Responsabilità ex D.lgs. 231/01 della società unipersonale, nota a sentenza n. 49056/17
Con la recente pronuncia n. 49056/17 la Suprema Corte ha chiarito due importanti principi in materia di responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/01.
In particolare, nel caso in esame, la Corte di Appello aveva assolto la società unipersonale, imputata “231”, dall’illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all’art. 25 D.lgs. 231/01, come conseguenza dell’assoluzione dell’imputato, sebbene i coimputati avessero già riportato condanna definitiva ai sensi degli artt. 438 e 444 c.p.p..
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Ebbene, in seguito al ricorso del Procuratore Generale, la Cassazione ha affermato che il D.lgs. 231/01, rifiutando consapevolmente un criterio imputativo fondato sulla responsabilità “di rimbalzo” dell’ente rispetto a quella della persona fisica, prevede che l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente non coincida con il reato, bensì costituisca “qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende”. In sostanza, il reato che viene realizzato dai soggetti apicali dell’ente – ovvero dai suoi dipendenti – è solo uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità dell’ente, che costituisce una fattispecie complessa.
Pertanto, nel processo nei confronti dell’ente la commissione del delitto presupposto dovrà essere verificata dal Giudice di merito alla stregua della integrale contestazione dell’illecito dipendente da reato formulata nei confronti dell’ente e, dunque, indipendentemente dalle scelte processuali degli imputati che possano aver precluso la celebrazione del simultaneus processus.
L’automatismo stabilito tra l’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto e l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione si rivela quindi – secondo la Suprema Corte – illegittima, oltre che manifestamente illogica, nel caso in esame.
Il Collegio ritiene, inoltre, che nessun rilievo, ai fini di escludere la applicazione della responsabilità da reato dell’ente, possa rivestire la circostanza evocata dalla difesa della società e, segnatamente, che la stessa fosse una società unipersonale.
La disciplina del D.lgs. 231/01 è, infatti, riferita agli enti, espressione che evoca l’intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica, indipendentemente dal conseguimento o meno della personalità giuridica e dallo scopo lucrativo o meno perseguito dagli stessi, come evidenzia in modo inequivoco il riferimento agli “enti forniti di personalità giuridica e… associazioni anche prive di personalità giuridica” operato dall’art. 1, co. 2, di tale testo normativo.
Fonte: Il Sole 24 ore