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Fare ODV 231 – Il Ruolo Cruciale dell’Organismo di Vigilanza nel Rispetto del D.lgs 231/01: La Delicata Bilancia tra Funzioni di Controllo e Operazioni dell’Ente

L’Organismo di Vigilanza (OdV) è una componente interna dell’Ente, investita di poteri autonomi di iniziativa e controllo, con il compito di sovrintendere all’effettiva implementazione e all’aderenza ai modelli previsti, nonché di assicurare il loro costante aggiornamento.

La chiave per un efficace adempimento dei compiti dell’OdV risiede nella rigorosa separazione tra le sue funzioni di controllo e le attività operative dell’Ente. L’OdV non deve in alcun modo coinvolgersi nelle decisioni o nella gestione quotidiana dell’Ente, ma piuttosto limitarsi a consigliare l’adozione di comportamenti leciti, corretti e trasparenti. L’OdV non dispone di poteri inibitori né di autorità per prevenire la commissione di reati.

L’attività di vigilanza svolta dall’OdV rappresenta, dunque, una doppia faccia della stessa medaglia. Da un lato, l’OdV non può immischiarsi negli affari dell’Ente, ma deve piuttosto svolgere un ruolo di supporto nell’adeguata applicazione e aggiornamento dei modelli organizzativi all’interno dell’Ente. Dall’altro lato, questa restrizione lo esime da qualsiasi responsabilità diretta, poiché non dispone di poteri direttivi o inibitori che gli consentano di prevenire determinati comportamenti da parte di terzi, soprattutto in assenza di un obbligo giuridico di farlo. Qualsiasi altra interpretazione potrebbe comportare una responsabilità per comportamenti altrui.

Tuttavia, ciò non significa che l’OdV debba limitarsi ad assistere passivamente a eventi illeciti che un adeguato esercizio delle sue funzioni di controllo avrebbe potuto prevenire. La giurisprudenza ha evidenziato l’importanza di un coinvolgimento adeguato dell’OdV nell’ambito delle sue responsabilità, anche in assenza di un obbligo esplicito.

[continua su www.alert231.it]

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