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Nuovo reato presupposto modelli 231

Il Decreto 105/2019 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) , all’art. 1, comma 11, ha introdotto una nuova fattispecie di responsabilità 231 delle società prevedendo sanzioni in caso di ostacoli all’attuazione degli aggiornamenti richiesti.
“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) (censimento reti, sistemi informativi e servizi informatici comprensivo di architettura e componentistica), o al comma 6, lettera a) (affidamento forniture di beni e di servizi ICT e relativi test), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) (attuati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministero dello Sviluppo Economico), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) (reti, sistemi informativi e servizi informatici), o ai fini delle comunicazioni richieste o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all’ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote”.

Categorie:Cybersicurezza
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