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MODELLO 231 PER GLI ENTI NO PROFIT: COS’È E COSA COMPORTA

L’Autorità Nazionale Anticorruzione impone a tutti gli organismi del terzo settore, anche se essi sono associazioni senza personalità giuridica, che intendono svolgere servizi sociali da amministrazioni pubbliche di produrre il cosiddetto Modello 231: ecco di che cosa stiamo parlando.Con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Regolazione in materia di contratti pubblici ha pubblicato specifiche Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.
In questa delibera si evidenzia l’obbligo per gli organismi no profit che intendano acquisire servizi sociali da amministrazioni pubbliche, di dotarsi di un modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) per l’individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati, la previsione di idonee procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni di gestione dei rischi, nonché di nominare l’Organismo di Vigilanza deputato al controllo sul funzionamento e sull’osservanza del modello medesimo.
Il D.Lgs. n. 231/2001, pertanto, si applica indifferentemente sia agli enti forniti di personalità giuridica che alle associazioni prive di tale riconoscimento e quindi anche loro devono produrre il modello 231.
Dalle Linee Guida per l’affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali, che forniscono indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, emerge l’obbligo da parte delle stazioni appaltanti di verificare l’osservanza da parte degli organismi non profit delle disposizioni di cui alla normativa richiamata.
L’Autorità (per assicurare che la prestazione venga svolta secondo criteri di trasparenza e legalità) ha ritenuto che gli Enti Non Profit debbano dotarsi di un modello organizzativo (modello 231) che prevede:
l’individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati

la previsione di idonee procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati

l’adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati

la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all’organismo di vigilanza

la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti

l’introduzione di sanzioni per l’inosservanza dei modelli adottati

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