Home > Anticorruzione > In vigore la legge Anticorruzione – ecco le modifiche al D.lgs 231/2001

In vigore la legge Anticorruzione – ecco le modifiche al D.lgs 231/2001

Legge Anticorruzione: modifiche al decreto legislativo 231/2001

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“Legge Anticorruzione”) ha introdotto, tra le altre cose, alcune significative modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano, in particolare:

  • i) l’estensione del catalogo dei reati che possono dar luogo alla responsabilità dell’ente al delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
  • ii) l’inasprimento delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del decreto qualora sia stato commesso un reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione. Per effetto della modifica in tali casi la durata delle sanzioni interdittive (originariamente fissata in un termine non inferiore a un anno) non potrà essere inferiore a quattro anni e superiore a sette quando il reato è commesso da un soggetto apicale, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è commesso da un sottoposto.
  • iii) l’introduzione del beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni) nel caso in cui l’ente si sia adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
  • iv) la previsione della procedibilità d’ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.Fonte: Assonime
  1. Al momento, non c'è nessun commento.
  1. No trackbacks yet.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...