaria – va applicata una sanzione interdittiva, anche quest´ultima deve essere oggetto di un accordo tra le parti. Le sanzioni interdittive – individuate dall’articolo 9, comma 2, dalla lett. a) alla lett. e), del D. Lgs. 231/2001 – sono infatti “sanzioni principali” e in quanto tali le parti possono definirne tipo e durata.
Questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza 45472/2016 (puoi scaricarla da Alert231), depositata il 28 ottobre scorso, e in forza del quale la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Venezia.
In difformità dall’accordo processuale ex articoli 444 del Codice di procedura penale e 63 del D. Lgs. 231/2001, il giudice aveva applicato all’ente tutte le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9 del Decreto, invece del solo divieto di pubblicità di beni e servizi (come concordato). A parere della Corte, l’errore risiede nell’errata qualificazione delle misure interdittive, che sono state ritenute sanzioni accessorie anziché principali.
La natura della sanzione (principale o accessoria) rileva in quanto – secondo il principio consolidato in materia di patteggiamento “ordinario” e valido anche nel processo contro gli enti – le parti non possono vincolare il giudice con un accordo per le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, perché sono tutte fuori dalla loro disponibilità (dunque, se il consenso si riferisce anche a queste, il tribunale non è obbligato a recepire per intero l´intesa).
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità, già pronunciatasi sul tema, ha tuttavia affermato (sentenza 45130/2008) che anche la sanzione interdittiva «deve formare oggetto dell’accordo delle parti risultando riducibile la sua durata “fino a un terzo” a mente del combinato disposto dell’art. 63, comma 2 del decreto e art. 444 c.p.p., comma 1».
L’articolato normativo che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti comprende, infatti, quattro risposte punitive: sanzioni pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza. Le prime tre sono tutte sanzioni principali e «applicabili autonomamente dalla sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza, la quale viene affiancata alle sanzioni di natura interdittiva, anche se è fuor di dubbio che non ne condivide la natura».
Fonte: aodv231.it