Cassazione su responsabilità attori del sistema di controllo interno
Fonte: Avv. Maurizio Arena
Cass., I civile, 29 dicembre 2017 n. 31204
4.1. – Nelle società di capitali, l’obbligo di controllo accomuna amministratori non esecutivi e indipendenti, sindaci, revisori, comitato per il controllo interno, organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231 del 2001, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società quotate di cui all’art. 154-bis d.lgs. n. 58 del 1998.
Esiste, dunque, quel che è stato chiamato un «sistema di controllo policentrico»; il fine è quello di ottenere, grazie all’eterogeneità dei controlli, una garanzia rafforzata dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione; e lo scopo ultimo potrebbe ritenersi quello della diffusione di una cultura della legalità imprenditoriale.
Ciò tanto più quando l’impresa rivesta peculiare interesse per il mercato, attesa la delicatezza degli interessi implicati nell’attività costituente l’oggetto sociale (come in quelle bancarie ed assicurative); inoltre, la conformazione della struttura societaria induce a particolarmente intensi doveri di controllo, proprio allorché la stessa faccia parte di un cd. gruppo o si tratti di società a ristretta base familiare che detenga la maggioranza del capitale, soggetta ad influenze esterne anche pregiudizievoli.
In tutti i casi, la responsabilità omissiva del soggetto è sempre per fatto proprio colpevole: espunta anche dal diritto civile la responsabilità oggettiva, per fatto altrui o da mera “posizione”, dovendosi sempre riscontrare la condotta almeno colposa e il nesso causale col danno, essendo responsabilità per fatto e colpa propri.